Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18105 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. III, 05/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 05/09/2011), n.18105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32679/2006 proposto da:

BANCA ROMA S.P.A. (OMISSIS) in persona dei rappresentanti legali

Sig. F.S. e Dott. F.P., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BAGLIVI 5/D INT 17, presso lo studio

dell’avvocato FELICI FEDERICA, rappresentata e difesa dall’avvocato

FELICI GIUSEPPE giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE CECCANO in persona del Sindaco pro tempore Sig. C.

A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso

lo studio dell’avvocato SILVESTRI ALESSANDRO, rappresentato e difeso

dall’avvocato COCCO MASSIMO giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4721/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/11/2005 R.G.N. 5009/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza, del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato COCCO MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto notificato il 14 luglio 1993 il Comune di Ceccano convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Banca di Roma spa esponendo: che tale D.G.S. aveva intentato, con atto notificato il 29.2.92, procedura di espropriazione presso terzi ai danni di esso Comune e del suo tesoriere Banco di S, Spirito (poi divenuto Banca di Roma) in forza di decreto ingiuntivo di L. 816.146.930; che, all’esito, era stata pronunciata in data 23.6.92 ordinanza di assegnazione in favore del D.G., ma a condizione che fossero rispettati i vincoli di indisponibilità che il Comune avesse imposto sui fondi, ai sensi del D.L. n. 11 del 1992, a garanzia del pagamento degli stipendi ai dipendenti e delle rate di mutuo con delibera del 12.2.92; che, nonostante l’apposizione di vincolo ai fondi già resi oggetto della dichiarazione del terzo, questo aveva corrisposto la somma al Di Girolamo senza verificare l’ostativa circostanza del vincolo; che tale corresponsione aveva comportato l’irrecuperabilità della somma, per il successivo fallimento dell’accipiens. E, su queste premesse, chiese la risoluzione del contratto di tesoreria per inadempimento di esso tesoriere, con la sua condanna al risarcimento del danno.

2. Il convenuto tesoriere si costituì e si difese adducendo di non essersi potuto sottrarre alla coattiva esecuzione dell’ordinanza nei suoi confronti e comunque per la cessazione di operatività, al momento del pagamento, della delibera di apposizione del vincolo, con conseguente pieno rispetto delle condizioni apposte dall’ordinanza pretorile di assegnazione.

3. Il tribunale rigettò la domanda con sentenza del 13.4.01, ma il Comune interpose appello, al cui esito la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4721/05, pubbl. il 7.11.05:

3.1. ritenne che il vincolo era correttamente persistente al momento del pagamento, atteso che esso era stato individuato con delibera di giunta comunale del 12.2.92 in L. 2.547.877.342 in forza dell’art. 14 del D.L. n. 11 del 1992, comunicata tempestivamente alla Banca ed a questa ribadita nella corrispondenza successiva: sicchè il pagamento in favore del Di Girolamo, avvenuto il 7.7.92, aveva avuto ad oggetto fondi già vincolati;

3.2. escluse che la delibera del 12.2.92 avesse perso di efficacia decorsi tre mesi, riferendosi tale intervallo ai soli fini della determinazione, da parte dell’Ente, delle somme occorrenti per le spese vincolate come individuate e non ponendo invece una scadenza alla delibera del vincolo: e comunque derivando la persistente efficacia delle disposizioni del D.L. n. 11 del 1992 dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, art. 1, che aveva disposto la salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti sorti in base al decreto stesso, non convertito;

3.3. riscontrò l’inadempimento colposo del Tesoriere nella deliberata inottemperanza a specifiche disposizioni del Comune e lo qualificò di non scarsa importanza per l’entità oggettiva della somma, con conseguente declaratoria di risoluzione nei sensi auspicati dall’appellante ente pubblico;

3.4. quantificò i danni conseguenti in misura pari all’entità dell’esborso operato in favore del Di Girolamo, maggiorato della rivalutazione all’attualità e degli interessi legali sulla somma via vìa annualmente rivalutata.

