Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18102 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29366-2017 proposto da:

COMUNE DI SESTRI LEVANTE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GLAUCO STAGNARO;

– ricorrente –

contro

BAGNI SEMPIONE DI C.R. E S.M. SNC, in persona dei

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NICOLO’ PORPORA 16, presso lo studio dell’avvocato

MARCELLO MOLE’, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUIGI PISCITELIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1077/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 1087/4/2017, depositata il 19.7.2017 la CTR della Liguria accoglieva l’appello di Bagni Sempione di C.R. e S.M. snc nei confronti del Comune di Sestri Levante avverso la decisione del giudice di prime cure che aveva rigettato il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento per Ici relativa allo stabilimento balneare per mancanza del presupposto impositivo in assenza di strutture edilizie o assimilate.

Avverso la sentenza il Comune di Sestri Levante ricorre con tre motivi.

Resiste parte contribuente con controricorso.

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1,2 e 3; degli artt. 952 – 953 c.c.; dell’art. 36 c.n.; del D.P.R. n. 380 del 2011, art. 3; della L.R. Liguria n. 16 del 2008, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto l’insussistenza del presupposto impositivo in presenza di manufatti privi di opere murarie o facilmente amovibili, errando ad individuare la nozioni di fabbricato.

La censura è fondata.

IL D.P.R. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1, prevede che “soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui all’art. 1, comma 2, ovvero il titolare di diritto reale, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”. La medesima disposizione, comma 2, modificato, a decorrere dal 1.1.2001, dalla L. n. 388 del 2000, stabilisce che “nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario “.

Con riferimento alle fattispecie impositive anteriori al 2001 la consolidata giurisprudenza (v. Sez. n. 22757/04, 8637/05, 24498/2009) riconosceva l’obbligo del pagamento dell’ICI solo nel caso la disponibilità del bene da parte del concessionario assumesse i caratteri della realità in una delle forme dall’art. 3, comma 1, (generalmente riconducibile alla proprietà superficiaria). Se il provvedimento dava luogo ad un diritto di natura personale nei confronti del concedente il bene non era assoggettato ad imposizione fiscale da parte del concessionario. Quel che in generale rilevava a scopo differenziale era la destinazione dell’opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto; se la stessa tornava nella disponibilità del concedente, si era in presenza di un rapporto obbligatorio, altrimenti no.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, come modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, comma 3 (legge finanziaria per l’anno 2001) a decorrere dal 1 gennaio 2001 ha incluso tra i soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili i concessionari di aree demaniali.

Come è reso palese dal tenore letterale della diposizione la norma ha allargato la platea dei soggetti passivi inserendovi anche il concessionario di area demaniale che precedentemente non era soggetto di imposta. E’, quindi, chiaro che il legislatore ha voluto riconoscere la soggettività passiva ai fini dell’ICI anche al rapporto concessorio avente natura obbligatoria in quanto il titolare di un diritto reale si riteneva, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sopra passato in rassegna, già soggetto ad ICI.

Considerata la fattispecie ratione temporis (l’accertamento si riferisce all’anno di imposta 2007) non si pone la necessità di stabilire se la concessione che ha attribuito alla contribuente il diritto di installare manufatti sul demanio ha avuto effetti reali (con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini Ici, in capo al concessionario, già prima dell’anno 2001), oppure effetti solo obbligatori (con la diversa conseguenza della loro anteriore intassabilità) (Cass.9429/2019).

Il principio sopra esposte è stato affermato da questa Corte: “In tema di ICI, la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18,comma 3, nel modificare il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2, prevedendo che “nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario”, ha reso quest’ultimo, a partire dalla data di applicabilità della nuova disciplina (annualità 2001), obbligato non solo sostanziale (in sede di rivalsa del concedente), ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione che gli attribuiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali (con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario) od obbligatori (con la diversa conseguenza della intassabilità)” (Cass. 24969/2010).

La CTR ha erroneamente escluso la titolarità di una sorta di proprietà superficiaria in capo alla concessionaria avente ad oggetto i manufatti realizzati sulla base della temporaneità (pari alla durata della concessione) e sulla scorta della previsione dell’atto concessorio circa la restituzione del suolo demaniale nello statu quo ante con conseguente rimozione e/o demolizione delle opere fatte dal concessionario senza tenere conto della modifica normativa.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con assorbimento del secondo motivo con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 e 116 per avere la CTR escluso in radice la possibilità di assoggettare all’ICI i manufatti esistenti presso i Bagni Sempione in ragione della loro natura stagionale.

Non essendo necessaria ulteriori accertamenti in punto di fatto la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese del giudizio di merito, avuto riguardo all’andamento dei procedimenti e al quadro giurisprudenziale non del tutto consolidato, vanno compensate tra le parti.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Compensa le spese del giudizio di merito.

Condanna Bagni Sempione di C.R. e S.M. snc al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro2300,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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