Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18103 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14999-2019 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PARISI;

– ricorrente –

Contro

COMUNE DI CONTURSI TERME, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI 4, presso

lo studio dell’avvocato PAOLA PICCOLO, rappresentato e difeso dagli

avvocati MARCELLA LUONGO, FILIPPO CARINCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3865/2018 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.B. ricorre per la cassazione della sentenza n. 3865/2018 del Tribunale di Salerno, pubblicata il 6 novembre 2018, articolando 3 motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Contursi Terme.

Il ricorrente espone in fatto di avere redatto l’atto costitutivo di un Consorzio di cui il Comune di Contursi Terme era parte e di avere ottenuto dal Giudice di Pace di Eboli un decreto ingiuntivo per Euro 1434,00 per il pagamento della prestazione resa. Avverso tale decreto il Comune di Contursi Terme produceva opposizione che veniva rigettata dal Giudice di Pace di Eboli con sentenza n. 953/2014.

Tale sentenza veniva impugnata dal Comune di Contursi Terme, deducendo che “non vi era stato un contratto professionale avente forma scritta ad substantiam ai sensi del R.D. 18 novembre 1023, n. 2240, artt. 16 e 17, e pertanto il suddetto Comune non era obbligato al pagamento non avendo contratto alcuna valida obbligazione”.

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l’appello e, in riforma del decisum di prime cure, revocava il decreto ingiuntivo n. 370/13, condannava l’odierno ricorrente al rimborso delle spese processuali al Comune di Contursi Terme, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del R.D. 18 novembre 1023, n. 2440, artt. 16 e 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale di Salerno ritenuto che l’intervento del Sindaco di Contursi Terme nell’atto pubblico di costituzione del Consorzio quale rappresentante legale dell’Ente a cui era stato autorizzato con delibera del consiglio comunale, non potesse costituire un valido contratto scritto, redatto in un unico documento, contenente la manifestazione della volontà negoziale dell’ente ed il disciplinare di incarico conferito dalla pubblica amministrazione”.

Il ricorrente assume che il Sindaco ed altri 14 cittadini gli avevano chiesto di stipulare l’atto pubblico di costituzione di un consorzio di irrigazione, che il Sindaco risultava autorizzato ad intervenire all’atto quale rappresentante legale del Comune, in adempimento dell’obbligo di ricevere l’atto di cui era stato legalmente richiesto ai sensi della legge notarile, art. 27, pertanto, a suo dire, sarebbe evidente la sussistenza della forma scritta del contratto tra la PA ed il notaio, insita nell’atto costitutivo del consorzio in cui il Sindaco, autorizzato, interveniva nella duplice veste di capo dell’amministrazione e di rappresentante legale, così che la sottoscrizione dell’atto aveva perfezionato l’accordo.

Il notaio non avrebbe potuto rifiutarsi di redigere l’atto, stante la previsione della Legge notarile, art. 28, che sanziona il rifiuto disciplinarmente e senza considerare che il rifiuto avrebbe potuto dar luogo ad un delitto punito ex art. 328 c.p..

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione dell’art. 74 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere considerato che il notaio, quale pubblico ufficiale, ai sensi della Legge notarile, art. 1, ha l’obbligo di ricevere gli atti del suo ministero, e che ai sensi dell’art. 27 della medesima ha diritto ad essere retribuito dalle parti mediante onorari oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.

3. Con il terzo motivo il ricorrente imputa al giudice a quo la violazione della Legge notarile, art. 78, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere considerato che detta legge prevede che le parti che intervengono in un atto sono tenute in solido.

4. Il ricorso è inammissibile.

Esso – oltre a non rispettare i requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè fa espresso riferimento alla delibera comunale che avrebbe autorizzato il Sindaco a stipulare l’atto costitutivo del consorzio, ma a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè, come sarebbe stato possibile in alternativa, la riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto; c) non indica la sede in cui in questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), sia esaminabile – deducendo la violazione o falsa applicazione di precise norme di legge, non individua le affermazioni della sentenza impugnata in cui le norme sarebbero state violate o falsamente applicate anche con riferimento all’interpretazione offertane dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti. Manca, ex adverso, nella loro illustrazione ogni correlazione tra le deduzioni del ricorrente e la parte motivazionale della sentenza da cui emerga l’asserita violazione.

Il ricorrente in definitiva si limita a postulare la violazione del tutto assertoriamente, senza confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata: a) la prima, quella che ha fatto applicazione di un principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte, costituito dalla violazione degli artt. 16 e 17 del rd n. 2440/1923, non sanata da manifestazioni di volontà implicite o desumibili da comportamenti meramente attuativi, ritenendosi irrilevante l’esistenza di una deliberazione dell’organo collegiale dell’ente pubblico che abbia autorizzato la stipulazione del contratto, ove tale deliberazione non si sia tradotta in un unico atto contrattuale contestualmente sottoscritto dal soggetto legittimato a manifestare all’esterno la volontà dell’ente e dal privato da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da svolgersi ed al compenso da corrispondersi; b) la seconda, quella che ha ritenuto il R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, non derogabili dalla Legge notarile, art. 78.

La memoria, depositata in vista dell’odierna Camera di Consiglio, non offre argomenti idonei a modificare le suesposte conclusioni. Il ricorrente ribadisce di avere esposto in forma riassuntiva i fatti di causa, pretende di superare la inammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, facendo presente che tutta la documentazione è stata prodotta, in quanto contenuta nel fascicolo monitorio; ribadisce nel merito, senza nulla aggiungere a quanto già dedotto nel ricorso, che non poteva rifiutarsi di ricevere l’atto.

5. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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