Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18093 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16934-2019 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALERMO 43,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA FIMIANI, rappresentato e

difeso dagli avvocati EUGENIO MARIA PATRONI GRIFFI, LUIGI ROSSI;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DOMENICO BUONO;

– controricorrente –

contro

A.E., NUOVA TIRRENA SPA OGGI GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 820/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott GIAIME

GUIZZI. STEFANO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che C.P. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 820/18, del 26 novembre 2018, della Corte di Appello di Potenza, che – accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla società HDI Assicurazioni S.p.a. (d’ora in poi, HDI) avverso la sentenza n. 167/08, del 26 marzo 2008, dal Tribunale di Lagonegro – ha riconosciuto, nella misura, rispettivamente, del 70% e del 30%, la responsabilità di A.E. e del predetto C. nella causazione del sinistro stradale all’esito del quale l’odierno ricorrente ebbe a riportare danni al proprio veicolo e alla sua persona, rideterminando, per l’effetto, nel minor importo di Euro 145.749,80 la somma ad esso dovuta dall’ A. e dalla società HDI, assicuratrice per la “RCA”;

– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce che “i fatti di causa sono così esposti nella sentenza” impugnata, riproducendone, pertanto, “in parte qua”, il contenuto;

– che, segnatamente, dal riportato stralcio della sentenza impugnata, emerge che il primo giudice – pur essendo stata contestata dai convenuti la domanda, sul rilievo che il C. aveva proceduto, in occasione del sinistro, a velocità elevata, essendo stato, per tale motivo, contravvenzionato sul piano amministrativo – aveva riconosciuto l’esclusiva responsabilità dell’ A. nella causazione del sinistro occorso, il 12 agosto 2002, tra l’autovettura guidata da costui e il motoveicolo condotto (e di proprietà) del C., per avere il primo omesso di dare precedenza al mezzo del secondo, liquidando i danni complessivamente subiti dall’attore in Euro 258.996,00, dei quali (per quanto qui ancora di interesse) Euro 95.208,00 a titolo di danno patrimoniale;

– che il ricorrente, nel riferire in ordine all’esito del gravame esperito da FIDI, riporta, nuovamente, solo uno stralcio della sentenza della Corte potentina oggi impugnata, consistente nella sua parte dispositiva;

– che dallo stesso risulta il riconoscimento, da parte del giudice di appello, di una concorrente responsabilità del C., nella misura del 30%, nella causazione del sinistro, nonchè la rideterminazione dell’importo del risarcimento nella misura di 145.749,80;

– che avverso la decisione della Corte potentina ricorre per cassazione il C., sulla base – come detto – di tre motivi;

– che il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ovvero “errata ricostruzione del fatto e valutazione delle prove”, ed inoltre “vizi nella formazione del giudizio, nonchè errato esame e valutazione delle prove ricondotti alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la concorrente responsabilità di esso C. (nella misura del 30%) nella causazione del sinistro, sul presupposto che egli non avrebbe rispettato il limite di velocità, dando rilievo sia al rapporto dei carabinieri, che gli contestarono tale infrazione, sia alle risultanze della consulenza espletata in sede penale, dal tecnico della Procura della Repubblica;

– che, per contro, non vi sarebbe alcuna prova del superamento del limite di velocità (pure esistente sul punto), avendo, in primo luogo, la Corte territoriale omesso di valutare la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro che ha annullato il verbale di accertamento dell’infrazione per eccesso di velocità, ed essendo, in secondo luogo, incorsa “nell’ommessa, errata e contraddittoria valutazione” della suddetta consulenza, la quale avrebbe concluso che, in assenza di qualsiasi traccia di frenata nel luogo del sinistro, e in mancanza di conoscenza circa le quantità energetiche dissipate per deformazione dei veicoli coinvolti nel sinistro, “la stima delle velocità (…) diverrebbe mero esercizio di calcolo matematico e non concreto elemento di valutazione oggettiva”;

– che il secondo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 137, degli artt. 2043,1218,1223,1226,1277 e 1282 c.c., oltre che della L. 24 dicembre 1969, n. 990, sul rilievo che, mentre il giudice di prime cure “ha ampiamente argomentato e motivato il criterio di liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica”, facendo ricorso ad un “criterio equitativo che tenga conto delle peculiarità del caso concreto” (e, dunque, a dire del ricorrente, aderendo all’orientamento espresso da questa Corte che esclude l’applicazione del criterio di cui al regio-decreto 9 ottobre 1922, n. 1402), la Corte territoriale, invece, avrebbe fatto, erroneamente, applicazione di tale criterio, contravvenendo alle indicazioni di questa Corte (è citata Cass. Sez. 3, sent. 14 ottobre 2015, n. 20615);

