Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18094 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16992-2019 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO SCARAZZATI;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO

FAA’DI BRUNO 69, presso lo studio dell’avvocato LORENZO TOSO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2049/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME

GUIZZI STEFANO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che G.V. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2049/19, del 16 maggio 2019, della Corte di Appello di Venezia, che – accogliendo parzialmente il gravame principale esperito da S.C. avverso la sentenza n. 650/15, del 10 settembre 2015, del Tribunale di Rovigo (e respingendo quello incidentale in ordine alla disposta compensazione delle spese del primo grado di giudizio) – ha riconosciuto la responsabilità del G. in relazione ad un episodio di aggressione fisica e verbale perpetrata dallo stesso ai danni dello S. in data 8 gennaio 2008, condannandolo a risarcirgli il danno non patrimoniale nella misura di Euro 17.249,60, oltre accessori e spese del doppio grado di giudizio;

– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce che lo S. ebbe a convenirlo in giudizio, in relazione a tre diversi illeciti asseritamente perpetrati ai propri danni (in data 5 dicembre 2007, 8 gennaio 2008 e 15 marzo 2008), vedendo integralmente rigettata la sua domanda risarcitoria dall’adito tribunale rodigino;

– che esperito gravame dall’attore/soccombente, il giudice di appello lo accoglieva parzialmente, nei termini sopra riferiti;

– che avverso la decisione della Corte lagunare ricorre il G., sulla base – come detto – di due motivi;

– che il primo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – violazione e falsa applicazione di norme di diritto, “in conseguenza di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ed in particolare degli artt. 2044 e 2697 c.c. e art. 116 c.p.c.;

– che il ricorrente lamenta “un clamoroso travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie”, segnatamente in relazione alla circostanza che esso G. colpì lo S., ma non per aggredirlo, bensì per esservi costretto dalla necessità di difendersi dall’attacco dallo stesso portato con l’uso di una spranga di ferro;

– che la prima contraddizione consisterebbe nel fatto che la sentenza impugnata afferma “come l’appellante” (e non, invece, l’appellato, ovvero il G.) “abbia negato di aver aggredito lo S.”, affermando, inoltre, in modo apodittico e “contrariamente a quanto documentato in atti”, l’assenza di prova della proporzionalità tra l’offesa subita e la difesa osservata;

– che, per contro, essa sarebbe documentata sia dal certificato di pronto soccorso che, nell’immediatezza del fatto, attestò la presenza, a carico dell’odierno ricorrente, di “trauma contusivo in sede orbitaria destra con abrasione frontale destra”, sia dalla denuncia querela sporta dallo stesso G. il giorno successivo all’accaduto, oltre che provata dalla deposizione resa – innanzi al Giudice di pace di Lendinara, nell’ambito di procedimento penale relativo a quegli stessi fatti – dal teste Raffaele Turetta, che riferì di aver visto il G. perdere sangue dall’occhio destro, e con gli occhiali rotti in mano, precisando di aver appreso, poi, da costui che “lo S. gli era andato addosso con l’auto e poi lo aveva aggredito con una spranga di ferro”;

– che su tali basi, pertanto, il primo giudice aveva escluso la responsabilità di esso G. anche in relazione all’episodio dell’8 gennaio 2008, e ciò pure sulla scorta dei “giudicati esterni” costituiti dalle sentenze che lo hanno assolto, con formula piena, dalle imputazioni relative a quegli stessi fatti, pronunce dalle quali vennero liberamente tratti argomenti di prova, soprattutto in relazione al “notevole risentimento” nutrito dallo S., oltre che al suo “interesse economico” all’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente, valorizzando il contrasto tra la versione della persona offesa e quella del teste Turetta;

– che il Tribunale rodigino, pertanto, aveva ritenuto che mentre l’attore non avesse “assolto pienamente al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c.”, il convenuto avesse dimostrato di aver reagito per legittima difesa ex art. 2044 c.c., giungendo a tali. conclusioni sul rilievo dell’assenza di testimoni oculari all’accaduto, nonchè attraverso il ricorso alla prova presuntiva;

