Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18093 del 14/09/2016

Cassazione civile sez. I, 14/09/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 14/09/2016), n.18093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 219/2016 proposto da:

S.L., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO PIGNOLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.V., PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

CATANZARO, PROCURA GENERALE MINORI PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

CATANZARO;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIANLUCA CORRADO, con delega,

che si riporta per l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sezione minori della Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto da S.L. contro il provvedimento del Tribunale dei Minori della stessa città che, ad istanza del P.M., aveva adottato una serie di misure prescrittive concernenti l’affidamento di L.E., figlia decenne della reclamante, nata al di fuori del matrimonio, e le sue modalità di incontro col padre V..

La corte del merito ha preliminarmente affermato la competenza del tribunale per i minorenni a decidere, nonostante la pendenza dinanzi al tribunale ordinario di Crotone di un procedimento promosso dalla S. per ottenere la modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia, rilevando che non poteva farsi applicazione dell’art. 38 disp. att. c.c., nella parte in cui prevede che, qualora fra le stesse parti sia pendente un giudizio ex art. 316 c.c., la competenza per i provvedimenti di cui all’art. 333 c.c., spetta al giudice ordinario, atteso che nella specie era stato il pubblico ministero per i minori a promuovere il procedimento.

Nel merito ha ritenuto le censure della reclamante generiche e prive di riscontro ed ha ribadito la necessità dell’affido della minore ai servizi sociali, anche in ragione della forte conflittualità esistente fra i genitori.

Il provvedimento è stato impugnato da S.L. con ricorso straordinario per cassazione affidato a tre motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) La ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione del suo diritto di difesa per l’omesso esame da parte del tribunale dei minorenni dell’istanza, depositata fuori udienza, con la quale aveva chiesto che il predetto giudice dichiarasse la propria incompetenza.

2) Col secondo motivo deduce violazione del principio del contraddittorio, assumendo che il tribunale dei minori avrebbe acquisito al di fuori del procedimento il decreto emesso dal tribunale di Crotone nell’ambito del giudizio pendente ex art. 316 c.c., ed avrebbe inoltre erroneamente affermato che detto decreto era divenuto definitivo per mancata impugnazione.

3) Con il terzo motivo ribadisce che, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., il tribunale dei minorenni era funzionalmente incompetente a decidere.

4) I primi due motivi vanno dichiarati inammissibili perchè censurano il provvedimento di primo grado e non quello della corte d’appello, che ha dato atto della pendenza del giudizio ex art. 316 c.c., dinanzi al tribunale ordinario ed ha esaminato l’eccezione di incompetenza, rigettandola.

5) Il terzo motivo è invece fondato.

Come già ripetutamente affermato da questa Corte, l’art. 38 disp. att. c.c., comma 1 (come modificato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c. e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d’appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello (cfr. Cass. nn. 1349/015, 432/016, 10365/016).

La norma (che, con riguardo ai procedimenti di cui all’art. 333, che qui interessano, è di chiaro tenore testuale) mira infatti ad attuare l’esigenza di concentrazione delle tutele, al fine di evitare che per un’identica situazione conflittuale possano essere aditi due organi giudiziari diversi e possano essere assunte decisioni fra loro contrastanti e/o incompatibili e, tuttavia, contemporaneamente efficaci ed attuabili: in tale prospettiva, non assume rilevanza preclusiva all’operare della vis attractiva del giudice non specializzato il fatto che il procedimento minorile sia promosso ad impulso del pubblico ministero, dovendo le “stesse parti” essere identificate con i genitori ed essendo sufficiente che nel giudizio che si svolge in sede di giurisdizione ordinaria sia comunque previsto l’obbligatorio intervento del pubblico ministero. Nel caso di specie, pertanto, la corte d’appello investita del reclamo contro il provvedimento del tribunale dei minorenni, una volta accertata la pendenza dinanzi al giudice ordinario del procedimento promosso dalla S. per ottenere una modifica delle condizioni di affido e di mantenimento della figlia minorenne, avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di incompetenza.

Il provvedimento impugnato deve, in conclusione, essere cassato, essendo competente a decidere il giudice ordinario.

Il Pubblico Ministero che ha promosso il procedimento dinanzi al tribunale dei minorenni non può tuttavia essere condannato al pagamento delle spese, trattandosi di organo cui è attribuita la funzione di garantire la corretta applicazione della legge, che comporta l’attribuzione di poteri meramente processuali diversi da quelli delle parti ed esercitati per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico (Cass. nn. 19711/015, 20652/011, Cass. S.U. 5079/05).

PQM

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso; accoglie il terzo motivo, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza a decidere del giudice ordinario.

Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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