Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18101 del 21/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 11/07/2017, dep.21/07/2017), n. 18101
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3089/2015 R.G. proposto da:
Aceto s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Arango,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rende alla via Don
Minzoni n. 50, per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Rende, rappresentato e difeso dall’Avv. Stanislao De
Santis, elettivamente domiciliato in Roma al viale Mazzini n. 11
presso lo studio dell’Avv. Pasquale Di Rienzo, per procura in calce
al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Calabria n. 1102/3/14 depositata il 20 maggio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
atteso che:
In relazione ad avviso di pagamento emesso dal Comune di Rende per l’annualità TARSU 2010, Aceto s.p.a. ricorre per cassazione avverso l’accoglimento dell’appello proposto dall’ente contro l’annullamento di primo grado.
Il ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, lett. e, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, per non aver il giudice d’appello riconosciuto la spettanza dell’esenzione totale riguardo a locali di autosalone e autofficina, malgrado vi si producessero rifiuti speciali non assimilabili.
Il ricorso è infondato: esso sottintende che la previsione sulla non assimilabilità contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, lett. e, come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 2008, fosse d’immediata applicazione, ma ciò contrasta col rinvio che la previsione stessa faceva alla decretazione ministeriale, incaricata di definire i “criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani”; conferma indiretta si trae dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 184, che, nelle more della disciplina attuativa, ha reso ultrattivo il regime di assimilabilità su base regolamentare delineato dal D.Lgs. n. 22 del 1997 (ultrattività prorogata dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 166); la previsione di non assimilabilità è stata infine specificamente abrogata (D.L. n. 201 del 2011, art. 14, comma 46, conv. L. n. 214 del 2011), il che non significa che la sua attuazione prescindesse dalla norma secondaria, ma solo che il legislatore ha voluto eliderla dai criteri da attuare.
Conforme a tale esegesi, la sentenza d’appello va confermata; l’evoluzione normativa impone di compensare le spese processuali di ogni fase e grado.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese; dichiara che la ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13,comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017