Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18095 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17174-2019 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MASSIMINI 154,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CONTU, rappresentata e

difesa dall’avvocato MATILDE MURA;

– ricorrente –

contro

SAMAR INSURANCE BROKERS SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI

22, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PROTO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI FABIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 258/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME

GUIZZI STEFANO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 258/19, del 19 marzo 2019, della Corte di Appello di Cagliari, che – respingendo il gravame da essa esperito avverso la sentenza n. 3469/14, del 26 novembre 2014, del Tribunale di Cagliari – ha accertato l’inadempimento contrattuale dell’odierna ricorrente nei confronti della società Samar Insurance Brokers S.r.l. (d’ora in poi, “Samar”), condannandola a risarcirle il danno, quantificato in via equitativa nella misura di Euro 195.358,24, oltre accessori e spese del doppio grado di giudizio;

– che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio da Samar, la quale – sul presupposto dell’avvenuta conclusione, “inter partes”, di un contratto di brokeraggio assicurativo – lamentava che, sebbene avesse collaborato, nell’anno 2009, alla predisposizione della gara d’appalto indetta da essa Azienda Ospedaliera per la stipula di polizza assicurativa riguardante la responsabilità civile presso terzi, una volta andata deserta la gara, non era stata coinvolta nella (nè informata della) trattativa privata per la stipula della polizza, utilizzando, però, il capitolato predisposto dall’attrice e le informazioni acquisite dalla stessa;

– che il primo giudice riconosceva la responsabilità della convenuta, per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, condannandola al risarcimento del danno nella misura già sopra indicata;

– che esperito gravame dalla convenuta/soccombente, il giudice di appello lo respingeva;

– che avverso la decisione della Corte cagliaritana ricorre l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu, sulla base – come detto – di un unico motivo;

– che esso denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.;

– che, in particolare, la ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata “ha posto a fondamento della decisione delle circostanze fattuali che ha ritenuto pacifiche tra le parti, ma che, al contrario, erano state specificamente contestate”;

– che, infatti, “non è vero” – a dire della ricorrente – che essa Azienda Ospedaliera “non ha contestato che il capitolato utilizzato nella trattativa privata fosse eguale a quello utilizzato” nella gara d’appalto e, soprattutto, che fosse stato “redatto dalla Samar”, avendo, invece, “sempre fermamente sostenuto di aver proceduto, in assoluta autonomia, alla redazione di entrambi i capitolati di gara” (allega, al riguardo, stralci dei propri scritti defensionali);

– che, pertanto, a fronte di tali specifiche contestazioni Samar avrebbe dovuto fornire prova della sottoscrizione del capitolato della prima gara, donde la violazione anche dell’art. 2697 c.c.;

– che la Samar ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità – per essere la valutazione della condotta di non contestazione rimessa ad un giudizio sottratto al sindacato di legittimità, nonchè risultando, preliminarmente, la censura priva di specificità – o comunque il rigetto, per non la fondatezza della censura;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, inizialmente per il 26 marzo 2020 e, poi, per il 16 giugno 2020.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è inammissibile;

– che quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., va qui – preliminarmente – ribadito che il “ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l’onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova” (Cass. Sez. 3, sent. 13 ottobre 2016, n. 20637, Rv. 642919-01), richiedendosi, in altri, termini che la parte ricorrente non solo riproduca, nel proprio atto di impugnazione, stralci dei suoi scritti defensionali idonei a far emergere l’esistenza di una specifica contestazione in merito ai fatti – o a taluni di essi – allegati da controparte (onere, nella specie, sicuramente soddisfatto dalla ricorrente), ma pure che si effettui una “preliminare trascrizione dei passaggi degli atti introduttivi a mezzo dei quali l’attrice ha compiuto le proprie allegazioni” – adempimento invece, nel caso che occupa, mancato – “e il convenuto ha resistito alla domanda, ossia delle deduzioni e delle contestazioni che hanno concorso alla delimitazione del “thema decidendum” e del “thema probandunp”” (così, nuovamente, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 20637 del 2016, cit.);

– che, in ogni caso, l’inammissibilità della censura relativa all’asserita violazione del principio di non contestazione, deriva – come osservato dalla controricorrente – anche dal fatto che, nel vigore del novellato testo dell’art. 115 c.p.c., comma 2, “a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della “relevatio ab onere probandi”, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (da ultimo, Cass. Sez. 6-1, ord. 7 febbraio 2019, n. 3680, Rv. 653130.-01), apprezzamento censurabile solo “per incongruenza o illogicità della motivazione, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito della controversia” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 11 giugno 2014, n. 13217, Rv. 631806-01; Cass. sez. 3, sent. 6 novembre 2001, n. 13686, Rv. 55002501);

– che in tale prospettiva va, qui, rammentato che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dall’art. 54, comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “ratione tempotis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato, ormai, ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01);

– che lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, otre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonchè, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perchè affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01);

– che nessuna delle evenienze idonee ad integrare il difetto di motivazione sussiste nel presente caso, non ricorrendo alcuna “irriducibile contraddittorietà” o “inconciliabilità di affermazioni” nell’argomentare della Corte territoriale;

– che, infine, inammissibile è pure la censura di violazione dell’art. 2697 c.c., non solo perchè – già raggiunto il medesimo esito dell’inammissibilità, quanto alla dedotta violazione del principio di “non contestazione” – non può assumere rilievo il mancato assolvimento, da parte dell’attore, dell’onere probatorio su di esso gravante, visto che “la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 27 febbraio 2020, n. 5429, Rv. 65713601), ma anche in ragione del fatto che la violazione dell’art. 2697 c.c. “è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5)” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01);

– che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu a rifondere alla società Samar Insurance Brokers s.r.l. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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