Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18099 del 25/07/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 18099 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO
SENTENZA
sul ricorso 21181-2008 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
2170
avvocati RICCIO ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA,
VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
•
CINARDO MARIA;
Data pubblicazione: 25/07/2013
- intimata avverso la sentenza n. 314/2008 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 26/05/2008 R.G.N.
207/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega RICCIO
ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.4 – 26.5.2008, la Corte d’Appello di
Caltanissetta, in riforma della pronuncia di prime cure, condannò
invalidità civile, con decorrenza dal 29.4.2004, ritenuta la sussistenza
dei requisiti reddituale e sanitario.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale, l’Inps ha proposto
ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Cinardo Maria non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di
disposizioni di legge, deducendo che al momento della riconosciuta
spettanza del beneficio la Cinardo aveva già superato il 65° anno di
età, limite massimo di età previsto, secondo la normativa in allora
vigente, per il conseguimento della provvidenza.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art.
112 cpc, deduce l’impossibilità del riconoscimento della suddetta
prestazione assistenziale in caso di invalidità accertata con
decorrenza successiva al 65° anno di età.
2. I due motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati
congiuntamente.
Secondo quanto risulta dall’impugnata sentenza (cfr l’intestazione
della stessa), Cinardo Maria è nata il 23.2.1939 e, pertanto, ha
compiuto 65 anni il 23.2.2004.
3
l’Inps al pagamento in favore di Cinardo Maria dell’assegno di
Secondo l’art. 13 legge n. 118/71, nel testo vigente alla data di
provata spettanza del beneficio, la provvidenza in parola poteva
essere riconosciuta a favore dei “mutilati ed invalidi civili di età
massimo di età è stato poi ridotto a 64 anni per effetto della
sostituzione del ridetto art. 13 ad opera dell’art. 1 legge n. 247/07,
entrato in vigore dal 1°.1.2008).
Poiché alla suddetta data del 29.4.2004 l’assistita aveva superato il
65° anno, il beneficio non poteva esserle riconosciuto (cfr,
ex
plurimis, Cass., nn. 2554/2001; 5640/2006).
I motivi svolti sono quindi fondati.
3.
Ne discende l’accoglimento del ricorso, con conseguente
cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda.
L’esito tra loro difforme delle pronunce di merito, la peculiarità della
situazione fattuale (l’accertamento della sussistenza del requisito
sanitario essendo avvenuto a distanza di un brevissimo lasso di
tempo dal compimento del 65° anno di età) e la condotta
processuale dell’intimata, che non ha resistito al ricorso, consigliano
la compensazione delle spese per l’intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda; spese dell’intero processo
compensate.
4
compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno” (il limite
Così deciso in Roma il 18 giugno 2013.