Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18098 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25827-2018 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 29,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GIZZI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO GARGANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3751/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.S. ricorre per la cassazione della sentenza n. 3751-2018 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 4 giugno 2018, articolando due motivi.

Resiste con controricorso F.S. che, in vista dell’odierna camera di consiglio, deposita memoria.

Il ricorrente espone in fatto di avere citato in giudizio F.S. per ottenerne la condanna al pagamento di Lire 2.996.253.000 riferite ad un assegno bancario a firma del convenuto, emesso in data 31 gennaio 1994, relativamente al quale aveva ottenuto decreto di ammortamento, ritualmente notificato alla controparte e da questa non opposto nei termini, seguito da atto di precetto, anch’esso ritualmente notificato, con cui aveva intimato il pagamento della somma incorporata nel titolo.

Il convenuto eccepiva la prescrizione del diritto, non essendo stato posto in essere alcun atto interruttivo fino alla data di notifica dell’atto di citazione, contestava, nel merito, di essere debitore della somma richiesta, perchè l’assegno era stato tratto su un conto corrente intestato alla società Dora 2000, di cui era procuratore, dichiarata fallita nel 1997.

P.S., per parte sua, richiamava una lettera del 9 novembre 1999, attribuendole efficacia interruttiva della prescrizione, aggiungeva che l’atto di precetto notificato al convenuto il 25 marzo 1994, su cui era intervenuta la sentenza n. 20576/06, passata in giudicato, aveva interrotto il termine di prescrizione, e che dal passaggio in giudicato di detta decisione aveva cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione, contestava, infine, che l’assegno non fosse riferibile al convenuto.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18116/2011, respingeva la domanda dell’odierno ricorrente e lo condannava al pagamento delle spese di lite, perchè riteneva fondata l’eccezione di prescrizione, non essendo intervenuti atti interruttivi nei dieci anni dall’emissione del titolo, non potendo essere considerati tali la lettera del 15 ottobre 1999, il sequestro penale dell’assegno, il procedimento di ammortamento del titolo.

La Corte d’Appello di Roma, investita del gravame dall’odierno ricorrente, confermava la sentenza di prime cure e condannava l’appellante al pagamento delle spese di causa; in particolare, ribadiva che la lettera raccomandata del 15 ottobre 1999 non aveva avuto effetto interruttivo, che il sequestro penale dell’assegno, atteso che il portatore avrebbe potuto chiederne una copia conforme ex art. 2715 c.c., non aveva impedito il decorrere del termine di prescrizione; negava che il decreto di ammortamento avesse prodotto l’interruzione del termine di prescrizione; rigettava la domanda dell’appellato di condanna dell’odierno ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e omessa applicazione degli artt. 2016 e 2943 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo P.S., che a tal fine fa leva sulla decisione n. 16465/2017 di questa Corte, la Corte d’appello avrebbe errato negando efficacia interruttiva alla notifica del decreto di ammortamento, perchè esso conteneva il requisito soggettivo, l’indicazione chiara del soggetto obbligato, e quello oggettivo, l’inequivocabile manifestazione di volontà di far valere il proprio diritto, richiesti proprio dalla giurisprudenza citata per individuare gli atti aventi l’effetto di costituire in mora il destinarlo.

Il motivo è infondato.

Ricordato che la procedura di ammortamento è funzionale alla riproduzione del titolo originario andato smarrito o distrutto e, in ultima istanza, alla individuazione della persona legittimata a riscuotere e non già quella di accertare la titolarità del credito e che essa comporta l’annullamento del titolo originario e dei relativi diritti cartolari, è opportuno precisare quali sono gli effetti della notificazione del decreto di ammortamento al traente, quale debitore principale, ed alla banca cui il titolo sia stato portato all’incasso, giacchè proprio richiamando la natura e lo scopo della notificazione del decreto di ammortamento la Corte d’appello ha negato che essa avesse prodotto effetti interruttivi (p. 4 della sentenza).

Ebbene, detta notificazione non è un atto volto ad esercitare il diritto di credito, ma ha pacificamente la funzione di impedire che il pagamento eseguito nelle mani di un soggetto, detentore del titolo, diverso dal notificante sia valido, ossia liberatorio nei termini di legge; tant’è vero che, ai sensi dell’art. 2106 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1992 e 2008, il pagamento eseguito prima della notificazione del decreto di ammortamento è valido ed efficace ancorchè chi paga avesse ricevuto notizia della denuncia della perdita del titolo e della presentazione di un ricorso per l’ammortamento, perchè tale conoscenza non basta, da sola, a costituirlo nè in dolo, nè in colpa grave.

In particolare, secondo la giurisprudenza di questa Corte:

– la denunzia di smarrimento di un titolo di credito non produce di per sè alcun effetto giuridico ostativo al pagamento dell’assegno da parte dell’ente emittente, se il pagamento segua all’adozione di cautele maggiori suggerite dalla normale prudenza, nel periodo in cui (prima della notifica del decreto di ammortamento) ha efficacia liberatoria (Cass. 15/07/1965, n. 1549);

– il decreto di ammortamento priva il titolo della sua funzione di legittimazione all’esercizio dei diritti ad esso inerenti solo in base ad una regolare detenzione, ma il decreto stesso, anche dopo la pubblicazione e finchè non diviene definitivo, non esclude nel titolo l’efficacia rappresentativa del credito, non ne vieta la circolazione, nè impedisce l’acquisto della titolarità del credito purchè questo avvenga senza dolo o colpa grave. Gli artt. 2109 c.c., la legge cambiaria, art. 93 e la legge sugli assegni, art. 74, consentono al detentore del titolo ammortato di far valere, verso l’ammortante, i diritti dipendenti dall’acquisto del titolo prima che questo perdesse ogni efficacia, perchè si presuppone che esso può circolare validamente anche dopo la pubblicazione del decreto di ammortamento e che il portatore possa avere acquistato la titolarità del credito cartolare quale terzo di buona fede (Cass. 29/05/1962, n. 1287);

– il pagamento eseguito al detentore del titolo di credito dopo che questo aveva perduto ogni efficacia per essere divenuto definitivo il decreto di ammortamento o dopo la notifica del decreto stesso, poichè da questo momento il debitore cartolare è avvertito che l’eventuale pagamento eseguito al detentore del titolo non ha efficacia liberatoria, ma viene effettuato a suo rischio e pericolo, può realizzare una situazione di indebito, giacchè finchè il decreto di ammortamento non diviene definitivo esso non esclude nel titolo la efficacia rappresentativa del credito, non ne vieta la circolazione.

Alla conclusione che la notificazione del decreto di ammortamento non avesse prodotto alcun effetto interruttivo si perviene, in via indiretta, anche per effetto dell’art. 2018 c.c., il quale legittima il creditore all’esercizio di atti conservativi, tra i quali gli atti diretti ad interrompere la prescrizione, finchè il decreto di ammortamento non diviene definitivo: (Cass. 29/03/1979, n. 1805): segno inequivocabile che la notifica del decreto di ammortamento non è in grado di produrre effetti interruttivi del temine di prescrizione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione e per omessa applicazione degli artt. 167 e 480 c.p.c. nonchè degli artt. 2943,2945 e 1219 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte d’Appello avrebbe omesso di statuire sulla valenza del precetto di pagamento quale ulteriore atto interruttivo del termine prescrizionale, giacchè esso era stato sì notificato oltre il decennio dal rilascio dell’assegno, ma in sede di opposizione F.S. si era difeso invocando la violazione della legge assegni, art. 75 ed il fatto che l’assegno fosse stato tratto su un conto corrente intestato alla società Dora, senza eccepire la prescrizione, così mostrando di avervi tacitamente rinunciato, atteso che la rinuncia tacita ricorre quando il comportamento del debitore risulti incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui.

2. Il motivo è inammissibile.

Va innanzitutto rilevato che in presenza di doppia conforme, non è ammissibile il mezzo impugnatorio che invochi la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, salvo che la parte ricorrente – e non è questo il caso – soddisfi l’onere di dimostrare che le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione impugnata sono diverse da quelle su cui si è basata la decisione di prime cure (ex multis cfr. Cass. 23/06/2017, n. 15647).

Alla stessa sorte va incontro il dedotto error in iudicando indicato nell’epigrafe del motivo, il quale avrebbe richiesto l’individuazione delle affermazioni della sentenza impugnata in cui le norme indicate sarebbero state violate o falsamente applicate anche con riferimento all’interpretazione offertane dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti. Manca, ex adverso, nella illustrazione difensiva ogni correlazione tra le deduzioni del ricorrente e la parte motivazionale della sentenza da cui emerga l’asserita violazione.

Ulteriore ragione di inammissibilità è da rinvenirsi nella mescolanza di motivi incompatibili ed eterogenei, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto il profilo della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. 23/10/2018, n. 26874), quando – ed è questo che si è verificato nel caso di specie – il mezzo impugnatorio non evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 23/10/2018, n. 26790).

Non è poi superfluo aggiungere che il motivo pone una questione nuova, in quanto non trattata nel provvedimento impugnato. Si ricorda all’uopo che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. 13/12/2019, n. 32804).

4. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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