Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18104 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. III, 05/09/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 05/09/2011), n.18104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16456/2009 proposto da:

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIULIO RUBINI 4 8 PAL D, presso lo studio dell’avvocato GULLO

RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’avvocato SORACE Domenico giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di

Livello generale Dott.ssa C.M.I., Direttore della

Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio dell’avvocato ROSSI Andrea,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TARANTINO

CRISTOFARO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

INA ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA;

– intimato –

Nonchè da:

INA ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA, in persona dell’Avv. F.

M. procuratore speciale di Ina Assitalia S.p.A. la

Assicurazioni d’Italia spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GUIDO D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO CAVALIERE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAMPISE SERGIO giusta delega in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

e contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), M.L. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1718/2008 del TRIBUNALE di CATANZARO, Sezione

Prima Civile, emessa il 12/12/2008, depositata il 20/12/2008; R.G.N.

3877/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato GURZILLO SANTO per delega dell’Avvocato SORACE

DOMENICO;

udito l’Avvocato RASPANTI RITA per delega dell’Avvocato ROSSI ANDREA;

udito l’Avvocato CAMPISE SERGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per inammissibilità o rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/12/2008 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dei gravami proposti dal sig. M.L., in via principale, e dall’I.N.A.I.L., e in conseguente parziale riforma della pronunzia di rigetto del G. di P. Catanzaro 11/10/2005, condannava la società Assitalia s.p.a., nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., a corrispondere alìI.N.A.I.L. l’importo di Euro 9.135,92, oltre ad interessi e rivalutazione, somma da quest’ultimo erogata al M. per i danni dal medesimo subiti in conseguenza di sinistro stradale occorso il (OMISSIS) mentre alla guida del veicolo Ford Fiesta tg (OMISSIS) di proprietà del sig. C.A. percorreva la locale Via (OMISSIS), per responsabilità di veicolo rimasto sconosciuto, trattandosi di fatto avvenuto “in occasione di lavoro”.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il M. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resistono con separati controricorsi l’I.N.A.I.L., che ha presentato anche memoria, e la società Ina – Assitalia s.p.a., la quale ultima spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “vizi motivazionali”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2^ motivo denunzia violazione e falsa, applicazione dell’art. 32 Cost., art. 1916 c.c., L. n. 990 del 1969, art. 28, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I ricorsi, principale ed incidentale, vanno dichiarati inammissibili, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone che, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia -tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel caso i quesiti formulati nel ricorso principale non risultano informati allo schema delineato da questa Corte (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), non recando la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti e delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe ad avviso del ricorrente condotto a diversa decisione.

Essi si sostanziano in mere richieste di accertamento della sussistenza delle denunziate violazioni di norme di legge, appalesandosi pertanto prive (quantomeno) di decisività, e cioè dell’idoneità a consentire, in base alla loro sola lettura (v.

Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519;

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso i motivi in questione risultano formulati in violazione del principio di autosufficienza, atteso che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'”atto di citazione ritualmente notificato”, alla comparsa di costituzione dell’Assitalia, all’atto di intervento dell’I.N.A.I.L., alla “sentenza n. 1571/2005” del “giudice di Pace di Catanzaro”, ai “fatti occorsi”, alla “c.t.u. espletata nel corso del primo grado del giudizio”, alle relative “lacune ed incompletezze … poste in luce in sede di appello”, ai “dati emergenti documentalmente”, alle “tabelle elaborate dal tribunale di Roma”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente ed esaustivamente – per quanto in questa sede d’interesse – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità, sicchè la mancanza anche di una sola delle suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 23/9/2009, n. 20535;

Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, risponde a principio consolidato che a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione:

a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che, rispetto alla mera illustrazione del motivo, l’art. 366-bis c.p.c. impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi del ricorso principale e di quello incidentale con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano invero la “chiara indicazione” -nei termini più sopra indicati- delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a fortiori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì carente di autosufficienza.

All’inammissibilità dei rispettivi motivi consegue l’inammissibilità dei ricorsi.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente I.N.A.I.L., seguono la soccombenza, mentre va disposta la relativa compensazione tra il ricorrente in via principale M. e la ricorrente in via incidentale società Ina – Assitalia s.p.a., attesa la reciproca soccombenza.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Condanna il ricorrente in via principale M. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, in favore del controricorrente I.N.A.I.L.. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra il Massara e la ricorrente in via incidentale società Ina – Assitalia s.p.a..

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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