– che, infine, il terzo motivo denunzia – anche in questo caso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 137, degli artt. 1218,1223,1226,1277 e 1282 c.c., sul rilievo che la sentenza impugnata, nel ridurre l’importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni e nel prendere atto dell’avvento versamento di un acconto (nella misura di Euro 129.498,00) alla data del 19 giugno 2008, quantunque affermi la necessità di sottrarre tale somma dal complessivo importo del credito risarcitorio, se liquidato in moneta attuale, devalutando sia l’una che l’altro dalla data dell’evento dannoso, calcolando sulla differenza i cd. “interessi compensativi”, ovvero quanto dovuto per risarcire il danno da ritardato adempimento del credito risarcitorio, non si sarebbe attenuta a tale criterio;

– che, infatti, se l’acconto, devalutato dalla data del sinistro, ammontava ad Euro 113.549,80, e il complessivo credito risarcitorio – pari a Euro 145.748,80, devalutato dalla medesima data – ammontava, invece, in Euro 114.708,10 (e non Euro 114.403,30, come avrebbe erroneamente affermato la sentenza impugnata), la somma dovuta a titolo di “interessi compensativi” risulterebbe pari a Euro 1.113,36 e non Euro 808,56, indicata in sentenza;

– che la sola società HDI ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto;

– che l’inammissibilità dell’avversario ricorso è eccepita ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1), per essersi la sentenza impugnata uniformata ai principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte e per non avere, invece, il ricorrente indicato le ragioni per mutare tale orientamento;

– che il primo motivo di ricorso sarebbe inammissibile, perchè la ricostruzione della dinamica del sinistro costituisce un giudizio di fatto sottratto, come tale, al sindacato di legittimità;

– che il secondo motivo sarebbe infondato, non solo perchè il ricorrente ha concepito la propria doglianza come mera “difesa” della quantificazione del danno patrimoniale operata dal primo giudice (peraltro, senza l’indicazione di alcun criterio o di alcuna normativa di riferimento), più che come censura della decisione della Corte territoriale, ma soprattutto perchè il giudice di appello era impossibilitato ad applicare ad una vicenda del 2002 un orientamento giurisprudenziale – quello della non applicabilità del R.D. n. 1043 del 1922, atto normativo, in ogni caso, ancora in vigore – maturato solo nel 2015, sicchè l’accoglimento del motivo formulato su tali basi si tradurrebbe in un pregiudizio alla tutela dell’affidamento;

– che il terzo motivo sarebbe anch’esso non fondato o inammissibile, giacchè per ovviare all’errore di calcolo il ricorrente avrebbe dovuto avvalersi del rimedio della correzione dell’errore materiale ex art. 288 c.p.c.;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, inizialmente per il 26 marzo 2020 e, poi, per il 16 giugno 2020;

– che il ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’ammissibilità e fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio ha ritenuto di dover disattendere la proposta del relatore, valutando come ammissibile la proposta impugnazione;

– che sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa – ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) – non risulti effettuata con tecnica redazionale irreprensibile, essa si rivela, comunque, idonea allo scopo di consentire a questa Corte una sufficiente conoscenza degli stessi;

– che, infatti, se la tecnica del cd. “assemblaggio” è da ravvisare allorchè l’individuazione dei fatti di causa avvenga sia “attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali” (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 febbraio 2016, n. 3385, Rv. 638771-01), sia tramite “l’assemblaggio di parti eterogenee del materiale di causa”, ivi compreso – come nel caso che. occupa -“l’inserimento, tra virgolette, della sentenza impugnata” (Cass. Sez. 6-1, ord. 30 ottobre 2015, n. 22185, Rv. 637747-01), la preclusione all’uso di tale tecnica, con conseguente inammissibilità del ricorso, è da ravvisarsi allorchè il suo impiego privi questa Corte della possibilità di un’adeguata comprensione delle vicende (e delle questioni giuridiche) sottoposte al suo esame;