4. Avverso tale sentenza, di cui non consta la notificazione al procuratore costituito del soccombente, propone ora ricorso per cassazione la Banca di Roma, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso il Comune, depositando poi anch’esso memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. La ricorrente formula tre motivi:

5.1. un primo, di violazione o falsa applicazione della norma del D.L. 20 gennaio 1992, n. 11, art. 14, e difetto di motivazione su di un punto decisivo, rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4: in quanto, dalla considerazione dell’ordinanza di assegnazione del 23.6.92 nel suo complesso, si evinceva il riferimento di quella anche ad un precedente pignoramento, eseguito prima dell’emanazione del d.l. 11/92, mentre in nessun caso avrebbe potuto esso tesoriere sottrarsi all’effetto di tale ordinanza, che aveva disposto la assegnazione delle somme;

5.2. un secondo, di violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, e art. 1453 c.c., e di difetto di motivazione sul concorso di colpa, rubricato anch’esso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4: per essere stata omessa la valutazione di un precedente pignoramento e soprattutto dell’inerzia del Comune nell’impugnare un’ordinanza, quale quella del 23.6.92, che aveva chiaramente disposto l’assegnazione, sicchè non poteva configurarsi una responsabilità di esso Tesoriere per l’intero importo sborsato;

5.3. un terzo, di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè essa ricorrente non poteva qualificarsi soccombente, nè – quindi – essere condannata alle spese.

6. Con il controricorso il Comune di Ceccano:

6.1. ribadisce di aver proposto opposizione, con atto del 13.3.92, all’esecuzione presso terzi iniziata con il pignoramento del Di Girolamo del 29.2.92 (quello al cui esito è stata emessa l’ordinanza di assegnazione poi eseguita dal Tesoriere); ricorda che per il precedente pignoramento, anteriore al D.L. n. 11 del 1992, era stata disposta la sospensione per gravi motivi; sottolinea che l’ordinanza ai sensi dell’art. 553 c.p.c. subordinava l’efficacia dell’assegnazione “… al rispetto dei vincoli posti dal d.l. 20.1.92 n. 11 e successive reiterazioni…”; rammenta di avere diffidato il tesoriere ad astenersi dal pagamento; concorda con la motivazione della gravata sentenza sull’inesistenza, al momento del pagamento, di fondi che non fossero vincolati e sulla configurabilità di un grave inadempimento di un tesoriere che, dinanzi ad un’ordinanza cosiffatta ed alle istruzioni del Comune, aveva proceduto ad erogare le ingenti somme, poi rivelatisi irrecuperabili;

6.2. nega qualunque sua inerzia avverso l’ordinanza di assegnazione “condizionata”, estremamente chiara invece in ordine alle modalità di attuazione; ribadisce la gravità dell’inadempimento del tesoriere nel sottrarsi alle disposizioni dell’ente nella gestione del servizio, secondo le clausole del contratto che la regolavano, ed in particolare all’intimazione di non pagare per l’esistenza di un vìncolo di indisponibilità.

7. Il ricorso è infondato. Al riguardo, i tre motivi, intimamente connessi, possono qui unitariamente essere considerati, potendo osservarsi che:

7.1. non è ritualmente riproposta in questa sede la tesi della limitazione temporale dell’efficacia della delibera di giunta comunale del 12.2.92 (di individuazione dei fondi vincolati) o comunque non è adeguatamente impugnata la sua reiezione, come operata dalla Corte territoriale: sicchè deve aversi per certo, ai fini della disamina del ricorso per cassazione, che al momento in cui il Tesoriere ha erogato non sussistessero fondi che non fossero vincolati;

7.2. neppure è contestato che il precedente pignoramento, anteriore all’emanazione della normativa di cui al D.L. n. 11 del 1992, fosse stato in precedenza sospeso dal pretore – g.e., sicchè l’ordinanza di assegnazione relativa al pignoramento successivo non poteva in alcun modo avere ad oggetto le somme pignorate con il precedente;

