Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1810 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1810 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 19098-2012 proposto da:
PREFETTO di AREZZO, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
LTAIEF ANIS;

– intimato avverso l’ordinanza n. R.G.R.E. 3321 del GIUDICE DI PACE di
AREZZO del 19/01/2012, depositata il 20/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

.4 3

Data pubblicazione: 28/01/2014

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex artt.
377, 380 bis e 360 bis cod. proc. civ., in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 19098 del 2012 :
“Il giudice di pace di Arezzo annullava il decreto di espul-

nei confronti di Ltaief Anis sul rilievo che, al momento
dell’adozione del provvedimento amministrativo, non fosse
stato richiesto il nulla osta all’autorità giudiziaria in relazione a due procedimenti penali cui lo straniero era sottoposto. Riteneva l’organo giudicante che tale atto fosse necessario per la validità dell’espulsione. Avverso tale provvedimento il Prefetto di Arezzo ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, con il quale è stata
denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 13,
comma 3, del d.lgs. 286 del 1998, per avere considerato che
il nulla osta dell’autorità giudiziaria fosse necessario per n
J
la validità del decreto di espulsione. Ha sostenuto il Prefetto di Arezzo che il suddetto nulla osta fosse rilevante
solo per la validità dell’esecuzione questorile.
Il ricorso è manifestamente fondato. Nel vigore della previsione originaria del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3,
questa Corte ha ripetutamente affermato che la condizione legale del rilascio del nulla osta non è posta nell’interesse
dell’espulso, ma solo in quello della giurisdizione penale

sione emesso in data 2 dicembre 2011 dal Prefetto di Arezzo

(ex multis Cass. n. 28869/05, n. 26277/05, n. 8548/04 e n.
5656/03). Nel testo della norma modificato dalla L. n. 189
del 2002, art. 12, e come precisato da questa Corte (Cass. n.
5219/06; n. 2612/10), la previsione del rilascio del nulla

spulsione ma della regolarità della sua esecuzione nelle forme coattive di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma
4 od al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, con la
conseguenza che una esecuzione coattiva disposta prima dello
spirare del termine di 15 giorni o in presenza di un diniego
vizia l’accompagnamento coattivo alla frontiera o l’intimazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis
ed espone l’atto coattivo al diniego di convalida, rendendo
l’inottemperanza all’intimazione non sanzionabile dal giudice
penale. Da qui l’insussistenza di una potestà sindacatoria
della espulsione, sotto l’indicato profilo, da parte del giudice della cognizione della espulsione stessa. Infatti non è
l’espulsione ad essere invalidata a ritroso per la mancanza
di nulla osta alla sua esecuzione, ma è la misura coercitiva
a non dover essere convalidata in tale ipotesi dal Giudice di
Pace ai sensi e nelle forme di cui all’art. 13, comma 5 bis,
del T.U. introdotto dal D.L. n. 51 del 2002, art. 2, modif.
dalla L. n. 106 del 2002 e come novellato dal D.L. n. 241 del
2004, art. 1, modif. dalla L. n. 271 del 2004, e a sua volta
modificato recentemente dall’art. 34, comma 19, lett. a) del

osta appare condizionante non già della legittimità della e-

D.lgs. n. 150 del 2011 (Cass. n. 5219/06). Visto il quadro
normativo e giurisprudenziale appena delineato, il giudice di
pace di Arezzo non avrebbe potuto annullare il provvedimento
di espulsione per mancanza, al momento dell’adozione dello

sto all’autorità giudiziaria dall’ufficio dell’immigrazione
della Questura di Arezzo in data successiva all’emanazione
del decreto di espulsione.
In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere accolto”
Considerato che non risulta depositato l’avviso di ricevimento della eseguita notificazione a mezzo del servizio postale
e che la parte ricorrente non comparsa, non ha sanato tale
vizio neanche nell’ultimo momento utile, ovvero all’udienza
camerale (S.U. n. 627 del 2008; 13923 del 2011);
ritenuta, di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso;
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio de132

ottobre 2013

stesso, del nulla osta, atto che risulta essere stato richie-

li Funzio
Giudiziario
RICO

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