Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18098 del 25/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 18098 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 21093-2008 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
2169

avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI
GIOVANNA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

Data pubblicazione: 25/07/2013

- intimato nonchè contro

SGURA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio
dell’avvocato CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e

del ricorso;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 704/2008 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 29/04/2008 R.G.N. 1663/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

18/06/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA per delega
VALENTE NICOLA;
udito l’Avvocato CONCETTI DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

difende, giusta delega in calce alla copia notificata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’8 – 29.4.2008, la Corte d’Appello di Lecce, in

domanda sul rilievo della mancata prova dei requisiti socioeconomici) e nella contumacia degli appellati lnps e Ministero
dell’Economia e delle Finanze, all’esito della espletata CTU, dichiarò
che Sgura Pietro aveva diritto all’assegno di invalidità civile, con
decorrenza dal 1°.11.2005, condannando l’Inps al pagamento della
prestazione.
A sostegno del decisum, per ciò che qui ancora specificamente
rileva, la Corte territoriale osservò quanto segue:

il possesso dei requisiti cosiddetti socio-economici poteva

essere dimostrato anche in appello;

il possesso del requisito reddituale era stato dimostrato

mediante il deposito di copia di certificazione dell’Agenzia delle
Entrate di Brindisi del 26.3.2008, mentre quello dell’incollocamento
(dal 7.1.2003) risultava dalla certificazione in atti.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale, l’Inps ha proposto
ricorso per cassazione fondato su un motivo.
L’intimato Sgura Pietro ha depositato procura, partecipando alla
discussione.
L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto
attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3

riforma della pronuncia di prime cure (che aveva rigettato la

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione di plurime
disposizioni di legge, deducendo che lo Sgura non aveva indicato nel

documenti relativi al possesso dei cosiddetti requisiti socio-economici
(reddituale e di incollocazione al lavoro), in effetti prodotti solo nel
grado d’appello, incorrendo così nella decadenza del diritto alla loro
produzione.
2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di assegno
d’invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla legge n. 118/71,
il requisito del limite reddituale e quello dello stato di incollocazione
al lavoro rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione
assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non
potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di
erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale (cfr, ex
plurimis,

Cass., nn. 4067/2002; 13967/2002; 14035/2002;

13046/2003; 13279/03; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011).
Deve peraltro precisarsi che il requisito dell’incollocazione al lavoro
non è più richiesto a far tempo dell’entrata in vigore (1°.1.2008) della
legge n. 247/07, il cui art. 30 ha sostituito l’art. 13 legge n. 118/71,
prevedendo che il mancato svolgimento di attività lavorativa deve
essere autocertificato annualmente all’Inps dal beneficiario.
Ciò premesso, deve rilevarsi, in linea con la giurisprudenza, anche a
Sezioni Unite, di questa Corte, che nel rito del lavoro, in base al
combinato disposto degli artt. 414, n. 5, e 415, comma 1, cpc (che

ricorso introduttivo di primo grado, né depositato contestualmente, i

stabiliscono l’obbligo del ricorrente di indicare specificamente i
mezzi di prova di cui intende avvalersi e di depositare unitamente al

sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi
mezzi di prova, fra i quali devono annoverarsi anche i documenti),
l’omessa indicazione nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado
dei documenti e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a
tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei
documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal
tempo della loro formazione o dall’evolversi dalla vicenda
processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di
costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento
o chiamata in causa del terzo); l’irreversibilità dell’estinzione del
diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini
perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di
reviviscenza in grado di appello; tale rigoroso sistema di preclusioni
trova un contemperamento, ispirato all’esigenza della ricerca della
“verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del
lavoro, nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di
nuovi mezzi di prova, ai sensi del ridetto art. 437, comma 2, cpc, ove
essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa; poteri,
peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle
parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti

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ricorso i documenti ivi indicati) e dell’art. 437, comma 2, cpc (che, a

stesse (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 8202/2005; 11922/2006;
14696/2007).

esame dalla Corte territoriale è stata prodotta in grado d’appello (la
certificazione reddituale, in particolare, è addirittura posteriore al
deposito dell’atto di gravame, avvenuto il 5.6.2006), non ricorrono le
indicate condizioni in presenza delle quali sarebbe stato possibile
l’ammissione dei nuovi mezzi di prova, essendo gli stessi inerenti a
circostanze già deducibili e dimostrabili all’atto del deposito del
ricorso di primo grado e la cui produzione non era stata resa
necessaria dall’evolversi dalla vicenda processuale successivamente
al ricorso e alla memoria di costituzione di prime cure.
La Corte territoriale, fondando la propria decisione sulla base di
documenti tardivamente prodotti, non si è pertanto attenuta ai
surricordati principi.
Il motivo di ricorso è, quindi, fondato.
3.

Ne discende l’accoglimento del ricorso, con conseguente

cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda.
Non è luogo a provvedere sulle spese, stante l’avvenuta
formulazione della dichiarazione di esonero nel ricorso di primo
grado.
P. Q. M.

6

Nel caso di specie, in cui la ricordata documentazione presa in

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla sulle spese

Così deciso in Roma il 18 giugno 2013.

dell’intero processo.

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