Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18104 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/09/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 14/09/2016), n.18104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29107/2014 proposto da:

EDIL MASTER SAS DI C.R. & C. IN LIQUIDAZIONE, in

persona del legale rappresentante, C.R. in proprio,

elettivamente domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentate di difese dall’avvocato FRANCESCO LA MALFA

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempor, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1482/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 24/02/2014, depositata il 21/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Edil Master di C.R. e C. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia n. 1482/2014, depositata il 21.3.2014 che, decidendo l’appello proposto dall’Ufficio fiscale contro la sentenza del giudice di primo grado, aveva rigettato il ricorso della contribuente ritenendo inammissibile l’esame, all’interno del giudizio relativo al diniego di sgravio in autotutela della cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, di questioni relative alla procedura di riscossione, non avendo impugnato la cartella anzidetta. La parte ricorrente deduce, con l’unico motivo proposto, l’illegittimità della sentenza impugnata per non avere rilevato che la cartella emessa in sede di controllo formale delle dichiarazioni incontrava i limiti previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e non poteva dunque essere utilizzata nel caso di complesse questioni giuridiche relative al disconoscimento di un credito IVA, richiedendosi nel caso di specie la previa notifica di un atto di accertamento. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso eccependo l’ammissibilità della censura ex adverso proposta. Il ricorso è manifestamente inammissibile. La parte ricorrente non ha attinto la ratio decidendi sottesa all’impossibilità di prospettare nel giudizio promosso contro il diniego di istanza sgravio in autotutela questioni non proposte contro la cartella di pagamento non impugnata dal contribuente e si risolve, pertanto in una censura, peraltro genericamente rivolta contro le decisioni assunte dei giudizi di merito, che non può passare al vaglio di questa Corte, risultando ormai definitivamente accertata, con forza di giudicato, la statuizione che impedisce la proponibilità nel giudizio promosso dalla contribuente di questioni inerenti la cartella non previamente impugnata. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 2000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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