Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18102 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 12/07/2017, dep.21/07/2017),  n. 18102

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23676-2013 proposto da:

TRE ESSE ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE

PROVINCIE 114/B, presso lo studio dell’avvocato PAOLA D’AMICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ELVIRA DI MEZZO;

– ricorrente –

contro

SAP GESTIONE TRIBUTI ENTRATE ENTI LOCALI PROVINCIALI SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 4, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 376/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 19/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società SAP s.r.l., aggiudicataria del servizio di gestione di parcheggio pubblico senza custodia nel comune di (OMISSIS), impugnava l’avviso di accertamento emesso dalla società Tre Esse Italia S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico nel comune di (OMISSIS), derivante dall’omessa dichiarazione e dall’omesso versamento della Tosap per l’anno 2007 sul presupposto che la contribuente gestiva in regime di concessione le aree pubbliche destinate a sosta con pagamento di tariffa.

La commissione tributaria provinciale di Frosinone accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Tre Esse Italia S.r.l. svolgendo un motivo. Resiste con controricorso la società SAP s.r.l..

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38,39 e 49. Sostiene che la contribuente è tenuta al pagamento della Tosap poichè utilizza nel proprio interesse, in regime di convenzione con il Comune, un’area pubblica.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Invero questo collegio intende dare continuità al principio già affermato dalla Corte di legittimità secondo cui il presupposto impositivo della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è costituito, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 38 e 39 dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città, adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione a società privata, rileva in concreto se quest’ultima occupi l’area, sottraendola all’uso pubblico, integrando così il presupposto della TOSAP, ovvero se ad essa società sia soltanto attribuito il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell’area pubblica a ciò destinata dal comune, dovendosi ravvisare in tal caso un’occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, che non sottrae al pubblico uso l’area in quanto essa non è oggetto della concessione ma rimane nella disponibilità del comune. Pertanto, qualora risulti (sulla base di un’indagine rimessa al giudice di merito) che il concessionario agisce quale mero sostituto dell’ente nello sfruttamento dei beni, viene a mancare il presupposto della tassazione, avuto riguardo all’esenzione soggettiva prevista per gli enti territoriali dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1, lett. a), salvo che dall’atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia (Cass. n. 19841 del 15/09/2009; Cass. n. 11553 del 21/06/2004). Nel caso che occupa la CTR ha accertato, con valutazione in fatto non censurabile se non sotto il profilo del vizio di motivazione, che dalle clausole descrittive dell’oggetto del contratto emergeva che la concessione di suolo pubblico al privato per l’esercizio dell’attività di impresa era volta unicamente a consentire la gestione del servizio di gestione del pubblico parcheggio e del correlativo potere di esazione delle somme dovute dagli utenti.

2. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese processuali che liquida in euro 1.400,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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