7.3. per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – essendo in questo mancata la trascrizione dell’intero testo, comprensivo di premesse e motivazione – non può farsi riferimento se non al dispositivo dell’ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., la volontaria presunta inottemperanza alla quale da parte del Tesoriere è posta a base della risoluzione del contratto di tesoreria;

7.4. al riguardo, è pacifico:

– che l’ordinanza consegua al secondo dei pignoramenti, quello eseguito il 29.2.02 e quindi in costanza di operatività della delibera di vincolo del 12.2.92 per un importo di L. 2.547.877.342;

– e poi che disponga sì l’assegnazione di L. 856.210.222, ma comunque espressamente subordinandola “”… al rispetto dei vincoli posti dal D.L. 20 gennaio 1992, n. 11, e successive reiterazioni…”;

7.5. una tale ordinanza di assegnazione è stata allora congegnata, nel caso concreto in esame e per specifica determinazione del giudicante, in modo tale da rimandare ad un tempo successivo alla sua emanazione – ed anteriore a quello del pagamento – la verifica ab extrinseco della sussistenza del vincolo derivante dalle richiamate disposizioni ad opera di soggetti diversi dall’autorità emanante: è quindi evidente che, benchè l’assegnazione vi sia stata, la condizione – benchè inusualmente – apposta la rendeva operante soltanto previa positiva verifica dell’inesistenza dei vincoli;

7.6. poichè solo con tale ordinanza si viene a costituire un titolo esecutivo diretto nei confronti del terzo pignorato, che in forza di essa assume la qualità di debitore del creditore procedente (infatti, detta ordinanza, non impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all’art. 617 c.p.c., opera il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell’espropriazione: tra le altre, v.

Cass. 11 dicembre 2007, n. 25946, oppure, sulla sua natura di titolo esecutivo contro il terzo, Cass. 18 settembre 2007, n. 19363 e Cass. 18 marzo 2003, n. 3976), spettava allora esclusivamente al terzo medesimo la valutazione della necessità di impugnare, in quanto appunto nei suoi confronti direttamente formato, il detto titolo (nella parte in cui incongruamente affidava a soggetti diversi da un giudice la valutazione della sussistenza di un vincolo) o comunque ogni responsabilità nella sua interpretazione e nella sua volontaria esecuzione;

7.7. effettivamente incombeva quindi al Tesoriere, dinanzi alla specifica istruzione del Comune di non dar corso al pagamento, la valutazione dell’operatività del vincolo e l’assunzione del rischio dell’erroneità di una tale valutazione, come pure della volontaria sottrazione ad una specifica e motivata istruzione dell’Ente per il quale svolgeva il servizio di tesoreria, in luogo di una sua propria – cioè di esso Tesoriere – iniziativa giudiziale per contestare al creditore procedente il diritto di escuterlo;

7.8. in difetto di quest’ultima, la scelta del Tesoriere di procedere egualmente al pagamento ne comporta necessariamente l’assunzione di ogni responsabilità (conforme del resto al contenuto tipico del contratto di tesoreria e quindi da valutarsi in rapporto alla professionalità normalmente richiesta ad un operatore specifico del settore), tra cui quella per l’evidente inottemperanza alle istruzioni specifiche dell’Ente preponente;

7.9. correttamente pertanto tale inottemperanza è stata posta a fondamento dalla Corte territoriale – e qui solo incidentalmente notandosi che non viene sviluppato alcun motivo in punto di gravità dell’inadempimento, peraltro sussistente ictu oculi per il rapporto tra somma assegnata e somme complessivamente indisponibili, oltre che per la conseguita irrecuperabilita di quanto assegnato dell’accoglimento della domanda di risoluzione nei suoi confronti dispiegata dall’Ente locale.

8. Così rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità conseguono alla soccombenza della ricorrente e nei sensi di cui in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Banca di Roma spa, in pers.

del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore del Comune di Ceccano in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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