Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18103 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3889-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LAMARMORA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio

dell’avvocato PATRIZIA GIANNINI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PAOLA BIANCANIARA PARMA, MARCO LONGO;

– controricorrente –

contro

SL DIAGNOSTIC SERVICES ITALY SRL, SYNALAB ITALIA SRL;

– intimate –

sul ricorso 3939-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SYNLAB ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio

dell’avvocato PATRIZIA GIANNINI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PAOLA BIANCAMARIA PARMA, MARCO LONGO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

LAMARMORA SRL, SL DIAGNOSTIC SERVICES ITALY SRL;

– intimate –

sul ricorso 4346-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SL DIAGNOSTIC SERVICES ITALY SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA GIANNINI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLA BIANCAMARIA

PARMA, MARCO LONGO;

– controricorrente –

contro

LAMARMORA SRL, SYNALAB ITALIA SRL;

– intimate –

avverso le sentenze n. 2746/11/2017 n. 2747/11/2017 n. 2748/11/2017

della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositate il

21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

osserva quanto segue:

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi RG n. 3889/2018, 3939/2018 e 4346/2018 aventi ad oggetto l’impugnazione avverso il medesimo atto impositivo, in cui tutte le parti sono state rispettivamente ricorrenti e intimate.

Con sentenze n. 2748/11/2017, n. 2747/11/2017 e n. 2746/11/2017 tutte depositate il 21 giugno 2017, non notificate la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate rispettivamente nei confronti di SL Diagnostic Services Italy s.r.l., Synlab Italia s.r.l. e Lamarmora s.r.l. avverso le sentenze di primo grado rese dalla CTP di Milano, che aveva a sua volta rigettato il ricorso su avviso di liquidazione con il quale era stata riqualificata ai fini dell’imposta di registro una cessione di quote di partecipazione come una vera e propria cessione di ramo di azienda, sul presupposto che l’ufficio non avesse nemmeno allegato i fatti specifici e concreti attraverso i quali sarebbe avvenuta la manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici per eludere il fisco. Avverso le sentenza della CTR l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697e 2729 c.c. nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Synlab Holding Italy s.r.l, già SL Diagnostic Services Italy s.r.l., resistono con controricorso, illustrato con memoria eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso n. 4346/2018 per passaggio in giudicato della sentenza impugnata (n. 2748/17) Decisivo ed assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione è il rilievo della tardività, pacifica, del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza impugnata.

Invero quest’ultima, non notificata, è stata depositata il 21.6.2017.

Il ricorso per cassazione avverso detta sentenza è stato notificato, a mezzo pec in data 25.1.2018 oltre, quindi, il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado successivamente alla data del 4 luglio 2009, che scadeva lunedì 22 gennaio 2018, pur tenendo conto del periodo di sospensione feriale nella sua formulazione pure applicabile ratione temporis.

Nei giudizi Rg n. 3889/18 e 3939/18 Synlab Italia s.r.l. e Lamarmora s.r.l. hanno eccepito preliminarmente il passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento dell’avviso di liquidazione emessa nei confronti del coobbligato in solido Synlab Holding s.r.l..

Osserva la Corte che i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57,sono le parti contraenti. Con riferimento ad esse la norma prevede una coobbligazione solidale. La funzione della norma citata è quella propria della solidarietà passiva di diritto comune, per modo che essa va identificata nel rafforzamento della posizione del creditore d’imposta. In questi termini il vincolo solidale è diretto a rendere più sicura e più agevole la realizzazione del diritto alla percezione del tributo. Consegue che siccome ciascun debitore è tenuto, verso l’erario, per l’intero debito d’imposta, che il creditore erariale può esigere l’adempimento totale da parte dell’uno o dell’altro, a sua scelta.

Fino a quando non abbia conseguito l’adempimento, non gli è preclusa la facoltà di esigere il pagamento dai singoli condebitori e di agire anche separatamente nei loro confronti. Ciò per l’appunto in quanto la solidarietà rafforza il già sussistente e permanente obbligo di pagamento a carico di ciascun debitore. Il tema dei limiti soggettivi del giudicato tributario è stato discusso con riguardo alla applicabilità, alla solidarietà tributaria, dell’art. 1306 c.c., comma 2, che – in deroga ai limiti soggettivi del giudicato – consente al condebitore di opporre al creditore il giudicato intervenuto nel giudizio tra il creditore ed un altro condebitore. Secondo l’art. 1306 c.c., “la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori”. Tale norma riflette il principio secondo cui la sentenza vale solo tra le parti del processo, e non ultra partes.

In deroga a tale principio, l’art. 1306 c.c., comma 2, prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo, possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali). La giurisprudenza di questa Corte ritiene applicabile l’art. 1306 c.c. anche a favore del coobbligato che non ha impugnato l’accertamento, facendo prevalere l’effetto del giudicato (riguardante un condebitore) sull’avviso di accertamento divenuto definitivo con il solo limite che il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato. (Cass. 7255/1994 che ha precisato che la facoltà del singolo condebitore, che non abbia impugnato l’avviso di accertamento di maggior valore, di opporre all’Amministrazione finanziaria, in sede di ricorso contro l’avviso di liquidazione, il giudicato favorevole intervenuto a favore di altro coobbligato, sussiste anche se il giudicato sopravvenga nelle more del processo contro l’avviso di liquidazione, “vertendosi in materia di condizione del diritto fatto valere in giudizio, da riscontrarsi con riferimento all’epoca della decisione”, Cass., 22885/2005; Cass.14696/2008; Cass. 14814/2011; Cass. 9577/2013).

Osserva ancora il collegio che il processo tributario è processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi. Considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l’annullamento – anche parziale- di un atto, ovvero la espulsione dal mondo del diritto del medesimo, non può che valere erga omnes.

L’annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è annullamento dell’unico atto impositivo ed esso esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato.

Nella specie, poichè l’annullamento del comune atto impositivo ottenuto dal condebitore Synlab Holding s.r.l. è divenuto definitivo, in un giudizio in cui i condebitori in solido sono stati convenuti, tale annullamento dispiega i suoi affetti anche nei confronti di Synlab Italia s.r.l. e Lamarmora s.r.l.

Il ricorso deve essere, pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

Essendo soccombente l’Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti per il versamento, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi RG n.ri 3889/2018; 3939/2018 e 4346/2018.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna L’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 (tenuto conto dell’aumento del 20% per la pluralità dei ricorsi) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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