Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1810 del 26/01/2011
Cassazione civile sez. trib., 26/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1810
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ITTIPARK s.r.l., in liquidazione, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale
Angelico n. 45, presso l’avv. Zini Eugenio Maria, rappresentata e
difesa dall’avv. Zanforlini David giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di Comacchio;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna n. 132/08/06, depositata il 21 settembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3
dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. La Ittipark s.r.l., in liquidazione, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 132/08/06, depositata il 21 settembre 2006, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello della contribuente.
L’Agenzia delle entrate, Ufficio di Comacchio, non si è costituita.
2. Il ricorso è inammissibile, per totale assenza, nell’unico motivo, del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
Pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato della ricorrente;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011