Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18099 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 11/07/2017, dep.21/07/2017),  n. 18099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28845/2013 R.G. proposto da:

Riscossione Sicilia s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Giulio

Bonanno, elettivamente domiciliata in Roma alla piazza Pitagora n.

9/A presso lo studio dell’Avv. Paolo Maria Lopresti, per procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.P. e Comune di Palermo;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 222/24/13 depositata il 13 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio

2017 dal Consigliere Carbone Enrico.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ATTESO CHE:

In relazione a cartella di pagamento e preavviso di fermo notificati a F.P. per le annualità TARSU 1999 – 2004, Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., ricorre per cassazione con due motivi avverso la sentenza che ha respinto il suo appello incidentale e accolto l’appello principale del Comune di Palermo, per l’effetto condannandola alla rifusione delle spese del doppio grado di merito in favore del contribuente.

Il primo motivo di ricorso denuncia “omessa, insufficiente ed errata motivazione sulla pronuncia di nullità attinente il preavviso di fermo”: il motivo è inammissibile, esigendo un sindacato motivazionale non consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. L. n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, limite valido anche per il giudizio di cassazione in materia tributaria (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629829; Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629832).

Il secondo motivo di ricorso denuncia “violazione ed errata applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 2”: il motivo è inammissibile, poichè, in disparte la fuorviante evocazione del n. 2 in luogo del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., non indica le norme di diritto che assume violate, e la denuncia di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, è inammissibile ove non indichi puntualmente le norme oggetto di violazione e le affermazioni del giudice d’appello in contrasto con quelle (Cass. 16 gennaio 2007, n. 828, Rv. 593743; Cass. 15 gennaio 2015, n. 635, Rv. 634359).

Il ricorso deve essere respinto; nulla sulle spese di questo giudizio, non essendovi costituzione degli intimati.

PQM

 

Rigetta il ricorso; dichiara che la ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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