Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18095 del 21/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 26/06/2017, dep.21/07/2017), n. 18095
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27894/2013 R.G. proposto da:
F.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Quirino Mariano
Palagano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.
Andrea Sabino in Roma alla via Vico n. 22, per procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Napoli, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Maria
Ferrari, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Nicola
Laurenti in Roma alla via Denza n. 50/A, per procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 143/18/13 depositata il 17 aprile 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno
2017 dal Consigliere Carbone Enrico.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ATTESO CHE:
In relazione ad avviso di accertamento notificatogli per la TARSU annualità 2004/2008 inerente la sua autofficina di riparazioni meccaniche, F.R. impugna per cassazione il rigetto dell’appello da lui proposto contro l’accoglimento solo parziale dell’impugnazione in primo grado.
Il ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 4 bis, art. 62, reg. TARSU Napoli, per aver il giudice d’appello ritenuto legittima l’applicazione di una tariffa forfetaria ridotta pur essendo individuabili nell’esercizio aree totalmente esenti perchè produttive di rifiuti speciali a smaltimento diretto.
Il ricorso è infondato: è onere del contribuente provare esistenza e delimitazione delle aree produttive di rifiuti speciali a smaltimento diretto, giacchè l’esenzione D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 62, comma 3, integra un’eccezione all’ordinaria tassabilità delle superfici occupate (Cass. 9 marzo 2004, n. 4766, Rv. 570897; Cass. 14 gennaio 2011, n. 775, Rv. 616349; Cass. 31 luglio 2015, n. 16235, Rv. 636107); confermando la parziale detassazione forfetaria, il giudice d’appello ha mostrato di ritenere carente di prova la precisa estensione della superficie esente, e questa motivazione (chiara seppur implicita) non è stata fatta oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Napoli le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; dichiara che il ricorrente deve versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 26 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017