Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18096 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12331-2018 proposto da:

COMUNE di PIETRASANTA, in persona del Commissario Straordinario,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18

STUDIO LESSONA, presso lo l’Avvocato DOMENICO IARIA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MARCO ORZALESI;

– ricorrente –

contro

C.F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato NICOLINA DE CICCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2295/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Comune di Pietrasanta propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva accolto l’appello proposto da C.F. avverso la sentenza n. 370/2014 della Commissione tributaria provinciale di Lucca in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2010-2011;

la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. l’Ente locale ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, e dell’art. 144 c.c.” per avere la CTR erroneamente applicato la suddetta normativa nel senso che i benefici fiscali spettanti all’abitazione principale non possano essere subordinati alla circostanza che nell’immobile adibito ad abitazione principale del proprietario dimori stabilmente anche il coniuge;

1.2. secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, con riguardo alla disciplina previgente del D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito nella L. 4 maggio 1985, n. 118 (applicabile “ratione temporis”), ma secondo principi applicabili anche nel presente caso, il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso” (cfr. Cass. n. 2109/2009; conf. Cass. n. 16355/2013, 25889/2015, 16604/2018);

1.3. in tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza va quindi riferito alla famiglia, per cui ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione (cfr. Cass. n. 13335/2016);

1.4. la CTR non ha fatto applicazione corretta del citato principio avendo ritenuto che entrambi i coniugi, C.F. ed C.E., avessero adibito l’immobile a residenza familiare per il sol fatto che la moglie aveva trasferito la sua residenza nel Comune in cui esso era sito, senza accertare se circostanze di fatto inducessero a ritenere che l’immobile fosse stato realmente adibito a residenza principale della famiglia;

1.5. invero ciò che rileva ai fini della concessione dell’agevolazione è che nell’immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, trattandosi di un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari (Cass. n. 14237/2000), in quanto ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia, considerato che l’art. 144 c.c. prevede che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove la residenza della famiglia, che è soggetto autonomo, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un’altra entità, quale la famiglia;

2. il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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