– che, tanto premesso, risulterebbe “contraddittoria ed erronea” la motivazione della Corte lagunare secondo cui, non solo il G. non avrebbe provato di aver colpito lo S. per difendere se stesso, nè la proporzionalità tra difesa ed offesa e, neppure, la sussistenza di un pericolo di aggressione concreto e incombente;

– che, per contro, se il giudice di appello “avesse valutato correttamente quanto provato dal convenuto, sia documentalmente che all’esito dell’istruttoria orale del giudizio di primo grado, e non solo, non avrebbe certo condotto il proprio ragionamento verso un palese travisamento delle circostanze di fatto, con conseguente erronea applicazione del principio mediato dalla sentenza del Supremo Collegio menzionata” (ovvero, Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2000, n. 6875), secondo cui, in difetto del requisito della proporzionalità, ricorre l’ipotesi dell’eccesso di legittima difesa, fonte di obbligazione civile risarcitoria;

– che il secondo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – violazione e falsa applicazione dell’art. 334 c.p.c., ritenendo che in relazione “all’ultimo motivo di appello, afferente la condanna alle spese, la critica proposta dell’appellante, su tale capo della sentenza, consente alla difesa dell’appellato di introdurre appello incidentale tardivo, ex art. 334 c.p.c.”;

– che il ricorrente si duole della disposta compensazione delle spese del primo grado di giudizio, da parte del Tribunale di Rovigo, non sussistendone, a suo dire, le condizioni, chiedendo “la riforma della sentenza di primo grado”, sebbene “limitatamente alla statuizione accessoria” avente ad oggetto la compensazione delle spese di lite;

– che lo S. ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità soprattutto in relazione alla mancata allegazione del “come” e “quando” le circostanze, di cui sarebbe stato omesso l’esame da parte del giudice di appello, sarebbero state discusse tra le parti – o comunque il rigetto;

– che in relazione al primo motivo si evidenzia come il G. non abbia mai negato di aver colpito al volto lo S., sicchè in difetto di prova circa la sussistenza dell’esimente della legittima difesa, l’odierno ricorrente è tenuto a sopportarne le conseguenze risarcitorie;

– che, in relazione al secondo motivo, esente da qualsiasi vizio è la decisione di porre le spese del doppio grado di giudizio a carico del convenuto soccombente;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, inizialmente per il 26 marzo 2020 e, poi, per il 16 giugno 2020;

– che il ricorrente ha presentato memoria insistendo per l’accoglimento dell’impugnazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è inammissibile, in entrambi i suoi motivi;

– che tale esito si impone, innanzitutto, in relazione a ciascuna delle censure in cui si articola il primo motivo di ricorso;

– che nemmeno astrattamente è ipotizzabile la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto tale evenienza “è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5)” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01), mentre nel caso che occupa la doglianza investe, esclusivamente, l’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla Corte lagunare, la quale – sul presupposto che il G. “non ha negato” di aver “colpito al volto” lo S. – ha ritenuto, con apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, che l’odierno ricorrente non abbia provato, innanzitutto, l’ipotesi della legittima difesa (oltre che la proporzionalità della stessa, ed il carattere “concreto e incombente” del pericolo da cui difendersi);

– che, d’altra parte, neppure può ipotizzarsi violazione dell’art. 2044 c.c., in relazione all’onere di provare la legittima difesa, atteso che, “mentre nel giudizio penale la “semipiena probatia” in ordine alla sussistenza della scriminante comporta l’assoluzione dell’imputato ex art. 530 c.p.p., comma 3, nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova” (Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2009, n. 4492, Rv. 606861-01);

– che non può ravvisarsi, inoltre, neppure astrattamente la violazione dell’art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendo la stessa ipotizzabile solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto);

