Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18103 del 21/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 12/07/2017, dep.21/07/2017), n. 18103
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24758-2013 proposto da:
S.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO DE CAROLIS
101, presso lo studio dell’avvocato S.C., che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 169/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 03/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/07/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.
Fatto
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. S.C. impugnava una cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud s.p.a. per Tarsu relativa agli anni 2007 e 2008. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso. L’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado era dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in quanto l’appellante, il quale aveva notificato l’appello personalmente a mezzo posta, non aveva depositato copia dell’appello medesimo presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato ad un motivo. Equitalia Sud s.p.a. non si è costituita in giudizio.
3. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2. Sostiene che l’inammissibilità derivante dal mancato deposito della copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria provinciale non avrebbe potuto essere dichiarata nel caso di specie poichè al deposito della sentenza avrebbe potuto provvedere l’appellata che si era costituita nel giudizio di appello.
Diritto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Invero con la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, nel testo vigente ratione temporis, il legislatore ha posto a carico dell’appellante l’onere di depositare copia dell’atto di impugnazione a pena di inammissibilità. In particolare, con tale previsione, il legislatore ha perseguito il duplice obiettivo, da un lato, di non gravare la segreteria del giudice di appello di compiti informativi necessariamente intempestivi (perchè successivi alla costituzione in giudizio dell’appellante) ed organizzativamente onerosi e, dall’altro, di assicurare la tempestività e la completezza della comunicazione dell’interposta impugnazione, imponendo allo stesso appellante, che abbia proposto appello senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario, di effettuare tale comunicazione. L’onere è posto a carico dell’appellante a pena di inammissibilità dell’appello e nessuna disposizione prevede che tale onere sia posto a carico dell’appellato in caso di sua eventuale costituzione nè sussistono elementi per ricavare in via ermeneutica l’esistenza di un norma siffatta.
2. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione di Equitalia Sud s.p.a.. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
PQM
La corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017