Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18097 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12855-2018 proposto da:

SOGEPU SPA, in persona del responsabile pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 11, presso lo studio

dell’Avvocato RITA COLLELUORI, rappresentata e difesa dall’Avvocato

CHRISTIAN GIANGRANDE;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO COOPERATIVO VIRGINIA TRADE – SOCOCIETA’ COOPERATIVA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 61, presso lo studio

dell’Avvocato MATTEO MOCHI ONORI, rappresentato e difeso

dall’Avvocato SERGIO ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 372/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 24/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Sogepu S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia n. 365/2016, con cui era stato accolto il ricorso proposto dal Consorzio Cooperativo Virginia Trade soc. coop. avverso avvisi di accertamento TARSU TIA 2009-2014;

il Consorzio resiste con controricorso e deposita memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di non autosufficienza del ricorso per violazione degli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, posto che a differenza di quanto si sostiene nel controricorso la sentenza è stata sottoposta a specifica impugnazione nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, ed avendo la ricorrente corredato l’atto degli elementi essenziali, descrittivi tanto della vicenda fattuale, quanto della vicenda processuale (pagg. 6-7, 13 del ricorso), volti a riassumere ed illustrare le ragioni ed i presupposti della pretesa tributaria, con la conseguenza che il ricorso per cassazione si palesa adeguato a consentire alla Corte di comprendere le censure prospettate fornendo una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione, oggetto dei motivi di ricorso di seguito illustrati;

2.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7” perchè la CTR avrebbe errato nel rigettare l’appello della Concessionaria relativamente all’avviso di accertamento per l’annualità 2009 (avendo la stessa rinunciato all’appello per le rimanenti annualità) sul rilievo che la rinuncia all’appello per le annualità successive assumeva “un pregnante rilievo in quanto il concessionario risulta aver rinotificato gli avvisi per le annualità successive emendandoli nella parte motivazionale dopo aver ricevuto la notifica della sentenza, dimostrando in tal modo, seppur indirettamente, di aver recepito la censura di carente motivazione degli atti sancita dai primi giudici per tutte le annualità”;

2.2. il motivo è fondato;

2.3. nel caso di specie deve escludersi, infatti, con riguardo all’annualità 2009, che sia intervenuta alcuna acquiescenza dell’appellante alla sentenza di primo grado, che consiste nell’accettazione della pronuncia, ossia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita, potendo, in quest’ultimo caso, ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione e dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia (cfr. Cass. nn. 13293/2014, 26156/2006, 4650/2006), ipotesi che non ricorre nel presente caso, avendo ogni avviso di accertamento ad oggetto obbligazioni tributarie autonome per distinte annualità d’imposta;

2.4. inoltre è opportuno evidenziare che l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell’atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, in vista di un immediato controllo della stessa (cfr. Cass. n. 30039/2018);

2.5. sul punto la CTR non risulta essersi attenuta a tale principio di diritto, limitandosi a dare atto del vizio di motivazione dell’avviso di accertamento relativo al 2009 sulla sola base della pretesa acquiescenza alla sentenza di primo grado (insussistente, come dianzi illustrato) con riguardo al riscontrato vizio per gli avvisi di accertamento di cui alle annualità precedenti;

3.1. va respinto il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente censura la sentenza per “violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c.” per intervenuta definitività dell’accertamento relativo al 2008 per mancata impugnazione;

3.2. l’art. 2909 c.c. prevede infatti che “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”, non potendo quindi estendersi tale principio anche ad atti diversi dalle decisioni dell’Autorità Giudiziaria, come gli atti della P.A. non impugnati;

4. il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, respinto il secondo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accolto il primo motivo di ricorso e respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata nei limiti indicati in motivazione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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