Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18100 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28439-2017 proposto da:

G&A SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE ORSINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2127/18/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

11/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 2127/18/2017, depositata il 11.4.2017 la CTR del Lazio respingeva l’appello di G&A. srl nei confronti di Equitalia servizi di riscossione s.p.a. avverso la decisione del giudice di prime cure che aveva rigettato il ricorso contro un preavviso di fermo amministrativo sul presupposto della regolarità della procedura esecutiva.

Avverso la sentenza la contribuente ricorre con tre motivi.

Equitalia s.p.a. non ha spiegato difese

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR valutato che non era contestato che il veicolo sottoposto a fermo fosse strumentale all’attività lavorativa della società.

La censura è inammissibile.

il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere integrata la non contestazione n. principio con conseguente “relevatio” dell’avversario dall’onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all’onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione (Cass. 3 civ. n. 20637 del 13/10/2016).

2 Con il secondo motivo si censura, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. la statuizione della CTR nella parte in cui avrebbe erroneamente valutato la strumentalità del bene oggetto del preavviso di fermo.

La censura è inammissibile.

Sub specie di vizio di violazione di legge la ricorrente censura la sentenza evidenziando un vizio di motivazione.

Le censure motivazionali non conferiscono al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, bensì la sola facoltà di controllare – sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui “spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (ex multis, Cass. n. 742/2015).

La censura sarebbe altresì inammissibile qualora la si censurasse sotto il profilo dell’omesso esame di documenti prodotti, non individuati specificamente.

3 con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in quanto la condanna alle spese di lite sarebbe esosa e il raddoppio del contributo unificato non dovuto.

La censura è inammissibile

In tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenza del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, è collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame” (Cass. n. 10306/2014).

Inoltre è inammissibile il motivo, nella parte in cui denuncia la violazione dei minimi tariffari poichè il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio “in iudicando” e, pertanto, per l’ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza dover espletare un’inammissibile indagine sugli atti di causa (Cass. n. 22983/14).

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in assenza di costituzione di parte intimata. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2092, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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