Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18101 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/09/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 14/09/2016), n.18101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13254/2011 proposto da:

P.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA PETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

MANIERI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G. & D. PREFABBRICATI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 555/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 17/05/2010 R.G.N. 687/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato MANIERI GIOVANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17 maggio 2010, la Corte d’Appello di L’Aquila, confermava la decisione del Tribunale di Teramo e rigettava la domanda proposta da P.L. nei confronti di G&D Prefabbricati S.r.l., avente ad oggetto la condanna della Società datrice al pagamento di differenze retributive maturate a titolo di straordinario.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non provato in termini sufficientemente rigorosi quanto alla collocazione oltre la normale durata della prestazione lavorativa e alla misura, tanto più considerata l’applicazione di un orario multi periodale nell’azienda, il preteso espletamento per le dedotte quattro ore giornaliere del lavoro straordinario ed altresì interpretabile nel senso della copertura dell’onere relativo con la voce retributiva di cui all’accordo sindacale aziendale del 4.6.1998

Per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l’impugnazione a due motivi. La Società datrice è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’essere il convincimento espresso dalla Corte territoriale circa il mancato raggiungimento della prova in ordine all’espletamento da parte del ricorrente di prestazioni di lavoro straordinario nella misura oraria indicata nel ricorso introduttivo, inficiato da error in procedendo relativamente all’apprezzamento del materiale istruttorio operato in difformità dalle prescrizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver travisato il contenuto di una delle dichiarazioni testimoniali, per aver escluso qualsiasi rilevanza rispetto ad altra testimonianza, in quanto resa da soggetto ritenuto inattendibile, avendo egli promosso analoga vertenza nei confronti della Società di cui parimenti era dipendente e per non aver valutato, al fine di trame elementi di prova, secondo il disposto dell’art. 232 c.p.c., dal rifiuto opposto dal legale rappresentante della Società a rendere l’interrogatorio libero.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2099 c.c., art. 36 Cost., e della disciplina contrattuale collettiva applicabile, è inteso ad evidenziare la non conformità a diritto della pronunzia per aver la Corte territoriale ritenuto la mancata corresponsione delle spettanti maggiorazioni per lavoro straordinario compensate dall’attribuzione dell’indennità di trasferta, voce retributiva avente la diversa funzione di compensare il maggior disagio conseguente alla prestazione resa fuori della sede di lavoro.

I due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati.

Rileva a riguardo la peculiarità della prestazione lavorativa resa dal ricorrente di cui la Corte territoriale ha tenuto puntualmente conto. Come emerge dalla sentenza impugnata il ricorrente, come la maggior parte del personale dipendente dalla Società, era addetto al montaggio dei capannoni nei cantieri aperti dalla Società e disseminati sul territorio, in località pur prossime alla sede di lavoro ma distinte da essa, sicchè il ricorrente stesso come del resto i suoi colleghi, doveva qualificarsi trasfertista (dipendente impiegato in una prestazione destinata normalmente a svolgersi fuori della sede di lavoro) tenuto a rendere prestazioni in cui tempo di viaggio e tempo proprio di lavoro venivano a sovrapporsi così da risultare non facilmente distinguibili.

Di qui la congruità logico-giuridica, in primo luogo, della statuizione in base alla quale la Corte territoriale, sul corretto presupposto della necessità di una prova rigorosa circa l’effettiva resa di prestazioni lavorative oltre il normale orario di lavoro e della loro durata oraria, ha ritenuto non assolto da parte del ricorrente, che nella corretta impostazione data al giudizio dalla Corte medesima, non poteva far leva su una netta distinzione tra tempo di viaggio e tempo di lavoro, l’onere probatorio che al medesimo incombeva; in secondo luogo della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alla legittimità della prevista compensazione dell’omessa corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con il riconoscimento dell’indennità di trasferta, congegnato tuttavia, elemento di fatto questo significativamente sottaciuto dal ricorrente e tale da sottrarre la fattispecie all’opzione interpretativa di cui alla pronunzia 22.3.2004, n. 5701 di questa Corte richiamata dal ricorrente, nei termini di cui all’accordo sindacale del 4.6.1998, ove, appunto in relazione alla difficoltà di distinguere tempo di viaggio da tempo di lavoro, veniva concordato in favore dei lavoratori con impegno identico a quello del ricorrente, il versamento, sotto la stessa denominazione di indennità di trasferta, di una indennità a quella aggiuntiva destinata a remunerare in misura non inferiore alla normale retribuzione le ore di effettivo viaggio nonchè a rimborsare le spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio sulla base di note documentate.

Il ricorso va dunque rigettato senza attribuzione di spese per non aver la Società intimata svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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