– che, difatti, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la “selezione di ciò che integralmente rileva” degli atti processuali e, con essa, “la esposizione sommaria dei fatti di causa, entrambe correlate ai motivi di ricorso, vanno (…) fatte dal difensore del ricorrente che, per essere iscritto all’albo speciale (…) ha l’esperienza e la competenza necessarie ad un non delegabile compito di sintesi, non sempre del tutto agevole e, tuttavia, assolutamente ineludibile”, giacchè, “riproducendo il fatto come riportato nella sentenza impugnata, il ricorrente assume il rischio sia di una rappresentazione non sufficientemente chiara sia della sua inadeguatezza funzionale in relazione ai motivi per i quali la sentenza stessa è censurata” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 11 aprile 2012, n. 5698, Rv. 62181301);

– che, nondimeno, le Sezioni Unite escludono che “la riproduzione del fatto mediante l’esclusiva, testuale esposizione dell’intera sentenza impugnata o della parte di essa dedicata allo “svolgimento del processo” (come spesso accade)”, necessariamente comporti “l’inammissibilità del ricorso per inosservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3)”, da ritenersi, invece, rispettato anche in questo caso, purchè da tale riproduzione si “evinca una chiara esposizione dei fatti rilevanti alla comprensione dei motivi di ricorso” (cfr., nuovamente in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 5698 del 2012, cit.);

– che oltre ad essere ammissibile, in ricorso va accolto, sebbene in relazione al suo secondo motivo;

– che il primo motivo di ricorso – il quale censura il riconoscimento della concorrente responsabilità nella causazione dell’incidente stradale, sebbene in misura percentualmente diversa, dei due conducenti – è, infatti, inammissibile, in quanto tende ad una rivisitazione dei fatti di causa, investendo la ricostruzione della dinamica del sinistro che è giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. Sez. 3, sent. 10 agosto 2004, n. 15434, Rv. 576167-01; in senso conforme, più di recente Cass. Sez. 3, sent. 25 gennaio 2012, n. 1028, Rv. 621316-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 5 giugno 2018, n. 14358, Rv. 649340-01);

– che, d’altra parte, l’inammissibilità del motivo – nella parte in cui ipotizza il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si conferma alla stregua delle norme indicate come violate, ovvero gli artt. 115 e 116 c.p.c.;

– che la violazione dell’art. 115 c.p.c. “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01);

– che d’altra parte – per quanto attiene, specificamente, alla violazione dell’art. 116 c.p.c. (che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) – deve ribadirsi che tale evenienza ricorre solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass., Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01; in senso conforme, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto);

– che in relazione, invece, alla dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ovvero al dedotto omesso esame sia dell’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione stradale, che delle risultanze della consulenza tecnica disposta in sede penale, deve rilevarsi che il ricorrente non ha chiarito il “come” e il “quando” della discussione di tali fatti, donde l’inammissibilità del primo motivo di ricorso anche in relazione a tale censura;

– che, invero, la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, richiede (a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) che venga dedotto non solo quale sia il fatto “omesso” e la sua “decisività”, ma anche – ciò che non risulta avvenuto nel caso che occupa – il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01; Cass. Sez. 2, ord. 28 ottobre 2018, n. 27415, Rv. 651028 – 01);

– che il secondo motivo di ricorso – sulla liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica – è, invece, fondato, avendo la sentenza impugnata disatteso il principio enunciato da questa Corte e secondo cui il “danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell’innalzamento della durata media della vita e dell’abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l’integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all’art. 1223 c.c.” (Cass. Sez. 3, sent. 14 ottobre 2015, n. 20615, Rv. 637457-01; per l’impossibilità di applicazione dei coefficienti suddetti si veda anche Cass. Sez. 3, sent. 28 aprile 2017, n. 10499, Rv. 644007-01);

– che non ostano all’accoglimento del motivo i rilievi svolti dalla parte controricorrente, dal momento che i principi dalla stessa evocati sul cd. “proipective overruling” operano solo in materia processuale, o meglio esclusivamente in caso di “mutamento dell’interpretazione di una regola del processo che preveda una preclusione o una decadenza” (tra le più recenti, Cass. Sez. 3, seni. 17 gennaio 2017, n. 929, Rv. 642700-01);

– che il terzo motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento del secondo, atteso che il giudice del rinvio dovrà provvedere ad una rinnovato operazione di liquidazione del danno risarcibile (e di sottrazione dell’acconto già percepito dall’odierno ricorrente);

– che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, per la ò decisione nel merito, nel rispetto del principio di diritto di cui sopra, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo, e, per l’effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che. per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Depositato in cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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