Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18102 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 18/03/2021, dep. 24/06/2021), n.18102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10694-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DELTA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso

lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentata e difesa dagli

avvocati CHRISTIAN CALIFANO e LORENZO DEL FEDERICO;

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 135 C/0, LEGALITAX ST LEGALE E TRIBUTARIO, presso

lo studio dell’avvocato DARIO PICONE, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4619/2015 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 26/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. La società CBRS Consulting Board Rom cedeva, in data (OMISSIS), alla società Engineering – Ingegneria Informatica s.p.a.s.r.l., il ramo d’azienda organizzato per l’esercizio della consulenza informatica, stabilendo il prezzo dell’avviamento in Euro 40.000,00 ed in Euro 440.077,80, pari al 30% della differenza al 31.12.2009, tra l’ammontare delle attività trasferite (escluso l’avviamento) e l’ammontare delle passività, stabilendo che il pagamento del conguaglio, pari alla differenza tra ammontare delle attività trasferite e passività trasferite alla data del 31 maggio 2010. Con atto ricognitivo, le società quantificavano il conguaglio del prezzo di cessione del ramo d’azienda in Euro 425.975,51, atto registrato in data (OMISSIS). Sia sul prezzo di cessione che sul conguaglio, la cessionaria provvedeva al pagamento dell’imposta di registro. A seguito di avviso di rettifica, il valore dell’avviamento veniva aumentato ad Euro 2.748.147,00 secondo il metodo di attualizzazione limitata del reddito atteso, il quale consiste nella capitalizzazione del reddito normale atteso, ovvero dei flussi prospettici di reddito, ad un tasso di attualizzazione.

La CTP di Milano accoglieva il ricorso delle società, le quali contestavano il criterio adottato per la valutazione dell’avviamento.

Proposto appello, la CTR della Lombardia, nel confermare la sentenza di primo grado, respingeva il gravame, ritenendo congruo il valore dell’avviamento in Euro 65.000,00 trattandosi di stima su produzione in futuro.

L’Agenzia delle Entrate chiede, sulla base di un unico motivo, la cassazione della sentenza n. 4619/2015, depositata il 26 ottobre 2015.

Le società contribuenti resistono con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Con un unico motivo, si lamenta la nullità della sentenza relativamente al valore dei beni strumentali per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 4, e art. 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c., in coordinamento con l’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4); per avere il decidente affermato apoditticamente la illegittimità dell’avviso di rettifica dell’avviamento, tenendo conto della stima “su produzione di reddito in futuro”.

3. La censura è meritevole di accoglimento.

Occorre premettere che, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012 – applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data 11.9.2012 di entrata in vigore della norma modificativa -, non trova più accesso al sindacato di legittimità della Corte il vizio di mera insufficienza od incompletezza logica dell’impianto motivazionale per inesatta valutazione delle risultanze probatorie, qualora dalla sentenza sia evincibile una “regula juris” che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra “premessa (in fatto) – conseguenza (in diritto)” che deve giustificare il “decisum”.

Rimane quindi estranea al vizio di legittimità “riformato”, tanto la censura di “contraddittorietà” della motivazione (peraltro attinente ad una incompatibilità logica intrinseca al testo motivazionale, in quanto determinata dalla reciproca elisione di affermazioni oggettivamente contrastanti, non altrimenti risolvibile, che impedisce di discernere quale sia il diritto applicato nel caso concreto: cfr. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010), quanto la censura che, anteriormente alla modifica della norma processuale, veicolava il vizio di “insufficienza” dello svolgimento argomentativo, con il quale veniva imputato al Giudice di merito di avere tratto, dal materiale probatorio esaminato, soltanto alcune delle conseguenze logiche che il complesso circostanziale avrebbe consentito di desumere, pervenendo ad un accertamento meramente parziale della “res litigiosa”, ovvero di non avere considerato elementi costituenti “fatti secondari” che – se pur non decisivi, da soli, a fornire la prova contraria favorevole al ricorrente tuttavia – erano idonei ad inficiare o quanto meno a revocare in dubbio la efficacia dimostrativa (dei fatti costitutivi della pretesa) attribuita ai diversi elementi indiziari utilizzati dal Giudice a fondamento della decisione, ovvero ancora erano idonei ad evidenziare eventuali lacune o salti logici dello stesso ragionamento rispetto alla corretta applicazione dei criteri induttivo-deduttivo della logica formale.

La nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito all’art. 360 c.p.c., comma 1, il n. 5 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012), ha infatti limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità(cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; n. 23940/2017; n. 22598/2018). Consegue che, se per un verso deve ritenersi oramai esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, è pur vero che, per altro verso, il provvedimento il cui apparato argomentativo si colloca al di sotto della predetta soglia “minima costituzionale” è censurabile per omessa osservanza dell’obbligo di motivazione affermato dall’art. 111 Cost., comma 6, e dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, concretando tale omissione una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (v. Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017, Rv. 643692).

Nel caso in esame la motivazione risulta del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da una carenza assoluta di motivazione che, in tal caso, si concreta in nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Difatti, nella decisione impugnata manca qualsiasi indicazione della ragione giuridica o fattuale che ha determinato il rigetto del gravame (Cass. n. 14762 del 2019; Cass. n. 7402 del 2017), sicchè la sentenza, là dove ha adottato questa generica tecnica motivazionale, risulta pure sostanzialmente inesistente. Con ciò confermando l’apoditticità della motivazione che non ha dato conto nè dei motivi di impugnazione nè delle osservazioni critiche dell’amministrazione finanziaria.

Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata; con conseguente rinvio alla Commissione di merito, in diversa composizione.

PQM

La Corte:

– Accoglie il ricorso;

– Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Lombardia, in altra composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di Cassazione, tenuta da remoto, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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