Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18096 del 25/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 18096 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: STILE PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 9771-2009 proposto da:
ROSSODIVITA CINZIA CAMILLA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio
dell’avvocato BELLUCCI MAURIZIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BIOLI VINCENZO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
1831

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO;
– intimati –

Data pubblicazione: 25/07/2013

avverso 1a sentenza n. 1003/2008 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 29/01/2009 R.G.N. 979/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
STILE;

Generale Dott. COSTANTINO FUCCI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Perugia, depositato il 29 agosto 2002, Camilla Cinzia
Rossodivita esponeva di essere dipendente del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dal 1979 e di prestare la propria attività presso la Direzione
provinciale del lavoro di Perugia, Servizio ispezione lavoro. Il 28 dicembre 1990,
in seguito alla partecipazione a un concorso, le era stata attribuita la VII qualifica

funzionale, con il profilo professionale di collaboratore amministrativo, e dal 14
ottobre 1993, le era stato assegnato il profilo di “collaboratore dell’Ispettorato del
lavoro”, con il conseguente conferimento delle funzioni ispettive, a norma
dell’art. 8 della legge 22 luglio 1961, n. 628. In seguito all’entrata in vigore del
CCNL del comparto ministeri per il periodo 1998-2001, era stata inquadrata
nell’area C, posizione economica Ci. Tale inquadramento era illegittimo, poiché
le mansioni ispettive, dalla stessa svolte dal 1993, non erano previste per nessun
profilo della posizione economica Ci, ed erano invece proprie della superiore
posizione economica C2.
Tanto esposto, la Rossodivita chiedeva che il giudice del lavoro dichiarasse il suo
diritto a essere inquadrata nella posizione economica C2 e a percepire le
differenze retributive per tutto il periodo in cui aveva svolto le mansioni superiori,
determinate nel complessivo importo di € 6.245,72.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il suo organo periferico, la
Direzione provinciale del lavoro di Perugia, si costituivano in giudizio, eccependo
in via preliminare il difetto di giurisdizione per il periodo anteriore al 10 luglio
1998. Rilevavano poi come la materia del contendere fosse cessata quanto alle
rivendicazioni per il periodo dal 9 gennaio 2003, allorché la Rossodivita aveva
ottenuto l’inquadramento nella posizione economica C2 e il corrispondente
trattamento economico. Rilevavano come, per il resto, la domanda fosse
inammissibile e infondata, e ne chiedevano il rigetto.
Con sentenza n. 346/05, il Tribunale di Perugia, in parziale accoglimento del
ricorso, dichiarava il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive fra
l

il trattamento previsto per la posizione economica C2 e quello per la posizione
economica Cl, maturate tra l’entrata in vigore del CCNL del comparto ministeri e
il gennaio 2003, oltre agli accessori di legge.
Con atto depositato il 15 novembre 2006, Cinzia Camilla Rossodivita proponeva
appello avverso la decisione, chiedendo che l’adita Corte di Perugia accogliesse
integralmente la domanda, dichiarando il suo diritto all’inquadramento nella

posizione economica C2.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Direzione provinciale del
lavoro si costituivano, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo a loro volta
appello incidentale, per ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto
integrale della domanda della Rossodivita.
Con sentenza del 3 dicembre 2008-28 gennaio 2009 la Corte d’appello di Perugia,
rilevato che l’inquadramento operato dall’Amministrazione di appartenenza della
ricorrente al momento dell’entrata in vigore del CCNL era pienamente conforme
sia al Contratto collettivo stesso che al contratto integrativo, in riforma della
pronuncia impugnata, rigettava integralmente la domanda aianzata dalla
lavoratrice.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Rossodivita con cinque motivi.
Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente puntualizzato, a maggior chiarimento delle censure mosse
dalla ricorrente alla impugnata decisione, che il CCNL del comparto ministeri per
il quadriennio 1998-2001 ha sostituito all’ordinamento che prevedeva le
qualifiche funzionali un nuovo sistema di classificazione, distinto per aree e
posizioni economiche, in cui le qualifiche funzionali preesistenti sono state
accorpate all’interno di ciascuna area. In particolare, nell’area C sono confluite le
qualifiche funzionali da VII a IX, ed il personale di ruolo ad esaurimento,
corrispondenti nella nuova classificazione alle posizioni economiche Cl, C2 e C3.

