Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18097 del 25/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 18097 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 20150-2011 proposto da:
POSTE

ITALIANE

S.P.A.,

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa
dall avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1973

CERAVOLO SALVATORE CRVSVT41H10B098I;
– intimato –

Nonché da:

Data pubblicazione: 25/07/2013

CERAVOLO SALVATORE CRVSVT41H10B098I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo
studio dell’avvocato LEONE LUCA, rappresentato e
difeso dall’avvocato SORRENTI LUISA, giusta delega in
atti;

contro

POSTE

ITALIANE

S.P.A.,

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa
dall avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 973/2010 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/07/2010 r.g.n.
315/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/06/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega GRANOZZI
GAETANO;
udito l’Avvocato PAVAROTTI FABRIZIO per delega
SORRENTINO LUISA;
udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.
l’accoglimento

GIULIO ROMANO,
del

ricorso

che ha concluso
principale,

rigetto

-controricorrente e ricorrente incidentale –

dell’incidentale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 14 novembre 2008 la Corte d’appello di Reggio

dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato da Poste Italiane s.p.a. a
Ceravolo Salvatore con decorrenza 31 dicembre 2001 ed aveva condannato la
suddetta società a reintegrare il Ceravolo nel posto di lavoro e a risarcirgli il
danno ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18. In particolare, riteneva che la
comunicazione prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, concernente le
modalità di applicazione dei criteri di scelta e contenente unicamente l’elenco dei
lavoratori prescelti, fosse priva di indicazioni relative a alle modalità di
comparazione tra le posizioni soggettive dei diversi lavoratori al fine di
individuare i destinatari del provvedimento espulsivo; ciò impediva la verifica in
concreto della coerenza della scelta effettuata dalla società rispetto ai criteri
stabiliti negli accordi sindacali. Riteneva invece di non condividere la sentenza di
primo grado nella parte in cui aveva affermato che la comunicazione del 25
giugno 2001, preventiva della procedura di licenziamento, non fosse conforme
alle prescrizioni di cui all’art. 4 legge n. 223 del 1991, secondo e terzo comma,
per mancata indicazione della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente. Ad avviso della Corte di appello, doveva considerarsi
sufficiente, ai fini del rispetto delle prescrizioni legali, l’indicazione del numero
dei dipendenti in esubero su base regionale e suddivisi fra le quattro aree
previste dal CCNL di categoria.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Poste Italiane s.p.a., affidato
a quattro motivi.

R.G. n. 20150/2011
Udienza 5 giugno 2013
Ceravolo Salvatore e/Poste Italiane

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Calabria confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva

Il lavoratore resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso
incidentale condizionato, basato su due motivi.

pure depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo Poste Italiane s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione
della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, e art. 5, comma 3. Contesta la
statuizione della sentenza impugnata secondo cui la comunicazione della società
ai sensi dell’art. 4, comma 9, prima citato era insufficiente, essendo priva delle
indicazioni previste dalla legge. Premesso che il criterio di scelta concordato con
le organizzazioni sindacali faceva riferimento a tutti i dipendenti con diritto a
pensione di anzianità o di vecchiaia, deduce che nella comunicazione de qua
inviata il 14 dicembre 2001 (seguita da nota riepilogativa del 14 gennaio 2002)
erano state puntualmente specificate le modalità dei recessi, non solo attraverso
il richiamo alle pattuizioni contenute negli accordi con le OOSS del 17 e 23
ottobre 2001, ma anche mediante l’indicazione, per ciascun nominativo, della
data di nascita, dell’età anagrafica, della residenza, della qualifica e del livello di
inquadramento, nonché del carico di famiglia dei lavoratori coinvolti.
Sostiene che, trattandosi di un criterio di selezione unico e oggettivo,
concordemente scelto dalle parti collettive e facilmente verificabile dalle 00.SS.
e dai lavoratori, le indicazioni fornite dovevano ritenersi idonee a integrare le
prescrizioni della norma sopra indicata.
Col secondo motivo la società ricorrente denuncia vizio di omessa e
insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, deducendo che la

R.G. n. 20150/2011
Udienza 5 giugno 2013
Ceravolo Salvatore c/Poste Italiane

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Al ricorso incidentale resiste con controricorso la società Poste Italiane, che ha

Corte di merito aveva omesso di esaminare e valutare adeguatamente il
contenuto della comunicazione sopra menzionata, nonché quello degli accordi
sindacali del 17 e 23 settembre 2001, espressamente richiamati nel documento

