Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1810 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15570-2019 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 76, presso lo studio FRANZA – POZZAGLIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIETTA ALONGI CAMMALLERI;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE DI MICELI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 303/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti B.R. impugna l’epigrafata sentenza, con il quale la Corte d’Appello di Palermo, in riforma dell’impugnata decisione di primo grado, ha accolto l’appello del coniuge separato C.G. ed ha revocato l’assegnazione alla B. della casa coniugale evidenziando che la stessa non costituisce più l’habitat per le figlie della coppia da oltre cinque anni.

La B. ne impetra ora la cassazione a mezzo di un unico motivo di ricorso volto a censurare l’opposto pronunciamento in ragione della violazione dell’art. 155-quater c.c., in relazione all’art. 100 c.p.c., posto che la Corte d’Appello nell’accertare la ricorrenza dei presupposti per far luogo alla disposta revoca avrebbe dovuto considerare la situazione abitativa di essa ricorrente e delle figlie al momento della domanda e non al tempo della pronuncia.

Al proposto ricorso resiste l’intimato con controricorso. Memorie di parte ricorrente ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2 Il motivo – pur in disparte dalle pregiudiziali oppostegli dal controricorrente – è inammissibile poichè inteso a sollecitare una rivalutazione in fatto delle risultanze di causa.

La Corte d’Appello, onde motivare il proprio assunto, richiamati correttamente i principi che informano il diritto vivente in materia, ha tra l’altro osservato, a riprova del fatto che il legame tra i figli e l’abitazione familiare era venuto meno da tempo, che la B. aveva trasferito il proprio domicilio in altro Comune ben prima della domanda di separazione, aveva inoltre ottenuto sempre nello stesso tempo il trasferimento della figlia M. presso un istituto scolastico del suo nuovo domicilio, aveva officiato il marito di vendere anche per suo conto l’abitazione in questione ed aveva in ragione di ciò pure comunicato all’istituto bancario mutuatario di non essere più tenuta a far fronte agli obblighi relativi.

Si tratta di un quadro probatorio variamente articolato che il decidente ha inteso porre, nell’esercizio delle facoltà che competono al medesimo – e solo a lui soltanto – di scegliere con prudente apprezzamento le fonti del proprio convincimento, a fondamento della propria decisione e che non è sindacabile da questa Corte ove l’iter decisionale sia assistito, come qui, da congrua ed adeguata motivazione e non dia luogo a violazioni di legge costituzionalmente rilevanti.

3. Nè si rivela pertinente opporre, alla stregua della proposta precedentemente notificata, la considerazione che si legge nel precedente ivi citato secondo cui i tempi del processo non possono ritorcersi in pregiudizio dell’interesse delle parti, deducendo in ragione di ciò che, pronunciandosi nei riferiti termini la Corte d’Appello, sarebbe incorsa nel clamoroso errore di ritenere che l’interesse ad agire debba sussistere al tempo della pronuncia piuttosto che al tempo della domanda. Ora, in disparte dall’osservazione più generale intesa a rammentare che l’interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione (Cass., Sez. U, 28/04/2017, n. 10553) – principio da cui, a ben vedere, non deflette neppure il precedente citato posto che la considerazione che ivi si legge attiene al giudizio di fatto (nella specie si era giudicata inconferente l’allegazione che l’allontanamento dell’assegnataria dalla casa familiare al momento della decisione datasse da tempo) -, è vero che l’apprezzamento condotto dalla Corte d’Appello ha ad oggetto fatti e circostanze inequivocamente venute ad esistenza prima della separazione – onde, già a seguire il pensiero della ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe per questo immune dal lamentato errore – ed è inteso a valorizzare al tempo della decisione un quadro fattuale i cui elementi costitutivi – materia perciò di una discrezionale ed esclusiva valutazione in fatto – si erano già consolidati al tempo della domanda e che il tempo del processo aveva solo contribuito a rendere irreversibili.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Spese alla soccombenza. Non è dovuto il raddoppio del contributo essendo il processo esente.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dispone l’oscuramento dei dati sensibili in caso di pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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