Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1810 del 20/01/2022
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 30/11/2020, dep. 20/01/2022), n.1810
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RG 14373-2021 proposto da:
T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, al piazzale
CLODIO n. 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROMANA
GRAZIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ORFEO STRIANESE;
– ricorrente –
contro
MONTE dei PASCHI di SIENA LEASING & FACTORING S.P.A., in persona
del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, alla
via FLAMINIA VECCHIA n. 691, presso lo studio dell’avvocato MARCO
FABIO LEPPO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORDANO BALOSSI;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. RG 2836/2020 del
TRIBUNALE di SIENA, depositata il 14/04/2021;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non
partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Valle
Cristiano; lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Finocchi Ghersi
Renato, il quale chiede, che la Corte di Cassazione dichiari
inammissibile il proposto regolamento di competenza, con le
conseguenze di legge.
Fatto
FATTO E DIRITTO
osserva quanto segue.
T.L. propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Siena nella causa n. 2836 del 2020, depositata il 14/04/2021, che ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla T. e statuito altresì sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
A seguito della fissazione in adunanza camerale il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità dell’impugnazione.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile, come da parere del Pubblico Ministero, trattandosi di ordinanza non decisoria sulla competenza, che, peraltro assegna termine per l’instaurazione del procedimento di mediazione.
La motivazione dell’ordinanza impugnata e’, invero, basata, al fine di disattendere la denuncia relativa al (mancato) rilievo a parte del giudice del Tribunale di Siena del foro del consumatore, nonostante l’assunzione della qualità di fideiussore da parte della T., sulla circostanza che il contratto di garanzia è stato stipulato pochi giorni prima che la garante diventasse amministratrice della società garantita.
Deve, altresì, ribadirsi, e ciò con affermazione di chiusura e completamento, l’orientamento sulla rilevanza del mancato invito alla precisazione delle conclusioni, orientamento che qualifica detto invito quale requisito indefettibile della scansione processuale successiva all’entrata in vigore della nuova disciplina del regolamento di competenza, di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce e intende dare seguito (Cass. n. 17650 del 04/09/2015 Rv. 636541 – 01): “L’ordinanza declinatoria della competenza resa dal tribunale in composizione monocratica in una controversia instaurata dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 presuppone il previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, sicché, ove la decisione sia stata emessa senza il rispetto di tale formalità, la stessa è impugnabile con il regolamento necessario di competenza” in quanto “la sede della precisazione delle conclusioni e delle eventuali memorie illustrative (artt. 187-189 c.p.c.) un baluardo ineludibile per assicurare l’esercizio completo dei diritti di difesa di ciascuna parte che, non possono ritenersi assorbiti da momenti informali di discussione, per quanto siano stati verbalizzati, atteso che solo la formalizzazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni consente di proporre le difese, le richieste di acquisizioni documentali e le illustrazioni difensive atte a consentire la decisione attraverso l’esercizio pieno di ogni facoltà” (così Cass. n. 08892 del 05/05/2016, non massimata) dovendosi ribadire il principio secondo cui “in una controversia instaurata dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, l’ordinanza declinatoria della competenza suppone il previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, cosicché, ove la decisione sia emessa senza il rispetto di tale formalità, la stessa è impugnabile con il regolamento di competenza necessario.” (Cass. n. 23095 del 2013 e Cass. n. 17650 del 2015)”.
Nella specie l’emanazione dell’ordinanza del Tribunale di Siena non è stata in alcun modo preceduta dall’invito alla precisazione delle conclusioni e, conseguentemente, deve escludersi che essa abbia, sebbene indirettamente, assunto valenza di pronuncia definitiva sulla competenza.
Il ricorso per regolamento di competenza e’, per quanto motivato inammissibile e tale deve essere dichiarato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, valutata l’attività processuale, come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il regolamento di competenza;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 30 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022