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L’ art. 16 prevedeva, inoltre, che il personale in servizio alla data dell’entrata in
vigore fosse inserito automaticamente e senza aumento di spesa nel nuovo sistema
di classificazione, secondo la tabella all. B di corrispondenza con le previgenti
qualifiche.
La Rossodivita era inquadrata nella VII qualifica funzionale, pertanto, in base alla
disposizione citata, fu automaticamente inserita nell’area C, posizione economica

Cl.
Ella sostiene di avere diritto all’inquadramento nella posizione economica
superiore, C2, consona alle mansioni stesse. In particolare, rileva che le mansioni
ispettive, da lei espletate fin dal 1993, erano proprie, secondo l’ordinamento
pubblicistico previgente, della VII qualifica funzionale, ma che esse non erano
incluse dal CCNL 1998-2001 fra quelle della posizione economica Ci, cui la
qualifica stessa era astrattamente corrispondente, bensì fra quelle della posizione
economica C2. Ne discende, a suo avviso, che la tabella di corrispondenza tra
qualifiche funzionali e posizioni economiche era illegittima in parte qua e che
pertanto doveva essere disapplicata disapplicata dal giudice, con la conseguente
affermazione del diritto ad essere inquadrata nella posizione economica superiore
fin dall’entrata in vigore del CCNL.
La Corte d’appello di Perugia –come accennato in narrativa- accertata la
conformità dell’inquadramento operato dall’Amministrazione di appartenenza con
il CCNL comparto ministeri nonché con il contratto integrativo, in riforma della
pronuncia impugnata, rigettava integralmente la domanda avanzata dalla
lavoratrice.
Tanto puntualizzato, e passando ad esaminare i motivi di ricorso, la Rossodivita,
con il primo di essi denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 16 CCNL
comparto ministeri 1998 — 2001 della allegata tabella di corrispondenza B e del
CCNI 25.10.2000, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
sulla invalidità e/o inefficacia dell’art.16 del CCNL comparto ministeri.

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Osserva la ricorrente come il passaggio dalle vecchie “qualifiche funzionali” alle
nuove “posizioni economiche”, conseguente alla contrattualizzazione del rapporto
di pubblico impiego, secondo la nuova classificazione prevista, viene descritto
all’art. 16 del CCNL comparto ministeri de quo che rinvia alla “Tabella di
corrispondenza B” ai sensi della quale chi fosse stato in precedenza inquadrato
nella VII q.f. sarebbe passato alla posizione economica Ci mentre chi fosse stato

inquadrato nella VIII q.f. sarebbe passato alla posizione economica C2.
Guardando, tuttavia, alle declaratorie delle mansioni, contenute nell’allegato A al
CCNL in questione, risulterebbe —sempre secondo la ricorrente- come le
mansioni ispettive (che la ricorrente, pur inquadrata nella VII q. .f., ha sempre
svolto in maniera stabile e continuativa, come inequivocabilmente accertato nel
giudizio di primo grado) sono previste in relazione alla posizione economica C2
ma non vengono in alcun modo previste relativamente alla posizione economica

CL
Verrebbe, quindi, a configurarsi un’antinomia delle norme di CCNL atteso che le
stesse dovrebbero portare il contemporaneo inquadramento dei soggetti in
sitna7ione analoga a quella della odierna ricorrente (cioè degli ex VII q.f.) sia
nella posizione economica C2, in quanto svolgenti attività ispettiva, sia nella
posizione economica Cl, in quanto —appunto-ex VII q.£
Tale irragionevolezza e contraddittorietà del dettato contrattuale, non sarebbe stata
tenuta nella dovuta considerazione dalla Corte territoriale, in violazione, tra
l’altro, del principio di proporzionalità della retribuzione di cui all’art. 36 della
Costituzione, e di quello di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione in
quanto, con esso, si è previskuna ingiustificata, ed illogica, distinzione tra chi ha
svolto mansioni ispettive essendo inquadrato nella VII q.f. e chi ha svolto le
medesime essendo inquadrato nella VIII q.f.: i primi sono stati inquadrati nella
posizione economica Cl ed i secondi in quella C2.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando nullità della sentenza per vizio
di omessa pronuncia su un motivo di gravame ex art. 360 c.p.c. n. 4, nonché
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violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art.
112 c.p.c.”, lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi e di
argomentare in merito al motivo di appello con il quale era stato censurato la
sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva accertato e dichiarato
l’invalidità e/o inefficacia dell’art. 16 del CCNL comparto Ministeri.
Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando nullità del procedimento in

