Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1810 del 27/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 27/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 27/01/2020), n.1810
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32304-2018 proposto da:
N.I., già NE.IM. elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASSI, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 2790/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,
depositato il 11/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa VELLA
PAOLA.
Fatto
Rilevato
che:
1. il cittadino nigeriano N.I. ha invocato la protezione internazionale o umanitaria riferendo di essere stato aggredito e infastidito dagli anziani del villaggio, i quali volevano che egli prendesse il posto del padre, che svolgeva le funzioni di “medico naturale” (o sacerdote); essendo orfano di entrambi i genitori, aveva deciso di lasciare il Paese;
2. il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso avverso il diniego della competente Commissione territoriale, confermando il giudizio di non credibilità del racconto (dalla prima ritenuto totalmente inattendibile per incoerenza, contraddizione, vaghezza e implausibilità), ritenuto effettivamente vago e generico – quanto alla individuazione delle caratteristiche del gruppo di anziani che avrebbe minacciato il ricorrente, alla consistenza delle minacce e alle funzioni di “sacerdote/medico naturale” svolte dal padre – oltre che non circostanziato nel tempo e nello spazio; ha negate anche la protezione sussidiaria per non essere la zona di provenienza del ricorrente interessata da un conflitto armato (v. rapporto Amnestv international 2017-2018); quanto infine alla protezione umanitaria, ha osservato che i “timori di persecuzione politica personale” in caso di rientro in Patria sono “del tutto astratti e congetturali” e il ricorrente non ha particolari legami familiari col territorio italiano, nè manifesta patologie che debbano essere necessariamente curate in Italia;
3. avverso la decisione il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione, cui il Ministero intimato ha resistito con controricorso;
4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:
5. il primo motivo – con cui si lamenta congiuntamente la violazione di plurimi articoli del D.Lgs. n. 25 del 2008 e del D.Lgs.n. 251 del 2007, l’omesso esame di fatto decisivo “in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Nigeria sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria” e la “mancanza totale di motivazione” (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) con riguardo allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria – è inammissibile, in quanto veicola censure inconferenti (ad es. a pag. 6 si fa riferimento a “segni di bruciatura sul colpo… segno delle persecuzioni subite dalla comunità che voleva costringerlo a succedere al padre” che non trovano riscontro nei fatti di causa, mentre a pag. 7 si afferma che “il ricorrente è riuscito ad evitare di subire persecuzioni e violente sulla propria persona, ma è ragionevole il timore di subirle in futuro”; a pag. 9 si lamenta un contrasto con i rapporti annuali di Amnesty international, ma il tribunale ha espressamente citato quello del 20172018 indicando anche le pagine consultate) o comunque astratte e generiche (v. pag. 11), che finiscono per risolversi nella trascrizione di altre decisioni di merito (v. pag. 14-19); in ogni caso la motivazione non è apparente, anche se sintetica, sicchè la doglianza integra una non condivisione delle valutazioni di merito effettuate dal tribunale (v. pag. 9);
6. le doglianze veicolate con il secondo mezzo – violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, omesso esame di fatto decisivo, omessa attività istruttoria, motivazione apparente (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) in merito a protezione umanitaria – sono parimenti inammissibili perchè astratte e generiche, a fronte di un’adeguata motivazione del tribunale motiva circa la non credibilità del timore prospettato (minacce per vicende private) e l’inesistenza di particolari profili di vulnerabilità (familiari o di salute); inoltre a pag. 20 si stigmatizza il riferimento del tribunale alla “persecuzione politica”, quando lo stesso ricorrente ha invocato lo status di “rifugiato politico” (v. pag. 8-9 ricorso);
7. inammissibile è anche la terza censura, con cui si lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2, in uno al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. a), poichè per giurisprudenza costante di questa Corte “la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione dello stesso D.P.R., ex art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal citato D.P.R., art. 113 (Cass. 3028/2018, 32028/2018, 29228/2017).
8. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore del Ministero controricorrente, liquidate in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.
sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 27 gennaio 2020