Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18105 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15354-2018 proposto da:

P.G.A. in proprio e nella qualità di legale

rappresentante pro tempore della Società EDIL CALCESTRUZZI SRL,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO PREZIOSI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9667/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 9667/4/2017, depositata il 15.11.2017 non notificata, la CTR della Campania rigettava l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e l’appello incidentale di Edil Calcestruzzi s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Avellino che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento con il quale venivano recuperati a tassazione costi non inerenti e costi ritenuti insussistenti e rideterminato il reddito di impresa. Avverso la sentenza della CTR Edil Calcestruzzi s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, per avere la CTR rigettato l’appello incidentale con una motivazione apparente. La censura è fondata.

La CTR ha motivato sul punto dell’appello incidentale evidenziando che la società, “al di là delle pur importanti eccezioni e documenti portati e delle sentenze a lei favorevoli della CTR di Salerno non riesce a contrastare in maniera decisiva le argomentazioni dell’Ufficio”.

Tale motivazione è solo apparente in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni contraddittori e obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 8053/2014: Cass. 22232/16). Nemmeno può ritenersi che la sentenza sia motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado non essendo stata nemmeno tentata una condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice e men che meno un esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass. 27112/2018).

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con assorbimento del secondo e terzo motivo di gravame con i quali si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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