Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18094 del 20/08/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18094 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BUCCIANTE ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 9273-2012 proposto da:
HOQUET VIVIANA JEANNINE, NIGRI DOMENICO, SIMONE
ANGELA, FERRI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DI CASALOTTI 53 PAL B/1, presso lo studio
dell’avvocato MATTEO MAZZAMURRO, che li rappresenta e
difende;
– ricorrenti contro

FERRI MARIA FRANCESCA FRRMFR33B50F631P, elettivamente
domiciliato, in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso
lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, che lo

Data pubblicazione: 20/08/2014

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CENTOLA
TEODOMIRO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1050/2011 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 22/11/2011;

udienza del 22/05/2014 dal Consigliere Dott. ETTORE
BUCCIANTE;
udito l’Avvocato MAZZAMURRO Matteo, difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 marzo 2005 il Tribunale di
Foggia – sezione distaccata di Manfredonia (adito

e Viviana Jeannine Hacquet nei confronti Maria
Francesca D’Errico, Maria Giuseppa D’Errico,
Lucia D’Errico, Luigia D’Errico, Consalvo D’Errico, Maria Luigia D’Errico, Giovanni D’Errico,
Pasquale D’Errico, Michele D’Errico, Anna D’Apolito e Libera Maria Lo Russo, nonché di «eventuali altri chiamati alla loro eredità, tutti nella
qualità di chiamati all’eredità del comune dante
causa D’Errico Giovanni fu Consalvo, deceduto in
Manfredonia il 23.01.1937) accolse la domanda
degli attori, diretta ad ottenere la dichiarazione della loro qualità di proprietari, per avvenuta usucapione, di due immobili in Monte S. Angel o.

Impugnata da Maria Francesca Ferri, quale erede di Giovanni Ferri, a sua volta erede di
Maria Francesca D’Errico, la suddetta sentenza è
stata dichiarata nulla dalla Corte d’appello di
Bari con sentenza del 22 novembre 2011, in conseguenza della ritenuta nullità dell’atto introdut9273/2012

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da Giovanni Ferri, Angela Simone, Domenico Nigri

tivo del giudizio di primo grado, perché rivolto
tra gli altri a Maria Francesca D’Errico, che
all’epoca era deceduta già da oltre sedici anni.

Giovanni Ferri e Angela Simone hanno proposto
ricorso per cassazione, in base a quattro motivi.
Maria Francesca Ferri si è costituita con controricorso. I ricorrenti hanno presentato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tra le ragioni di cassazione della sentenza
impugnata, prospettate da Domenico Nigri, Viviana
Jeannine Hacquet, Giovanni Ferri e Angela Simone,
va presa in considerazione prioritariamente, dato
il suo carattere pregiudiziale ed assorbente,
quella esposta con il secondo e il terzo motivo
di ricorso, con i quali si sostiene che erroneamente e ingiustificatamente la Corte d’appello ha
escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli originari convenuti in primo grado.
Di queste censure, come anche delle altre
svolte dai ricorrenti, la resistente la contestato sotto vari profili l’ammissibilità.
9273/2012

2

Domenico Nigri, Viviana Jeannine Hacquet,

L’eccezione va disattesa.
Contrariamente a quanto afferma Maria Francesca Ferri, l’atto introduttivo di questo giudizio

zione sia dei fatti oggetto della controversia,
sia dello svolgimento del processo; le doglianze
attinenti a errori di diritto e quelle relative a
carenze della motivazione, pur se in alcuni casi
sono incluse nel contesto di uno stesso motivo di
impugnazione, vengono illustrate distintamente;
gli argomenti addotti a loro sostegno sono pertinenti e coerenti con la natura del vizio di volta
in volta denunciato.
Oltre che quindi ammissibili, le censure in
esame sono fondate.
Sul punto di cui si tratta la Corte d’appello
ha ritenuto che «la partecipazione a questo grado
di giudizio di tutti i soggetti convenuti in
prime cure non risulta, contrariamente a quanto
affermato dagli appellati, necessaria, dal momento che, a fronte dell’appello spiegato dalla
Ferri Maria Francesca – figlia ed erede di Giovanni Ferri, a sua volta figlio ed erede della
D’Errico Maria Francesca (deceduta 1’8.1. 1965) 9273/2012

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di legittimità contiene una dettagliata esposi-

avverso la sentenza che ha riconosciuto agli
attori l’acquisto per usucapione dell’unità
abitativa dei convenuti, questi ultimi non hanno

diverso da quello posto a base del gravame spiegato dalla predetta Ferri (l’interesse ad ottenere, in riforma della gravata decisione, il rigetto della domanda di usucapione proposta dagli
istanti con la citazione)».
Così decidendo, la Corte d’appello si è discostata dalla giurisprudenza di legittimità (v.,
per tutte, Cass. 5 febbraio 2013 n. 2726) la
quale è univocamente orientata nel senso che le
cause aventi per oggetto l’accertamento dell’usucapione di un bene richiedono la partecipazione,
come litisconsorti necessari, di tutti i comproprietari in danno dei quali l’acquisto a titolo
originario si è in ipotesi verificato. Questa
esigenza permane anche nei giudizi di gravame,
per evitare la possibilità di contrasto fra
giudicati: la sentenza che eventualmente riforma
o cassa quella impugnata non potrebbe fare stato
nei confronti di coloro che non sono stati chiamati a partecipare all’ulteriore giudizio. È
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(

da far valere innanzi a questa corte un interesse

quindi ininfluente che gli altri originari convenuti (o i loro eredi) non avessero, come ha
osservato la Corte d’appello, da far valere

Francesca Ferri: l’accoglimento del gravame di
costei non avrebbe potuto avere effetto per gli
altri suoi consorti in lite, che non erano stati
parti nel giudizio di secondo grado.
Accolti pertanto il secondo e il terzo motivo
di ricorso, restano assorbiti gli altri due, con
i quali Domenico Nigri, Viviana Jeannine Hacquet,
Giovanni Ferri e Angela Simone lamentano che la
notificazione dell’atto introduttivo del giudizio
di primo grado è stata erroneamente considerata
invalida e che le spese di giudizio, in applicazione del principio di causalità, non avrebbero
dovuto essere poste a loro carico.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa
in una diversa sezione della Corte d’appello di
Bari, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle
spese del giudizio di legittimità.
DISPOSITIVO
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di
9273/2012

5

ragioni diverse da quelle accampate da Maria

ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la
sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra
sezione della Corte d’appello di Bari, cui rimet-

legittimità.
Roma, 22 maggio 2014
Il Presidente
(Roberto M

Triola)

Il Consigliere estensore
(Ettore Bucciante)
(3w’r-‘14n4

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

20 AGO. 2014

te anche la pronuncia sulle spese del giudizio di

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