Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1810 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1810 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 22629-2016 proposto da:
BALLADELLI MERCEDITA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato
CRISTIANO CAUMONT CAIMI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE e
GIUSEPPE PIZZONIA;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 24/01/2018

avverso la sentenza n. 1053/35/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il
25/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott.

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che Mercedita Balladelli propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia che aveva rigettato il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano.
Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione della
contribuente avverso un avviso di liquidazione imposta di
registro, ipotecaria e catastale, per l’anno 2010;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la contribuente invoca violazione e falsa
applicazione dell’art. 1 Tariffa, parte prima, allegato al DPR n.
131/1986, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la sentenza
impugnata avrebbe erroneamente ritenuto – con riguardo alle
agevolazioni prima casa per un’unità da fondere con quella a
suo tempo acquistata dalla Balladelli – che il requisito della
residenza dovesse essere integrato con riguardo alla singola
unità immobiliare e l’accorpamento catastale fra le due unità
dovesse necessariamente avvenire entro diciotto mesi
dall’acquisto della seconda;
che, col secondo, la ricorrente assume omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti,
Ric. 2016 n. 22629 sez. MT – ud. 30-11-2017
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MAURO MOCCI.

in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c., costituito dal “fatto-indice”
che la fattispecie in esame non costituiva oggetto di specifiche
disposizioni di legge;
che l’Agenzia non si è costituita;
che il primo motivo è fondato;

Balladelli al momento in cui ha ricevuto l’avviso di liquidazione
da parte dell’Agenzia (22/3/2013), nonostante fossero decorsi
26 mesi dall’acquisto, non aveva né trasferito la propria
residenza nel secondo immobile acquistato, né aveva riunito lo
stesso immobile ove era residente facendone un’abitazione
unica, circostanza che le avrebbe consentito di fruire
dell’agevolazione fiscale”;
che la suddetta affermazione è erronea in punto di diritto;
che, per un verso, il requisito necessario per fruire
dell’agevolazione che si perfeziona ove il contribuente abbia
trasferito la propria residenza nel comune in cui si trova
l’immobile entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto, vale
ovviamente in caso di acquisto di immobile in altro Comune,
diverso da quello di residenza (Sez. 5, n. 14399 del
07/06/2013);
che, per altro verso, i benefici per l’acquisto della “prima casa”,
possono essere riconosciuti anche quando siano più . di una le
unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché
ricorrano due condizioni e cioè la destinazione, da parte
dell’acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a
costituire un’unica unità abitativa e la qualificabilità come
alloggio non di lusso dell’immobile così “unificato” (Sez. 5, n.
6613 del 23/03/2011);
che, In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti
dall’art. 1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168,
Ric. 2016 n. 22629 sez. MT – ud. 30-11-2017
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che secondo il nucleo essenziale della pronunzia impugnata “la

per l’acquisto della prima casa, possono essere conservati ove
la finalità, dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto, di
destinare l’immobile a propria abitazione venga da questo
realizzata entro il termine di decadenza del potere di
accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti

registro è di tre anni dalla registrazione dell’atto (Sez. 5, n.
10011 del 29/04/2009);
che la CTR – arrestandosi alla constatazione che, all’atto del
ricevimento dell’avviso di liquidazione, erano decorsi ventisei
mesi dall’acquisto – ha omesso di indagare se nel maggior
—0
termine di tre anni la contribuente avesse o Po5 completato i
lavori;
che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle . spese
del giudizio di legittimità.

per fruire di tali benefici, che con riferimento all’imposta di

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