Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18094 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11478-2013 proposto da:

E.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIO DE’ FIORI

42, presso lo studio dell’avvocato MICHELINA VASSALLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 24/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. E.G. ed El.Gi., soci della società E.A. e Figli SNC ricorrono con due motivi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in epigrafe indicata, con la quale, in riforma della prima decisione, veniva riconosciuta la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società in rettifica dei redditi dichiarati per l’anno di imposta 2003, con riliquidazione di maggiori imposte per IVA ed IRAP, e degli avvisi emessi D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5 nei confronti dei soci per IRPEF, tutti notificati il 12.11.2008. L’imposizione nasceva dalla rilevazione di una differente valutazione, inserita in contabilità dalla società, delle rimanenze di magazzino che, alla fine dell’anno 2003 come rimanenze finali risultavano essere di Euro 105.000, mentre nell’anno successivo venivano inserite al valore di Euro 63.621, come rimanenze iniziali.

Gli avvisi erano stati originariamente impugnati dalla società e dai soci, che sostenevano che la differente valutazione del magazzino derivava dall’applicazione del condono tributario, che aveva consentito la regolarizzazione contabile mediante l’eliminazione delle attività e passività fittizie o inesistenti.

2. Il giudice di appello, disattendendo la tesi prospettata dai contribuenti, ha escluso che la società avesse prodotto i documenti che avrebbero potuto provare la correttezza del suo operato e che dalla copia della dichiarazione integrativa presentata dalla società – versata in atti dall’Amministrazione – si evinceva che il quadro D, relativo alla regolarizzazione delle scritture contabili, non risultava compilato – contrariamente a quanto sostenuto sia nel ricorso originario che nelle controdeduzioni in appello – e che non risultavano versati importi per ottenere la regolarizzazione.

3. L’Agenzia delle entrate replica con controricorso. I contribuenti depositano memoria ex art. 378 c.p.c. facendo rilevare che la società era stata cancellata dal Registro delle imprese a far data dal 30.01.2008.

4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per passaggio in giudicato della sentenza nei confronti della società, che risulta estinta sin dal 30.01.2008.

Invero trattandosi di società di persone va rilevato assorbente e dirimente la circostanza che siano sempre stati in giudizio anche i due soci, che sono anche successori della compagine sociale estinta.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la errata interpretazione della L. n. 289 del 2002, art. 14 e della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 47 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e si sostiene che, alla luce della normativa richiamata, la regolarizzazione delle scritture contabili mediante eliminazione di attività fittizie, non più esistenti o riportate per valori superiori rispetto a quelli effettivi, non comportava l’obbligo di una denuncia nel quadro D della dichiarazione integrativa, nè il pagamento di una imposta sostitutiva, essendo invece sufficiente evidenziare tale riduzione nell’inventario e nel bilancio chiusi al 31.12.2003. A parere dei ricorrenti l’imposta sostitutiva era dovuta solo nel caso di iscrizione di attività omesse totalmente o parzialmente.

2.2. In particolare si sostiene che la società aveva presentato istanza di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 (condono tombale) in data 14.05.204 per l’annualità 2002 e che in tale occasione si era provveduto anche alla regolarizzazione delle scritture contabili, giusto il disposto dell’art. 14 Legge cit., come confermato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 47, regolarizzazione avvenuta con la chiusura del bilancio al 31.12.2003.

Viceversa l’Ufficio aveva ritenuto che la mancata corrispondenza tra rimanenze finali 2003 e rimanenze iniziali 2004 non fosse stata conseguenza della regolarizzazione delle scritture contabili, ma nascondesse cessioni al nero con un incremento dei ricavi in misura pari alla differenza contabile riscontrata, aumentata della percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame della documentazione prodotta dalla contribuente e la motivazione contraddittoria ed inesistente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

I contribuenti svolgono la loro censura evidenziando un contrasto tra quanto statuito dalla CTP, circa la documentazione che le parti private avrebbero esibito e la sua valenza probatoria (mastrino della rilevazione contabile all’01.01.2003, oltrechè le distinte di magazzino al 31.12.2002 ed al 31.12.2003, con le quali le rimanenze iniziali di materiale finito per Euro 41.928,00 venivano stornate), e la pronuncia della CTR che ha escluso l’avvenuta produzione documentale di quanto richiesto dall’Ufficio e la sua idoneità a provare quanto sostenuto dai privati.

3.1. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione, sono inammissibili e vanno respinti perchè non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata e non la censurano.

3.2. Giova premettere che la norma invocata, la L. n. 289 del 2009, art. 14, commi 2 e 3, prevedeva per coloro che avevano aderito al condono ai sensi dell’art. 9 medesima Legge, la possibilità di regolarizzare le scritture contabili stabilendo all’uopo che si procedeva “ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell’inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002” (o, a seguito di proroga al 31.12.2003).

3.3. Tale disposizione dettava quindi una specifica modalità di regolarizzazione ed indicava puntualmente che doveva avvenire apportando le necessarie variazioni “nell’inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio”.

3.4. Sulla scorta di tale disposizione la CTR, condividendo la prospettazione dell’Ufficio, ha escluso che fosse stata fornita la prova dell’effettuazione delle regolarizzazion4 ai termini di legge; ha quindi esaminato anche gli ulteriori argomenti difensivi delle parti private sostenendo che la mancata compilazione del quadro D della dichiarazione integrativa ed il mancato versamento di imposte sostitutive confortava le conclusioni raggiunte, circa la mancanza di prova in relazione all’adesione alla procedura di condono.

3.5. Risulta evidente che la ratio decisoria centrale è quella che concerne il mancato assolvimento dell’onere della prova, da parte dei ricorrenti circa l’effettuazione della regolarizzazione invocata, ai sensi e con le modalità indicate nell’art. 14, comma 2, cit., mentre gli altri argomenti appaiono secondari in quanto svolti a sostegno.

Orbene i ricorrenti, lungi dal sostenere di aver provveduto alle variazioni sulla documentazione contabile normativamente indicata (inventario, rendiconto ovvero bilancio) e con le modalità prescritte, insistono in maniera astratta e priva di autosufficienza circa la conformità al modello legale della documentazione depositata in atti (fol. 18 del ricorso), nonostante la CTR si sia espressa in maniera sufficientemente motivata sulla sua non rispondenza.

3.6. Ne consegue che le doglianze sono inammissibili e vanno respinte perchè non intaccano la pronuncia in maniera puntuale.

4.1. In conclusione il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 3.500,00=, oltre spese prenotate a debito.

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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