Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18104 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8976-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE DI PRIMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 456/29/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 09/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L.. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016,

osserva quanto segue:

Con sentenza n. 456/29/2017, depositata il 9.2.2017 non notificata, la CTR della Sicilia – ha rigettato l’appello proposto nei confronti del Dott. S.G. dall’Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Agrigento che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, medico di base convenzionato con il SSN, avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso per l’Irap versata per gli anni dal 2004 al 2007.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimato resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione agli artt. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, lamentando che la CTR non aveva esaminato l’eccezione di decadenza dal diritto al rimborso.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo per difetto di specificità.

L’Agenzia delle Entrate ha esattamente individuato in quale atto e a quale pagina era stata formulata la censura nell’appello dell’ufficio.

La censura è fondata. La CTR ha omesso ogni esame sull’eccezione di decadenza.

2. Con il secondo motivo l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che la CTR non aveva accertato gli elementi per escludere l’autonoma organizzazione.

La censura è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza), componendo il contrasto emerso nell’ambito della sezione tributaria, nella risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il principio che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

L’avere la sentenza impugnata totalmente omesso di specificare quanti fossero i collaboratori, l’esame delle mansioni svolte dal personale dipendente, se meramente esecutive o di segretaria, le concrete modalità d’impiego (cfr. anche, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 10 gennaio 2017, n. 383) – concretizza, dunque, il vizio denunciato dall’Amministrazione ricorrente, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, anche in considerazione del fatto che incombe al professionista, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in materia, l’onere di provare l’insussistenza dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo del tributo in oggetto (tra le molte cfr. Cass. sez. 5, 28 novembre 2014, 25311; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2014, n. 18749).

Il ricorso va dunque accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla CTR della Sicilia in diversa composizione, che esaminerà l’eccezione di decadenza e svolgerà, alla stregua del principio di diritto innanzi richiamato, i necessari accertamenti di fatto in ordine alla natura delle mansioni svolte dai collaboratori e circa le modalità di espletamento dell’anzidetta attività di collaborazione nello studio medico del contribuente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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