Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18099 del 05/09/2011
Cassazione civile sez. III, 05/09/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 05/09/2011), n.18099
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8327/2009 proposto da:
TRANSPORTE BERNHARD ANGERER DITTA INDIVIDUALE (OMISSIS) nella
persona del titolare A.B., elettivamente domiciliata in
ROMA, C. SO VITTORIO EMANUELE II 142, presso lo studio dell’avvocato
FORTI Damiano, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SALESI ANDREA giusta delega in calce al ricorso e all’avvocato PESCE
ALESSANDRO giusta procura speciale del Dott. Notaio WOLFGANG FALKNER
DI HALL in TIROL 1/10/2007, rep. 1086/1997;
– ricorrente –
contro
SCHENKER ITALIANA S.P.A. (OMISSIS), CBM S.R.L. (OMISSIS);
– intimati –
nonchè da:
SCHENKER ITALIANA S.P.A. (già TRASPORTI CASTELLETTI S.P.A.)
(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore Signor
P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI
20, presso lo studio dell’avvocato RISTUCCIA RENZO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO ROSSELLO giusta
delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
C.B.M. S.R.L. (OMISSIS) (di seguito per brevità CBM) in persona
del legale rappresentante prò tempore Ing. B.M.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO CRISPI 36, presso lo
studio dell’avvocato BIANCHI MAURIZIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PODDA GIANCARLO giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrenti all’incidentale –
e contro
TRANSPORTE BERNHARD ANGERER (OMISSIS);
– intimata –
nonchè da:
C.B.M. S.R.L. (di seguito per brevità CBM) (OMISSIS) in persona
del legale rappresentante pro tempore Ing. B.M.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO CRISPI 36, presso lo
studio dell’avvocato MAURIZIO BIANCHI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PODDA GIANCARLO giusta delega a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
SCHENKER ITALIANA S.P.A. (OMISSIS), TRANSPORTE BERNHARD ANGERER
(OMISSIS);
– intimati –
nonchè da:
SCHENKER ITALIANA S.P.A. (OMISSIS) (già TRASPORTI CASTELLETTI
S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 20, presso lo
studio dell’avvocato RISTUCCIA RENZO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ROSSELLO CARMELO CARLO giusta delega a
margine del controricorso;
– ricorrente incidentale –
contro
TRANSPORTE BERNHARD ANGERER (OMISSIS), CBM S.R.L. (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 446/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 14/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/03/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato ALESSANDRO PESCE;
udito l’Avvocato FABRIZIO CATALDO per delega dell’Avvocato RENZO
RISTUCCIA;
udito l’Avvocato MAURIZIO BIANCHI per delega dell’Avvocato GIANCARLO
PODDA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale
Transporte e dell’incidentale Schenker; accoglimento del ricorso
incidentale Transporte e accoglimento dell’incidentale condizionato
di Schenker.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. CBM, nella qualità di cessionaria dei diritti della KG Werke Lautenschagerm, convenne, in separati giudizi, da un canto, la società di trasporti Castelletti s.p.a. e lai sua compagnia assicuratrice Neuchatel Swiss General Insurance, dall’altro, la Transporte Bernard Angerer dinanzi al tribunale di Milano, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in oltre L. 92 milioni, patiti in seguito al trasporto di un macchinario speciale (19 colli di merce contenente cassetti per mobili metallici), assicurato con la compagnia Neuchatel a mezzo polizza all risk dall’Italia alla Germania.
Il relativo contratto – esponeva l’istante – era stato stipulato con la Castelletti, che aveva a sua volta affidato il trasporto al sub vettore Angerer, il quale, all’atto del carico, non aveva idoneamente assicurato il materiale che, di conseguenza, per effetto di una brusca frenata del trasportatore, aveva riportato, nel corso del viaggio, ingenti danni di cui si chiedeva il ristoro.
Il giudice di primo grado – rigettata in limine l’eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria sollevata dal sub trasportatore tanto nei confronti dell’attrice che della convenuta Castelletti per esserne stato il decorso della stessa efficacemente interrotto dalla domanda giudiziale proposta entro l’anno – accolse parzialmente la domanda della CBM, ascrivendole, peraltro, un profilo colpa concorrente – in qualità di mittente negligente quanto all’imballaggio della merce – con quella del subtrasportatore Angerer nella misura del 50% ciascuno. Rigettò di converso la riconvenzionale della Castelletti e della Neichatel, volta ad ottenere il pagamento di alcune fatture relative ad ulteriori prestazioni di trasporto eseguite per la CBM. La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto in via principale dalla Angerer e in via incidentale dalla CBM e dalla Castelletti/Schenker, in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarerà la responsabilità esclusiva della Angerer, determinando in E. 41.707 l’importo del risarcimento dovuto. La sentenza è stata impugnata dalla Angerer con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi e corredato da memoria.
Resistono con controricorso, corredato da ricorso incidentale, la CBM e la Schenker (che resìste con controricorso e ricorso incidentale condizionato tardivo al ricorso incidentale CBM, corredando tali atti con memorie illustrative).
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale è infondato.
Fondati per quanto di ragione risultano invece i ricorsi incidentali.
IL RICORSO PRINCIPALE ANGERER. Con il primo motivo, si denuncia un vizio di omessa motivazione su di un fatto decisivo della controversia.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 32 CMR nonchè degli artt. 2934 e 2943 c.c. in correlazione all’art. 13 CMR. iL motivo è anch’esso infondato.
Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 32 CMR nonchè degli artt. 1219 e 2943 c.c..
I motivi, che ripropongono in questa sede tematiche in tema di prescrizione solo in parte già sollevate in grado di appello, e che possono essere trattati congiuntamente attesane l’intrinseca connessione, sono privi di pregio.
Lo è il primo, atteso che l’affermazione della corte di appello in tema di mancata impugnazione della decisione di primo grado relativa alla condanna solidale delle convenute costituisce un mero obiter dictum, e non la ratio decidendi della questione (come è lecito inferire dall’incipit del periodo contenuto al folio 7 della sentenza impugnata, che viene introdotta dal sintagma “anche a prescindere”).
Lo è il secondo (al di là dei suoi non marginali aspetti di inammissibilità attesa la patente ed irredimibile astrattezza del quesito di diritto formulato a conclusione della relativa esposizione), poichè esso si infrange sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che l’effetto interruttivo della prescrizione da parte del vettore nei confronti del sub vettore non possa ritenersi subordinata (onde divenire alfine impraticabile) all’iniziativa del titolare del diritto al risarcimento, e in particolare alla data alla quale tale iniziativa in concreto si realizzi.
Lo è il terzo, infine, poichè il contenuto della lettera raccomandata del dicembre 1996 inviata dalla Castelletti alla Angerer (riprodotta testualmente dalla controricorrente CBM in ossequio al principio dell’autosufficienza degli atti difensivi destinati alla suprema corte) non risulta oggetto di contestazione in sede di giudizio di appello (di tale contestazione non rinvenendosi traccia alcuna dalla integrale lettura della pronuncia oggi impugnata) quanto alla sua valenza interruttiva (peraltro, ampiamente predicabile, nella specie, e tale ritenuta, sia pur implicitamente, dalla corte di appello): nè il ricorrente indica in quale atto del processo la questione sia stata da lui tempestivamente sollevata e illegittimamente pretermessa dal giudice territoriale.
Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 24, 25 e 41 CMR e 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
La doglianza non può essere accolta.
Correttamente e condivisibilmente la corte milanese afferma, sul punto, che le norme limitative del risarcimento dei danni contenute nella CMR si riferiscono ai soli danni strettamente attinenti alla merce trasportata e non si estendono ad altra tipologia di spese, quali quelle sopportate dalla CBM. Trattasi di interpretazione scevra da vizi logico giuridici, che questa corte interamente condivide e che si sottrae alle censure mossele.
IL RICORSO INCIDENTALE CASTELLETTI/SCHENKER. Il ricorso è fondato Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme degli artt. 167, 180, 183 c.p.c..
Le censure, da esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca connessione, sono fondate.
Merita risposta positiva, difatti, il quesito formulato a chiusura della prima delle due doglianze che si vanno ad esaminare, dovendo trovare sicura applicazione (anche alla luce della giurisprudenza più recente di questa corte, confermata anche sul piano normativo dalla novella del 2009), nella specie, il principio di non contestazione, con consequenziale esonero dall’onere della prova gravante sulla parte istante, nell’ipotesi in cui il debitore non svolga (come nella specie) alcuna eccezione in ordine all’esistenza del credito vantato dal creditore e consacrato in fatture da questi prodotte.
Tale, positiva risposta assorbe la doglianza (peraltro, a sua volta fondata) illustrata con il secondo motivo, in tema di confessione giudiziale.
Sul motivo relativo alle spese legali questa corte ritiene di demandare ogni provvedimento al giudice del rinvio.
IL RICORSO INCIDENTALE CBM. Il ricorso è fondato.
Premessa la irrilevanza dell’erronea indicazione della norma di legge violata (l’art. 360, n. 3 anzichè n. 4), poichè dall’esposizione del motivo e dal contenuto del quesito emergono in equivoche la portata e la finalità della doglianza, al quesito di diritto con cui si conclude l’unico motivo in esso illustrato – se sia viziata da omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., l’omessa indicazione nel dispositivo della sentenza della condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni in favore dell’attrice per l’importo rideterminato in sentenza oltre accessori – deve difatti fornirsi risposta positiva, non potendo desumersi tale solidarietà dall’inciso contenuto al folio 7 della sentenza impugnata, che ne discorre ad altro titolo (quello, cioè, relativo all’eccezione di prescrizione) e costituisce, pertanto, un mero obiter dictum.
IL RICORSO INCIDENTALE TARDIVO CASTELLETTI/SCHENKER. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Con l’unico motivo, viene dedotta la omessa pronuncia, da parte della corte di appello, in merito alla domanda di manleva avanzata dalla Schenker nei confronti della Angerer, già accolta in primo grado.
L’omissione, ritualmente e tempestivamente rilevata e contestata, emerge per tabulas dalla lettura della sentenza d’appello, che aveva dichiarato responsabile dell’evento di danno unicamente la Angerer ed è pertanto conseguente alla ritenuta responsabilità esclusiva di quest’ultima, con esclusione di ogni addebito nei confronti della ricorrente incidentale.
Il giudice del merito, pertanto, nello statuire in ordine alla solidarietà, terrà conto della portata di tale pronuncia ai fini della valutazione della domanda di manleva, provvedendo altresì alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale della Transporte Angerer, accoglie il ricorso incidentale Castelletti/Schenker, accoglie il ricorso incidentale della CBM, accoglie altresì il ricorso incidentale Castelletti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo assorbito nel resto.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Milano in altra composizione.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011