Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18101 del 21/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 11/07/2017, dep.21/07/2017),  n. 18101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3089/2015 R.G. proposto da:

Aceto s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Arango,

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rende alla via Don

Minzoni n. 50, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Rende, rappresentato e difeso dall’Avv. Stanislao De

Santis, elettivamente domiciliato in Roma al viale Mazzini n. 11

presso lo studio dell’Avv. Pasquale Di Rienzo, per procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria n. 1102/3/14 depositata il 20 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

In relazione ad avviso di pagamento emesso dal Comune di Rende per l’annualità TARSU 2010, Aceto s.p.a. ricorre per cassazione avverso l’accoglimento dell’appello proposto dall’ente contro l’annullamento di primo grado.

Il ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, lett. e, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, per non aver il giudice d’appello riconosciuto la spettanza dell’esenzione totale riguardo a locali di autosalone e autofficina, malgrado vi si producessero rifiuti speciali non assimilabili.

Il ricorso è infondato: esso sottintende che la previsione sulla non assimilabilità contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, lett. e, come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 2008, fosse d’immediata applicazione, ma ciò contrasta col rinvio che la previsione stessa faceva alla decretazione ministeriale, incaricata di definire i “criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani”; conferma indiretta si trae dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 184, che, nelle more della disciplina attuativa, ha reso ultrattivo il regime di assimilabilità su base regolamentare delineato dal D.Lgs. n. 22 del 1997 (ultrattività prorogata dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 166); la previsione di non assimilabilità è stata infine specificamente abrogata (D.L. n. 201 del 2011, art. 14, comma 46, conv. L. n. 214 del 2011), il che non significa che la sua attuazione prescindesse dalla norma secondaria, ma solo che il legislatore ha voluto eliderla dai criteri da attuare.

Conforme a tale esegesi, la sentenza d’appello va confermata; l’evoluzione normativa impone di compensare le spese processuali di ogni fase e grado.

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese; dichiara che la ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13,comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA