Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18093 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 991-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P. & D. DI P.S. & D.V. SNC, e i

soci P.S. e D.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 52/2009 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 19/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza in epigrafe indicata, emessa in sede di giudizio di rinvio a seguito di cassazione pronunciata con sentenza di questa Corte n. 11705/2007, ha riconosciuto la legittimità degli accertamenti emessi nei confronti della società P. e D. di P.S. e D.V. SNC e dei due soci per l’anno 1990 per IRPEF, ILOR ed altro, con riferimento alla rideterminazione del reddito ed alle maggiori imposte accertate. Ha, tuttavia, escluso l’irrogabilità delle pene pecuniarie, ritenendo applicabile il principio del favor rei in ragione dello ius superveniens derivante dalla successiva entrata in vigore della L. n. 413 del 1991 che, con l’art. 4, comma 4, aveva abrogato a partire dall’anno 1992, del D.P.R. n. 917 del 1986, l’art. 80: ha ritenuto applicabile tale disciplina sul piano processuale per il principio del tempus regit actum e sul piano sanzionatorio per effetto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3.

2. L’Agenzia delle entrate ricorre con un motivo. I contribuenti non hanno svolto difese.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2, in combinato disposto con il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 80 (applicabile ratione temporis) in quanto, a parere della ricorrente, la CTR erroneamente ha ritenuto che nel caso di specie ricorresse un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituiva violazione punibile.

2. Il motivo è fondato e va accolto, trovando applicazione il principio secondo il quale “In tema di illeciti tributari, connessi all’accertamento ed alla riscossione di un’imposta, può configurarsi un'”abolitio criminis” solo quando la stessa venga radicalmente meno e non possa essere più pretesa neppure in riferimento alle annualità pregresse, mentre, qualora la legge istitutiva di un tributo venga abrogata a decorrere da una data, permanendo l’obbligo a carico del contribuente per il periodo anteriore, non sono abrogate le norme sanzionatorie che assistono tale obbligazione tributaria.” (Cass. nn. 25754/2014, 21168/2008).

3. Ne consegue che, nel caso di specie, poichè l’abrogazione dell’art. 80 T.U.I.R. non ha inciso retroattivamente sulla norma, che continua a regolare, ratione temporis, i rapporti sorti sotto la sua vigenza, come correttamente affermato ed accertato dalla CTR che, con decisione non impugnata sul punto, ha dichiarato “dovute” le maggiori imposte accertate, ugualmente continuano ad essere sanzionate, pur dopo detta abrogazione, le condotte concernenti la violazione della norma in vigore al tempo dei fatti e dovute le sanzioni irrogate.

4. In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso anche per quanto attiene alla irrogazione delle sanzioni.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo e quelle per le fasi di merito si compensano.

PQM

 

– accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso anche per quanto attiene alla irrogazione delle sanzioni;

– condanna gli intimati in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 2.800,00=, oltre spese prenotate a debito e compensa le spese di giudizio per le fasi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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