relazione agli artt. 325-327, 343 e 436 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) ì sostiene che
l’appello incidentale del Ministero sia stato preso in considerazione dalla Corte
territoriale, nonostante la sua tardività —dedotta in corso di giudizio- in quanto
rivolto avverso capi autonomi da quelli impugnaticon l’appello principale.
Tale ultimo motivo è infondato.
Invero —ed a prescindere dal riferimento ad un capo autono meno dell’appello
incidentale in parola-, va osservato che, in base al combinato disposto degli artt.
334, 343 e 371 cod. proc. civ., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da
proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio
di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale,
e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente
dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,
l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in
proposito è contenuta nelle citate disposizioni; l’unica conseguenza sfavorevole
dell’impugnazione cosiddetta tardiva è che essa perde efficacia se l’impugnazione
principale è dichiarata inammissibile (Cass. n. 15483/2008); ed, ancora, in caso di
proposizione di appello principale, anche la parte su istanza della quale è stata
notificata la sentenza di primo grado può proporre appello incidentale tardivo, ex
art 334 cod. proc. civ., con riguardo a qualsiasi capo, anche autonomo, della
medesima sentenza (Cass. n. 8212/2007).
Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando “nullità della sentenza per
contraddittorietà tra parte motiva e parte dispositiva” (art. 360 n. 4 e art. 156
c.p.c.), lamenta che la Corte territoriale, pur avendo statuito nella motivazione
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della sentenza l’accoglimento dell’appello incidentale, ne abbia poi sancito, nel
dispositivo, il rigetto.
Anche questo motivo non può trovare accojiimento, trattandosi di una difformità,
che non lascia adito a dubbi interpretativi, tenuto conto che nello stesso
dispositivo, conformemente alla motivazione, viene disposto l’integrale rigetto
della “domanda avanzata da Cinzia Camilla Rossodivita”.

Come specificato da questa Corte in analoghe occasioni, il contrasto insanabile tra
dispositivo e motivazione – che dà luogo a vizio di nullità della sentenza da far
valere mediante impugnazione e, in difetto della quale prevale il dispositivopresuppone che non vi sia alcuna coerenza tra i due atti, sicché va escluso quando
sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione e si possa escludere
che il contrasto sia l’esito di un ripensamento sopravvenuto (tra le tante, Cass. n.
27880/2008).
Con il quinto motivo, infine, la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione sostiene che la Corte territoriale avrebbe
erroneamente ritenuto infondate le avanzate rivendicazioni economiche per il

ii

periodo compreso fra l’entrata in vigore del CCNL 1998 — 2001 e la decorrenza
del successivo inquadramento nella posizione economica C2, accolte invece dal
Tribunale di Perugia, senza fornire alcuna motivazione in proposito e senza
chiarire le ragioni per le quali, di contro, ha ritenuto di accogliere l’appello
incidentale.
Quest’ultimo motivo, il primo ed il secondo, da trattarsi congiuntamente, sono
infondati.
Invero, la Corte d’appello di Perugia, dopo avere analizzato il CCNL del
comparto ministeri per il quadriennio 1998-2001, ha osservato che la
classificazione del personale di detto comparto aveva trovato compiuta attuazione
con il contratto integrativo (CCNI) specifico per il dicastero di cui l’appellante era

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dipendente. Il passaggio dalle qualifiche funzionali a quello delle aree era diretto a
migliorare e ottimizzare l’organizzazione del lavoro e ne aveva comportato una
profonda trasformazione.
Ha correttamente ritenuto come dall’analisi delle previsioni del contratto apparisse
evidente che le attività connesse alla funzione ispettiva e le posizioni lavorative
erano state profondamente modificate, essendosi previsto un sistema con

complesse e ampie funzioni, anche differenziate; l’accesso a tutte le posizioni
dell’area C era inoltre condizionato al possesso del diploma di laurea. Il CCNL
prevedeva l’inserimento automatico nel nuovo sistema di classificazione dei
dipendenti già in servizio alla sua entrata in vigore, senza incremento di spesa,
“secondo la tabella di corrispondenza con le previgenti qualifiche (tab. B)”.
Siffatto inquadramento era vincolante: l’art. 52 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165
prevede, infatti, che il prestatore di lavoro sia adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto, o alle mansioni “considerate equivalenti nell’ambito della
clessificazione professionale prevista dai contratti collettivi”. La legge, del resto,
riconosce alla contrattazione collettiva un ruolo determinante nella valutazione
dell’equivalenza delle mansioni, alla quale anche il giudice è vincolato. Per ciò
che qui interessa, ha valutato come corrispondente alla posizione economica Cl
l’ex VII qualifica funzionale, rivestita dalla ricorrente sotto il vigore della
disciplina pubblicistica. L’inquadramento della Rossodivita nella posizione Cl era
quindi pienamente legittimo, perché conforme alla disciplina collettiva.
Peraltro, le parti collettive erano consapevoli che la tabella di corrispondenza
avrebbe potuto non rispecchiare la peculiarità dei profili professionali propri di
ciascuna amministrazione, e proprio per ovviare a tale possibile inadeguatezza
hanno stabilito, al comma 5’dell’art 13:
“l’individuazione di nuovi profili ovvero la diverse denominazione o la
ricollocazione di quelle esistenti nelle Aree – in relazione alle proprie esigenze
amministrative – è definita da ciascuna amministrazione, nell’ambito della
contrattazione integrativa a livello di amministrazione con le organizzazioni
7

sindacali di cui allart. 8 comma 1 del presente CCNL e con l’assistenza
dell’ ARAN”.
A ciò va aggiunto che il 25 ottobre 2000 è stato sottoscritto il contratto collettivo
nazionale integrativo (CCNI) per il personale di area non dirigenziale del
Ministero del lavoro, che ha suddiviso l’attività dell’amministrazione in cinque
aree professionali omogenee (area amministrativa, area socio-sanitaria-statistica,

area informatica, area vigilanza e area di supporto); inoltre, nell’esercizio della
facoltà prevista dall’art. 13 del CCNL, le parti collettive hanno individuato
ventitré profili professionali distribuiti fra le cinque aree istituite. In particolare,
per quanto concerne l’area della vigilanza, 1′ art. 3, comma 3, lettera “q” del CCNI
ha previsto “Il mantenimento, fino ad esaurimento, dei profili professionali di
collaboratore dell’Ispettorato del lavoro” di ex VII qualifica funzionale, ossia per
l’appunto del profilo rivestito dalla ricorrente sotto il previgente regime
pubblicistico. In sostanza, i dipendenti che, come la Rossodivita, al momento
dell’entrata in vigore del CCNL, avevano la qualifica di collaboratore
dell’Ispettorato del lavoro sono stati formalmente inquadrati nella posizione
economica Cl, in base alla tabella di corrispondenza, ma hanno conservato, fino
ad esaurimento, il predetto peculiare profilo.
Una simile determinazione si spiega con il fatto che l’assetto organizzativo
dell’area della vigilanza descritto dal comma 2 dell’art. 3 del CCNI è un assetto “a
regime”, cui cioè l’amministrazione deve tendere, nell’attuare la scelta politica di
attribuire sempre maggiore rilevanza al settore della vigilanza sul rispetto della
normativa in materia di lavoro. Tuttavia, ciò non ha escluso che, in attesa della
piena attuazione di quell’assetto, abbiano continuato a operare anche i dipendenti
diversamente inquadrati che svolgevano già in passato l’attività di vigilanza, come
quelli cui era attribuito il profilo di collaboratore dell’Ispettorato. Le parti
i4
collettive, al fine di valorizzare e salvaguardare ztesperienza maturata nel settore
specifico, hanno perciò previsto l’esercizio di funzioni ispettive anche da parte di
dipendenti inquadrati nella posizione economica CE pur stabilendo di preferenza
l’utilizzazione in quella delicata funzione di personale appartenente alle posizioni
C2 e C3, cui si accede di regola solo dall’esterno e per le quali è previsto il
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possesso del diploma di laurea
Proprio in considerazione dell’elevata esperienza acquisita nell’attività dì
vigilanza dai lavoratori collocati nel profilo a esaurimento, in deroga al principio
del concorso esterno e a prescindere dal possesso del requisito della laureai il
CCNI ha inoltre previsto un passaggio agevolato di tali dipendenti nel profilo
economico superiore C2, mediante una procedura di riqualificazione che ha

consentito a tutti i collaboratori dell’ispettorato del lavoro, in possesso dei
requisiti previsti dal contratto integrativo stesso, di essere inseriti, su domanda, in
una graduatoria unica nazionale, per l’inquadramento diretto nel profilo di
ispettore del lavoro, area di vigilanza, posizione economica C2.
Questo spiega perché —come è pacifico in causa- l’odierna ricorrente, avendo
partecipato alla procedura ove si è collocata al posto 781 della graduatoria, è stata
inquadrata nella posizione economica C2 con decorrenza dal 9 gennaio 2003,
come prevede l’art. 12 del CCNI.
In definitiva, le doglianze della Rossodivita concernenti l’inquadramento operato
dall’amministrazione di appartenenza al momento dell’entrata in vigore del
CCNL appaiono infondate, poiché esso era pienamente conforme sia al contratto
collettivo stesso, sia al contratto integrativo.
Da tutto ciò discende, inoltre, che sono infondate anche le rivendicazioni di
carattere economico per il periodo compreso fra l’entrata in vigore del CCNL
1998-2001 e la decorrenza del successivo inquadramento nella posizione
economica rivendicata in giudizio, accolte, invece, dal Giudice di primo grado.
Non ravvisandosi nell’iter motivazionale le violazioni ed i vizi denunciati dalla
ricorrente, ivi compresi i prospettati contrasti con i sopra richiamati art. della
Costituzione, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Roma, 21 maggio 2013.
Il Consi ere est.

Il Presidente

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