Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18094 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. I, 02/09/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 02/09/2011), n.18094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.S., R.A.R., RO.AN., quali

eredi di R.B., elettivamente domiciliati in Roma, via

Nicolo Tartaglia 21, presso l’avv. Forgione Salvatore, che li

rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

e sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente incidentale –

contro

F.S., R.A.R., RO.AN., quali

eredi di R.B.;

– intimati-

avverso il decreto della Corte di appello di Roma in data 3 giugno

2009 nel procedimento n. 50947 del 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

aprile 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.

Velardi Maurizio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile

il ricorso principale e rigettarsi il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.S., R.A.R. e Ro.An., tutti quali eredi di R.B., ricorrono per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 3 giugno 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in loro favore della complessiva somma di Euro 5.500,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della domanda, a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio civile promosso dal de cuius R.B. davanti alla Pretura di S. Angelo dei Lombardi e protrattosi dal 13 settembre 1995 al 30 novembre 2005. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, sulla base di un motivo.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve disporsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, attinenti all’impugnazione del medesimo decreto. Con i tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, i ricorrenti, denunciando violazione e lo falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si dolgono della determinazione in tre anni, anzichè in due, della durata ragionevole del giudizio di primo grado, della decurtazione dalla durata complessiva del periodo da imputare al comportamento dilatorio di parte ricorrente, del criterio di quantificazione dell’indennizzo e della complessiva liquidazione dello stesso in favore degli eredi e non di ciascun singolo ricorrente, nonchè della mancata considerazione dell’indennizzo spettante per la durata del giudizio successiva alla morte del de cuius e alla riassunzione da parte degli eredi.

Il ricorso è inammissibile. Quanto ai dedotti vizi di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, le censure non sono illustrate, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, dalla formulazione di un quesito di diritto, che non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione (Cass. 2007/16002; 2007/23153; 2008/16941; 2008/20409). Con riferimento ai prospettati vizi di motivazione, le doglianze non contengono la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897).

Con il ricorso incidentale il Ministero della Giustizia, denunciando violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 deduce che non ogni ritardo non ragionevole è addebitatale all’ufficio, dovendosi (differentemente da quanto affermato dalla corte di merito) scomputare sia le frazioni temporali di ritardo non ragionevole dipendenti dalle parti (rinvii per astensione degli avvocati e per mancanza del fascicolo di parte) che quelle determinate da fattori extraprocessuali (stasi di sei mesi per il transito della causa dai ruoli delle soppresse preture a quelli del giudice unico). Anche il ricorso incidentale è inammissibile.

Infatti la Corte di appello, nel determinare il periodo di durata non ragionevole, ha espressamente tenuto conto dei rinvii riferibili a comportamenti della parte o avvenuti con il suo consenso per un periodo complessivo di due anni e sei mesi, osservando però che il periodo così individuato non può essere detratto per l’intero, ma in misura tale che tenga conto dell’organizzazione generale dell’ufficio e dei poteri di impulso del giudice e quindi nella misura complessiva di un anno e sei mesi.

Il quesito proposto non è pertanto attinente al decisum del decreto impugnato e la motivata statuizione del giudice di merito non è stata oggetto di specifica censura da parte del Ministero ricorrente incidentale.

Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale.

L’esito del giudizio giustifica la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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