Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18095 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12171-2018 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE,

65, presso lo studio dell’Avvocato DANIELE CAMEROTA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato LUIGI CORONELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del suo procuratore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PONTEFICI 3,

presso lo studio CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FULVIO CEGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8137/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.L. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, notificato mediante spedizione dell’atto in data 5.4.2018, ricevuto in data 6.4.2018, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, indicata in epigrafe, non notificata, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 3490/2016, con cui era stato accolto il ricorso avverso intimazione di pagamento relativa a cartelle di pagamento per tributi maturati dal 2000 al 2008;

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. va pregiudizialmente dichiarato inammissibile, per difetto di ius postulandi del difensore, il controricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;

1.2. come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. nn. 28741/2018, 28684/2018) l’Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo, come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell’avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un’apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43;

1.3. invero, laddove, il mandato all’avvocato del libero foro sia stato rilasciato senza il vaglio dell’organo di vigilanza e non ricorra un caso di urgenza oppure non si sia in presenza di un documentato conflitto di interessi reale, tale atto è nullo ed è suscettibile di sanatoria soltanto nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c. e a certe condizioni ma esclusivamente per i giudizi di merito e non per il giudizio di cassazione, a meno che si sia formato giudicato interno sul punto (arg. ex Cass. SU 13 giugno 2014, n. 13431; Cass. 11 giugno 2012, n. 9464; Cass. 4 aprile 2017, n. 8741);

1.5. infatti, la delibera dell’organo deliberante si configura come un requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo conferito all’Avvocato del libero foro imposto dalla normativa speciale sul patrocinio autorizzato (D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8) e per tale ragione la sua mancanza determina la nullità del mandato il suddetto avvocato il quale rimane sfornito dello jus postulandi in nome e per conto dell’ente pubblico (Cass. SU 5 luglio 1983, n. 4512; Cass. 4 febbraio 1987, n. 1057; Cass. 14 febbraio 1997, n. 1353; Cass. 14 ottobre 2011, n. 21296);

1.6. ciò vale a maggior ragione per il giudizio di cassazione per il quale, secondo un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte assurto al rango di diritto vivente, tale vizio non solo è rilevabile anche d’ufficio, come accade per tutti i giudizi (cfr., per tutte: Cass. 18 agosto 1997, n. 7649; Cass. 4 febbraio 1987, n. 1057; Cass. SU 5 luglio 1983, n. 4512; Cass. 20 gennaio 1982, n. 347; Cass. 26 gennaio 2007, n. 1759; Cass. 19 novembre 2007, n. 23953; Cass. SU 19 maggio 2009, n. 11531; Cass. 4 agosto 2010, n. 18062; Cass. 28 aprile 2011, n. 9451) ma determina, in considerazione della nullità del mandato per agire o resistere in sede di legittimità, la nullità assoluta del ricorso (o del controricorso), incidendo sulla relativa ammissibilità (Cass. 18 luglio 2002, n. 10434);

1.7. dal controricorso non si desume elemento alcuno sul fondamento a fronte dell’attuale contesto normativo – dell’investitura dell’Avvocato del libero foro che ha assunto il patrocinio della ricorrente, investitura che è preclusa, per il giudizio di cassazione, anche dal regime convenzionale richiamato dalla legge e dal Regolamento di Amministrazione (p. 3.4.1 del Protocollo d’intesa 22 giugno 2017, intercorso tra l’agenzia delle entrate ed il commissario straordinario per l’istituzione di Agenzia delle entrate-Riscossione);

1.8. in particolare, non vengono indicati nè l’atto organizzativo generale del nuovo ente contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, nè la specifica e motivata deliberazione del nuovo ente che indichi (così da renderle controllabili da parte degli organi di vigilanza) le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificherebbero tale ricorso in alternativa alla regola generale dell’assistenza da parte dell’avvocatura dello Stato;

1.9. la carenza di una valida delibera di tal fatta comporta quindi il difetto dello ius postulandi del difensore, rilevabile anche d’ufficio (cfr. Cass. n. 21296/2011; Cass. Sez. Un. 19 maggio 2009 n. 11531, Cass. 4 agosto 2010 n. 18062);

1.10. è d’uopo inoltre osservare come l’invalidità della procura non potrebbe essere sanata attraverso l’ordine di rinnovazione della stessa ai sensi del novellato (dalla L. n. 69 del 2009) art. 182 c.p.c.., atteso che l’applicazione di detta norma – già ritenuta incompatibile con il processo di cassazione a proposito di una questione di carenza di potere rappresentativo di un minore: Cass. n. 20016 del 2016 – non è conciliabile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione, che con il disposto dell’art. 365 c.p.c. considera l’esistenza della procura speciale e, dunque, di una procura speciale valida, come un requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, siccome conferma anche l’art. 366 c.p.c., n. 5, il quale, esigendo che il ricorso indichi la procura, palesa che essa deve esistere prima del ricorso, così contraddicendo l’idea che possa formarsi dopo (salvo il caso di una sostituzione del difensore originario);

1.11. la previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, d’altro canto, comportando che il relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria della nullità e non riguarda quella speciale dell’inammissibilità (Cass. n. 15073/2018; n. 1255 del 2018; n. 19100 del 2017);

2. il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, “per avere il giudice d’appello erroneamente disatteso le doglianze del ricorrente in relazione alla eccezione di “nullità dell’impugnato avviso di intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione” ex art. 2948 c.c., n. 4, delle… sottese…cartelle”, va disatteso, in quanto la nullità della sentenza è configurabile unicamente nelle ipotesi di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014);

3.1. con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c.” perchè la CTR avrebbe errato nel ritenere ritualmente notificate le cartelle esattoriali prodromiche rispetto all’intimazione impugnata, non avendo il Concessionario documentato tale adempimento con la prevista raccomandata informativa A/R;

3.2. la doglianza va parimenti disattesa poichè il vizio della notifica di una cartella di pagamento, consistente nell’omessa esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell’ipotesi di consegna dell’atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario (come nella specie), è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3 (cfr. Cass. nn. 11051/2018, 19795/2017);

3.3. la notifica, nel caso in esame, risulta aver comunque raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c., comma 2, ossia quello di far conoscere al contribuente il contenuto delle cartelle oggetto di impugnazione (cfr. Cass. n. 24450/2017), non avendo il contribuente prospettato le ragioni per le quali tale vizio avrebbe comportato una lesione del diritto all’effettività della tutela giurisdizionale ed al giusto processo;

3.4. infatti, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass. n. 23638/2016), dovendo altresì evidenziarsi che il principio della sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo vale anche in tema di atti impositivi (cfr. Cass. n. 19795/2017);

4. per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato;

5. stante la parziale reciproca soccombenza le spese della presente fase di giudizio vanno interamente compensate;

6. non va disposto nei confronti del ricorrente il raddoppio del contributo unificato, stante l’intervenuta delibera di ammissione al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara inammissibile il controricorso

dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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