– che, d’altra parte, è inammissibile pure la censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, essendo “evidente l’inammissibilità di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d’appello ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando “fatto decisivo”, indebitamente trascurato dalla Corte d’appello, il vario insieme dei materiali di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01);

– che, infine, per concludere la disamina del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata non merita censura neppure sul piano di una sua supposta contraddittorietà (aspetto, questo del vizio motivazionale, sul quale il resistente ha insistito, in particolare, nella memoria depositata in vista dell’adunanza camerale);

– che la decisione della Corte lagunare – al netto di un piccolo refuso, frutto all’evidenza di un “lapsus calami”, ovvero l’indicazione del G. come “appellante” (in luogo di appellato) – non presenta alcun profilo di “irriducibile contraddittorietà”, o di inconciliabilità di affermazioni, ovvero i soli che potrebbero astrattamente integrare il denunciato vizio motivazionale;

– che sul punto, infatti, va rammentato come, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte sia destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01);

– che lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonchè, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perchè affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da

“affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01);

– che, nella specie, la motivazione della Corte territoriale si incentra sul rilievo che il G. non ha negato di aver colpito lo S., ritenendo, tuttavia, sfornita di prova la circostanza che egli lo abbia fatto per legittima difesa (o che, comunque, la reazione fosse proporzionata all’offesa), rilevando l’inesistenza di risultanze testimoniali che potessero confermare la ricostruzione dell’odierno.ricorrente;

– che a fronte di tale motivazione il G. si limita a contrapporre una diversa “lettura” delle risultanze istruttorie, ciò che già connota in termini di inammissibilità la sua iniziativa, visto che l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4) – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, seni. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458);

– che, in ogni caso, gli elementi addotti per contrastare tale ricostruzione si risolvono nella deposizione del teste Turetta, che però riferisce – nella stessa prospettazione fatta del ricorrente – di non essere stato presente alla lite, ma di aver appreso dal G. che il medesimo fu vittima di un’aggressione, dalla quale si difese (rendendo, così, un’inammissibile deposizione “de relato actoris”, da ritenere “sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell’accertamento, fondamento storico della pretesa”; Cass. Sez. 1, sent. 15 gennaio 2015, n. 569, Rv. 63433101), oltre che in quanto dallo stesso ricorrente affermato in sede. di refertazione di pronto soccorso e nel proprio atto di denuncia/querela, e, dunque, in base ad una ricostruzione, nuovamente, del tutto “soggettiva” dell’accaduto;

– che, d’altra parte, quanto alla pronuncia assolutoria intervenuta in sede penale su questo stesso fatto, a prescindere dalla circostanza – che non si evince dalla sentenza impugnata – se essa sia stata pronunciata “con formula piena” (pag. 9 del ricorso del G.), ovvero per effetto di “un ragionevole dubbio sulla sussistenza di una causa di giustificazione” (pag. 9 del controricorso dello S.), decisivo è il rilievo che “l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perchè il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 marzo 2016, n. 4764, Rv. 639372-01);

– che, infine, anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, giacchè, pur tacendo della sua singolare formulazione (indirizzandosi avverso una statuizione resa dal primo giudice), e quindi a volerla intendere riferita alla sentenza della Corte veneziana, laddove ha posto a carico del G. le spese anche del primo grado di giudizio, la decisione risulta del tutto corretta;

– che tale esito s’impone alla stregua, innanzitutto, del principio secondo cui “il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito.e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione” (da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 3, sent. 29 ottobre 2019, n. 27606, Rv. 655640-01);

– che, inoltre, “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01);

– che in ragione degli alterni esiti dei due gradi di merito del presente giudizio, oltre che del giudicato assolutorio intervenuto in sede penale, si reputano sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del presente giudizio di legittimità, secondo la previsione di cui all’art. 92 c.p.c., nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile “ratione temporis”, visto che il giudizio di primo grado risulta introdotto con citazione notificata il 13 marzo 2010;

– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso,.a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA