Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18102 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. III, 05/09/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 05/09/2011), n.18102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12742/2009 proposto da:

B.G. (OMISSIS), B.B.

(OMISSIS), G.F. (OMISSIS), B.

F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA

PRATI DEGLI STROZZI 30, presso lo studio dell’avvocato MOLFESE

ALESSANDRI, rappresentati e difesi dall’avvocato MOLFESE Francesco

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UGF ASSICURAZIONI S.p.A. (nuova denominazione assunta dalla Compagnia

Assicuratrice Unipol S.p.A.), quale Società incorporante della

AURORA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), già Winterthur Ass.ni Spa in

persona del suo Dirigente Procuratore ad negotia, Dott.ssa G.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI 55,

presso lo studio dell’avvocato CORBO’ Filippo Maria, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.V., F.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 896/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Terza Civile, emessa 05/02/08, depositata il 04/04/2008;

R.G.N. 3382/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MEZZETTI MAURO per delega MOLFESE FRANCESCO;

udito l’Avvocato PERUGINI SABINA per delega Avvocatao CORBO’ FILIPPO

MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per accoglimento per q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.F. e i figli B.B., G. e F. convennero in giudizio dinanzi al tribunale di Milano C. V., F.T. e la Winterthur assicurazioni, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la morte di B. L. (marito e padre degli esponenti) che, nel sostituire uno pneumatico della sua autovettura in sosta sulla corsia di emergenza, era stato travolto dall’autotreno condotto dal F., il quale, dopo l’incidente si era dato alla fuga.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, ritenendo il F. esclusivo responsabile dell’accaduto.

La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto dalla Aurora assicurazioni (già Winterthur) e dal F., lo accolse limitatamente ai motivi afferenti la liquidazione del danno patrimoniale – la cui debenza venne esclusa dalla corte meneghina ritenendo detto danno assorbito nell’indennizzo corrisposto, da parte dell’INAIL, in misura superiore a quella richiesta dagli attori in primo grado – ed al riconoscimento cumulativo, da parte del primo giudice, della rivalutazione monetaria a far tempo dalla data dell’incidente – essendo stato liquidato il danno morale in moneta attuale, già comprensiva della rivalutazione del credito risarcitorio, e dovendo gli interessi legali formare oggetto di computo indicate dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite con la sentenza 1712/1995.

La sentenza è stata impugnata dagli eredi B. con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi.

Resiste con controricorso la UGF assicurazioni (già Aurora).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è palesemente fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2056 c.c., D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10, 85, 105).

Il motivo si conclude con la formulazione dei seguente quesito di diritto:

Dica la Corte di cassazione se la corte di appello di Milano non sia incorsa nel denunciato vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto per non aver considerato correttamente la normativa di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, relativa alìassicurazione obbligatoria INAIL a favore dei lavoratori e la riconoscibilità dell’ente unicamente di un indennizzo a favore dei lavoratori e degli aventi di diritto in caso di morte. Dica quindi se non abbia illegittimamente escluso il risarcimento del danno differenziale patrimoniale rispetto all’indennizzo riconosciuto dall’INAIL e se non avessero diritto al risarcimento tutti gli eredi B. (compresi G. e B. fin dall’inizio) e non solo gli aventi diritto (moglie e figlio minore Fabio fino al raggiungimento della maggiore età.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, per insufficiente motivazione in riferimento ad un punto fondamentale della controversia. Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 2056 c.c..

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Dica la Suprema Corte se la corte di appello di Milano abbia commesso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per insufficiente motivazione in riferimento ad un punto fondamentale della controversia, in particolare per mancata quantificazione equitativa o come prassi secondo le tabelle di cui al R.D. n. 1303 del 1922 e conseguente mancato riconoscimento di un danno differenziale del danno patrimoniale in favore di tutti gli eredi B. e per converso ritenuta satisfattiva l’indennità riconosciuta dall’INAIL. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione sono prima facie fondati, atteso che, tanto sotto il profilo soggettivo quanto sotto quello oggettivo, la corte territoriale ha del tutto omesso di valutare e liquidare il c.d.

“danno differenziale” rispetto all’indennità INAIL, come invece necessario secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte regolatrice (Cass. 10035/04; 1215/06).

Il ricorso è pertanto accolto.

La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata, con rinvio del procedimento alla corte di appello di Firenze in altra composizione, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Milano in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA