Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18096 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/09/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 14/09/2016), n.18096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25389/2014 proposto da:

V.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

ARDITI DI CASTELVETERE, rappresentato e difeso dagli avvocati

PATRIZIA DI MICCO e MAURIZIO AURELI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA ULSS (OMISSIS) DI ADRIA, P.I. (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso

lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCO ZAMBELLI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 235/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/07/2014 R.G. N. 934/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato PATRIZIA DI MICCO;

udito l’Avvocato GIAN GUIDO PORCACCHIA per delega FRANCO ZAMBELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità in via

principale o per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Venezia, riformando la sentenza del Tribunale di Rovigo, rigettava l’impugnativa del Dott. V.A. del licenziamento intimatogli, per assenza ingiustificata, dalla ULSS n. (OMISSIS) di Adria.

A base del decisum la Corte del merito poneva il fondante rilievo secondo il quale non era stata fornita la prova dell’invio della documentazione medica attestante il suo stato di malattia nei giorni della contesta assenza.

Avverso questa sentenza il V. ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura cui resiste con controricorso la parte intimata che deposita memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unica censura parte ricorrente, denunciando vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deduce che la Corte del merito ha erroneamente valutato la prodotta documentazione e l’istruttoria testimoniale pervenendo in tal modo ad una non corretta valutazione della proporzionalità del licenziamento ai fatti contestati.

La censura è infondata.

Infatti trattandosi di sentenza di appello pubblicata in data 12 luglio 2014, trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che, secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053).

Nella specie la critica in esame risolvendosi nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie è, alla luce del riformulato art. 360, n. 5, infondata.

Nè può sottacersi che non risultano rispettati gli oneri di specificazione e di produzione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

Il ricorso pertanto va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali ed in Euro 100,00 per esborsi oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori dovuti per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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