Con il terzo motivo la società Poste Italiane denuncia omessa motivazione su
punti decisivi della controversia, che identifica nei motivi di appello non
espressamente esaminati, ma respinti con la generica locuzione “conferma nel
resto la sentenza impugnata”.
Con ultimo motivo di ricorso, la soc. Poste Italiane, per l’eventualità che si
ravvisi un’ipotesi di omessa pronuncia su specifici motivi di appello anziché di
omessa motivazione su punti decisivi, denuncia vizio di nullità della sentenza ex
art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ..
Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 434, secondo comma, e 155, quarto comma, cod. proc.
civ., per avere la Corte di appello respinto l’eccezione di inammissibilità
dell’appello per tardività, ritenendo tempestivo il deposito dell’atto di gravame,
avvenuto il 30 marzo 2009, pur essendo il termine perentorio per impugnare la
sentenza (notificata il 26 febbraio 2009) scaduto il giorno 28 marzo 2009,
coincidente con un sabato.
Il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato ripropone il vizio di
illegittimità della procedura per violazione dell’art. 4 legge n. 223 del 1991,
secondo e terzo comma. Si assume che, contrariamente a quanto affermato dal
giudice del gravame, nella comunicazione ex art. 4, terzo comma, L. n. 223/1991
di avvio della procedura dovevano essere indicati in dettaglio gli esuberi in
riferimento a ciascuna unità produttiva per singoli profili professionali, non
R.G. n. 20150/2011
Udienza 5 giugno 2013
Ceravolo Salvatore c/Poste Italiane

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suddetto.

essendo sufficiente l’indicazione del numero complessivo dei lavoratori
eccedenti su base regionale, suddiviso per aree funzionali.
L’esame del primo motivo del ricorso incidentale — che non può ritenersi

ricorso in appello ex art. 434, cod. proc. civ., secondo comma.
Il motivo è fondato.
Il quarto comma dell’art. 155 cod. proc. civ. prevede che “se il giorno di
scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto il primo giorno seguente
non festivo”. Il quinto comma dello stesso articolo, aggiunto dall’art. 2, primo
comma lett. F) della legge 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 10 marzo
2006 per i procedimenti iniziati dopo tale data, prevede che “la proroga prevista
dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti
processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”. Tale
norma è applicabile anche ai procedimenti (come quello in esame) pendenti alla
data del 10 marzo 2006 in virtù dell’art. 58, comma 3, legge 18 giugno 2009 n.
69, con l’ulteriore precisazione che tali disposizioni si applicano solo ai termini
in scadenza dopo la data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 e non
anche ai termini che a tale data risultino scaduti (Cass. ord. 5 aprile 2011 n.
7841; conf. Cass. sent. 6212 del 2010; Cass n. 819 del 2013).
E’ stato infatti osservato (Cass. ord. n. 15636 del 3 luglio 2009) che l’art. 58,
comma terzo, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata in G.U. 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009) deve essere interpretato in conformità al
precetto di cui all’art. 11, comma primo, delle c.d. preleggi, ovvero nel senso di
disporre solo per l’avvenire, stante l’assenza di qualsiasi espressione che possa
sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma di cui all’art.

R.G. n. 20150/2011
Udienza 5 giugno 2013
Ceravolo Salvatore c/Poste Italiane

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condizionato — riveste carattere preliminare, riguardando l’ammissibilità del

2, comma quarto, della citata legge 28 dicembre 2005, n. 263, e, quindi, un suo
automatico effetto retroattivo; ne consegue che esso potrà trovare applicazione
ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 soltanto per il futuro e, cioè,

riferimento all’osservanza di termini, relativi a tali procedimenti, in scadenza
dopo la data della sua entrata in vigore e non già a termini che alla detta data
risultino già scaduti.
Nel caso in esame, il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ.,
secondo comma, decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado (26
febbraio 2009), veniva a scadere il giorno 28 marzo 2009, coincidente con un
sabato. Poiché il termine era già scaduto alla data dell’entrata in vigore della
legge n. 69 del 2009 (4 luglio 2009), non poteva operare in tale fattispecie la
proroga de iure al lunedì successivo (30 marzo 2009), data in cui è stato
depositato il ricorso in appello.
La tardività e quindi l’inammissibilità del ricorso in appello di Poste Italiane ha
comportato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Pertanto, la sentenza di appello deve essere cassata senza rinvio ex art. 382
cod. proc. civ., terzo comma, ult. parte, con annullamento delle relative
statuizioni e conseguente assorbimento dell’esame del ricorso principale e del
secondo motivo del ricorso incidentale.
Considerate le difficoltà interpretative dovute alle modifiche dell’art. 155 cod.
proc. civ., introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, appare equo
compensare tra le parti le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.

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Udienza 5 giugno 2013
Ceravolo Salvatore c/Poste Italiane

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trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale. Cassa senza rinvio la
sentenza impugnata. Dichiara assorbito il ricorso principale e il secondo motivo
del ricorso incidentale. Compensa le spese di appello e del presente giudizio di

Così deciso in Roma, 5 giugno 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

legittimità.

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