Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18100 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 11/07/2017, dep.21/07/2017),  n. 18100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26668/2014 R.G. proposto da:

Marano s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Falcone,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Antonio Iorio

in Roma al corso Vittorio Emanuele II n. 287, per procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Rende, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Santo Spadafora

e Francesco Visciglia, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Alberto Pugliese in Roma alla via Renzo da Ceri n. 195,

per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria n. 277/1/13 depositata il 9 settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’il luglio

2017 dal Consigliere Carbone Enrico.

Letta la memoria depositata dalla ricorrente, che insiste per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ATTESO CHE:

In relazione a cartella di pagamento emessa dal Comune di Rende per l’annualità TARSU 2006, Marano s.r.l. ricorre per cassazione con tre motivi avverso il rigetto del suo appello contro la reiezione dell’impugnazione di primo grado.

Il primo motivo di ricorso denuncia omesso esame di fatto decisivo, il secondo error in procedendo per omessa valutazione probatoria, il terzo violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, art. 11 reg. com. TARSU: l’assunto è che il giudice d’appello, omettendo di considerare una perizia con allegati fotografici e planimetrici, abbia mancato di riconoscere la spettanza dell’esenzione totale per un’area contigua a quella di produzione, malgrado in essa si formassero rifiuti speciali smaltiti in proprio.

Il primo motivo è inammissibile: nel regime dell’art. 360 c.p.c., n. 5 novellato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, la censura di omesso esame è inammissibile se il fatto storico è stato considerato dalla sentenza d’appello, anche se questa non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629831; Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629834; Cass. 9 luglio 2015, n. 14324, Rv. 636037); nella specie, il giudice d’appello ha considerato il fatto decisivo (tipo di rifiuti), pur senza riferirsi all’elemento istruttorio richiamato dalla ricorrente (perizia).

Il secondo motivo è inammissibile: l’eventuale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito non configura error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, disposizione che, per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, si attaglia solo ad anomalie motivazionali integranti violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194); nella specie, il giudice d’appello ha motivato sul tipo di rifiuti, e la pretermissione di un particolare elemento istruttorio non degrada la motivazione a un livello di mera apparenza.

Il terzo motivo è infondato: l’esenzione D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 62, comma 3, vale soltanto per le aree di formazione ordinaria e prevalente di rifiuti speciali (Cass. 23 luglio 2004, n. 13851, Rv. 574916) ed è onere del contribuente provare la sussistenza dei presupposti di tale esenzione, anche in rapporto all’eventuale coesistenza tra rifiuti speciali e non speciali (Cass. 24 luglio 2014, n. 16858, Rv. 632210); nella specie, affermando che la società non ha dimostrato di produrre ordinariamente rifiuti speciali nell’area controversa, il giudice d’appello ha applicato i princìpi di diritto su esenzione TARSU e onere della prova.

Nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, la ricorrente ha dedotto che per l’annualità 2007 questa Corte ha accolto il suo ricorso: l’accoglimento è strettamente correlato alla trascrizione per autosufficienza di una perizia redatta da tal ing. Grandinetti (Cass. 15 aprile 2015, n. 7672); anche il ricorso oggi in esame trascrive alcuni brani di tale perizia, e tuttavia la sentenza dall’odierno ricorso impugnata non si presta all’ampio sindacato motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5,, cui era viceversa soggetta ratione temporis la sentenza d’appello sull’anno 2007 (depositata il 23 febbraio 2012).

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; dichiara che la ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13,comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale del 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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