Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18103 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. III, 05/09/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 05/09/2011), n.18103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15994/2009 proposto da:

S.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato

MANNIAS Itala, che rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ETTORE DI GIOVANNI, DI GIOVANNI UMBERTO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C., COMMISSARIO LIQUIDATORE SIDA SPA IN LIQUIDAZIONE

COATTA AMMINISTRATIVA, T.A., NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI

SpA, S.G.M.C.;

– intimati –

sul ricorso 18100/2009 proposto da:

S.G.M.C. (OMISSIS), erede di

Sp.Gi. e T.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato

MANNIAS ITALA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DI GIOVANNI UMBERTO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E. (OMISSIS), S.C. nato a

(OMISSIS), NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA, T.

A. nato a (OMISSIS), COMMISSARIO LIQUIDATORE SIDA

SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;

– intimati –

sul ricorso 18105/2009 proposto da:

S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato

DI GIOVANNI UMBERTO, che lo rappresenta e difende con procura

speciale del dott. Notaio Francesca Gasparro in Corsico, del 2 acrile

2009;

– ricorrenti –

e contro

T.A., S.E., NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA,

COMMISSARIO LIQUIDATORE SIDA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA, S.G.M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1311/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Seconda Sezione Civile, emessa il 22/10/2008, depositata il

04/11/2008; R.G.N. 315/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto di tutti e tre i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4/11/2008 la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento dei gravami interposti dal sig. T.A. (in via principale) nonchè dai sigg.ri T.M., C. e S.G. nonchè dalla società Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a. (in nome e per conto dell’INA – Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada), e in parziale riforma della pronunzia Trib. Modica 28/1/2002, a) correggeva il dispositivo, sostituendo le parole “Tirrena Assicurazioni” con “Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a., in nome e per conto dell’INA -Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada”; b) condannava i sigg.ri C., G. ed S.E., quali eredi del sig. Sp.Gi., al pagamento prò quota in favore del T. di somma, con interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni da quest’ultimo sofferti in conseguenza di investimento da parte dell’autovettura condotta dal proprietario sig. Sp.Gi. avvenuto in (OMISSIS), verso le ore 19,30.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il sig. S.E. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Propongono separati ricorsi per cassazione, di identico tenore, altresì i sigg.ri G. ed S.E., che hanno anch’essi presentato memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione, al presente, dei ricorsi sub R.G. n. 18100/09 ed R.G. n. 18105/09.

Con il 1^ motivo i ricorrenti denunziano “nullità della sentenza impugnata e del procedimento”, violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 111, 300, 303, 331 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Lamentano che erroneamente la corte di merito non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, laddove l’atto di appello è stato notificato all’ S.E. privo dell’indicazione della data di udienza, sicchè il medesimo non ha potuto partecipare al giudizio di appello, del cui svolgimento ed esito è venuto a conoscenza solo a seguito della notifica della sentenza impugnata, con violazione pertanto del suo diritto di difesa e del contraddittorio, ricorrendo nel caso un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, in quanto erede del defunto padre Gi..

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l’omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito, cui è equiparabile l’assoluta incertezza sulla medesima, comporta la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., comma 1. E’ compito del giudice del merito esaminare se, nonostante l’erronea indicazione della data, sia da tescludere ogni incertezza in ordine all’individuazione della udienza di comparizione (v. Cass., 11/8/2004, n. 15498. V. anche Cass., 21/7/2006, n. 16772).

Giusta principio del pari consolidato, la morte di una parte nel corso del giudizio comporta la trasmissione della sua legittimazione processuale (attiva e passiva) agli eredi, i quali, nel succederle, vengono a trovarsi, per tutta la durata del procedimento, nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali, indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (v. Cass., 27/05/2010, n. 12976; Cass., 22/03/2007, n. 6945; Cass., 25/08/2006, n. 18507).

Ne consegue che in fase di appello deve essere ordinata d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi (ancorchè contumace in primo grado), e in mancanza il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di legittimità ove la non integrità del contraddittorio emerga ex se dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti (v.

Cass., 17/09/2008, n. 23765; Cass., 28/10/2004, n. 20874).

Orbene, i suindicati principi risultano essere stati invero disattesi dalla corte di merito nell’impugnata sentenza.

Emerge infatti dagli atti del giudizio che l’appello dal T. notificato all’ S.E., (co)erede del defunto padre Gi. e rimasto contumace in 1^ grado, risulta privo dell’indicazione dell’udienza di comparizione, senza che la corte di merito abbia disposto l’integrazione del contraddittorio, nè motivatamente indicato se, nonostante siffatta lacuna, fosse comunque da escludere ogni incertezza, e per il destinatario dell’atto possibile, con un minimo di diligenza e buon senso, individuare la data che si intendeva dall’appellante all’uopo effettivamente indicare.

Va conseguentemente dichiarata, assorbiti i restanti motivi, la nullità del procedimento di secondo grado e dell’impugnata sentenza, con relativa cassazione e rimessione delle parti ex artt. 331 e 383 c.p.c., avanti alla Corte d’Appello di Catania perchè, in diversa composizione, facendo dei suindicati principi applicazione e previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte nei suesposti termini pretermessa, proceda a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce al presente i ricorsi sub R.G. n. 18100/09 ed R.G. n. 18105/09. Accoglie il 1^ motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa in relazione, dichiarando la nullità del procedimento di secondo grado e dell’impugnata sentenza, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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