Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18094 del 04/09/2010

Cassazione civile sez. II, 04/08/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 04/08/2010), n.18094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINEROLO 22,

presso lo studio dell’avvocato PALATTA ERNESTO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI 55, presso lo

studio dell’avvocato GIGLI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende,

giusta delibera di Giunta Comunale n. 110 del 28.11.2008, e giusta

procura ad litem a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2701/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 2

6.2.07, depositata il 18/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

A M.U., ricorrente, e al comune di San Gallicano nel Lazio, controricorrente, e’ stata comunicata relazione ex art 380 bis c.p.c. avente sostanzialmente il seguente tenore:

“E’ controverso il pagamento di competenze professionali domandate con citazione del 3 gennaio 1997 dall’avv. M.U. al comune di Gallicano nel Lazio. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18 giugno 2007, ha accolto gli appelli delle parti e ha rideterminato la somma dovuta all’attrice in Euro 173.599,23.

La professionista ricorre per cassazione.

Il ricorso, notificato il 5 novembre 2008, appare per piu’ profili inammissibile, come eccepito in controricorso.

In primo luogo e’ tardivo per decorso del termine lungo annuale pur tenendo conto della duplice sospensione feriale dei termini, poiche’ vengono superati l’anno e 92 giorni di cui tener conto.

In secondo luogo e’ stata omessa, quanto al primo e secondo motivo, che prospettano vizi riconducibili all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 la formulazione del quesito di diritto. Essendo il ricorso soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, il quesito di diritto e’ indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c. a pena di inammissibilita’, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1,nn. 1), 2), 3), e 4).

Quanto al terzo e quarto motivo, che espongono vizi di motivazione riconducibili all’art. 360 c.p.c., n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione. In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08) ha chiarito che la censura ex art 360 c.p.c., n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Anche questa omissione e’ sanzionata con l’inammissibilita’ dall’art. 366 bis c.p.c.. Va aggiunto che il ricorso difetta gravemente sotto il profilo dell’autosufficienza, poiche’ non riporta testualmente e integralmente le risultanze che dovrebbero essere oggetto di esame della Corte di legittimita’ per poter stabilire la decisivita’ delle censure”.

Parte ricorrente ha depositato memoria datata 18 maggio 2010, in cui, senza contestare le osservazioni svolte, ha chiesto che siano compensate le spese di lite.

Il Collegio condivide i rilievi svolti nella relazione depositata dal consigliere relatore e reputa pertanto inammissibile il ricorso.

Non si ravvisano ragioni per negare al comune di San Gallicano nel Lazio, che ha dovuto costituirsi in giudizio per resistere al ricorso, la refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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