Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18098 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 11/07/2017, dep.21/07/2017),  n. 18098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28630/2013 R.G. proposto da:

Yachting Club Porticciuolo s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv.

Laura Vasselli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in

Roma al viale Rossini n. 26, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Barberio,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via

Baronio n. 54/A, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 189/28/12 depositata il 6 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio

2017 dal Consigliere Carbone Enrico.

Letta la memoria depositata dalla ricorrente, che insiste per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ATTESO CHE:

In relazione a ingiunzione di pagamento notificatale dal Comune di Taranto per l’annualità TARSU 2008, Yachting Club Porticciuolo s.r.l. ricorre per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza che ha accolto l’appello dell’ente locale e confermato l’atto impositivo.

Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione privi di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, occorrendo che il ricorrente indichi esattamente il capo della pronuncia che contesta ed esponga in modo intelligibile le ragioni di contestazione (Cass. 6 giugno 2006, n. 13259, Rv. 591111; Cass. 25 settembre 2009, n. 20652, Rv. 609721); in particolare, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che denunci direttamente vizi dell’atto impositivo, poichè l’unico oggetto del giudizio di legittimità è costituito dalla sentenza impugnata (Cass. 13 marzo 2009, n. 6134, Rv. 607319; Cass. 17 gennaio 2014, n. 841, Rv. 629004).

Nella specie, i quattro motivi di ricorso, denunciando violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, (primo), D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, (secondo), D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73, (terzo) e D.Lgs. n. 446 del 1997 (quarto), non esplicano in alcun modo la pertinenza alla decisione impugnata e investono l’operato dell’ente impositore anzichè la decisione del giudice d’appello, così in punto di applicazione di tariffe e riduzioni ed acquisizione dei dati per la tassazione; viceversa, la ratio decidendi espressa dal giudice d’appello circa l’omessa tempestiva impugnazione dell’atto prodromico all’ingiunzione di pagamento non è stata minimamente censurata, pur essendo da sola in grado di sorreggere il dispositivo.

La ricorrente ha tentato di integrare il ricorso con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, che non a caso ha denominato “memoria di precisazione”; tuttavia, la memoria di parte ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha funzione meramente illustrativa delle questioni già presenti in giudizio, e non può introdurne di nuove, non essendo previste occasioni di replica a favore delle altre parti (Cass. 19 maggio 2017, n. 12657, Rv. 644239).

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; dichiara che la ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13,comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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