Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18092 del 25/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 18092 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA
sul ricorso 13786-2009 proposto da:
GAUDIOSO

MARILENA

DOMENICA

GASMLN75C49D4140,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI
presso lo :Itudio dell’avvocato MANZI ANDREA,
rappresentata e difesa dall’avvocato COSIMO LOVELLI,
giustd delegd

– ricorrente –

2013

contro

1218

POSTE

ITALIANE

S.P.A.,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 25/07/2013

PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 747/2008 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 18/06/2008 r.g.n. 1082/07;

udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito l’Avvocato FEDERICA MANZI per delega COSIMO
IOVELLI;
udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega PESSI
ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con ricorso al giudice del lavoro di Potenza, Marilena Domenica Gaudioso, premesso di essere stata
assunta con contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo 2/31.10.2000 da Poste Italiane

La domanda era respinta e la Corte d’appello di Potenza con sentenza depositata il 18.6.2008 rigettava
l’impugnazione del lavoratore, seppure con motivazione diversa da quella del primo giudice, in quanto
accogliendo l’eccezione preliminare della convenuta, che non era stata esaminata dal primo giudice,
valutato il comportamento tenuto dal ricorrente, accertava che il contratto si era risolto
per mutuo consenso.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Gaudioso, cui risponde la società intimata con
controricorso e deposita anche memoria.
Motivi della decisione
Con un unico articolato motivo di ricorso viene censurata la sentenza della Corte d’appello per avere, in
violazione dell’art. 2697 c.c, in relazione all’art. 1372 c.c., e con motivazione insufficiente e
contraddittoria ritenuto risolto per mutuo consenso il rapporto sulla base della mera
inerzia della lavoratrice da apprezzarsi, secondo la Corte, come oggettiva manifestazione di volontà di
risolvere il rapporto di lavoro.
Il giudice di appello, con motivazione insufficiente, non avrebbe indicato quali ulteriori elementi (a
parte l’accettazione del t.f.r., di per sé non significativa) abbia preso in esame per qualificare il
comportamento inerte come espressione della volontà delle parti di ritenere definitivamente cessato il
rapporto di lavoro.
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza della Corte di cassazione (v. per tutte Cass. 17.12.04 n. 23554) ha ritenuto che nel
giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo
indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine
finale ormai scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è
necessario che sia accertata — sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione
dell’ultimo contratto a termine, nonché, alla stregua delle modalità di tale conclusione, del
comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune
volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione
del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui
conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.
Nel caso di specie il giudice di merito si è attenuto a questo principio valutando ai fini
dell’individuazione del mutuo consenso quelle che, a suo avviso, erano le circostanze significative
emergenti dagli atti.
Né si riscontra nel caso in esame la dedotta insufficienza della motivazione.
r.g. n.13786/2009

F.Garri

s.p.a., chiedeva che venisse dichiarata la nullità del termine apposto e fosse riconosciuta l’esistenza di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Infatti, il giudice di merito ha ritenuto sufficienti a giustificare la sua convinzione non solo una
circostanza di per sé neutra, quale la percezione delle spettanze di fine rapporto da parte della
lavoratrice, ma anche la considerevole durata del lasso temporale intercorso tra la cessazione

prova di iniziative prodromiche all’azione giudiziaria (quali comunicazioni al datore di lavoro
o contratti con organizzazioni sindacali). Tale valutazione può ritenersi congruamente articolata,
essendo i comportamenti presi in considerazione non solo manifestazione di ordinari atteggiamenti di
condotta sociale ma anche evidenziazione di un comportamento negozialmente apprezzabile sul piano
del comportamento giuridico (per la valutazione “della mancanza di operatività di un rapporto
caratterizzato dal complesso intreccio di molteplici obbligazioni reciproche”, quale il rapporto di lavoro,
nel senso di vera e propria dichiarazione risolutoria (cfr Cass. n. 6718 del 2011, n. 5232 del 2011 e n.
23114 del 2008).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese del presente giudizio si reputa equo compensarle avuto riguardo alla peculiarità della
fattispecie esaminata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013
Il consigliere estensore

il Presidente

del contratto a termine e la proposizione della domanda in sede giudiziaria (circa sei anni: scadenza
del contratto 31.10.00, deposito del ricorso 21.7.2006), ritenendola del tutto sovradimensionata rispetto
alle esigenze di ponderazione e riflessione che l’azione giudiziaria impone, anche per la mancanza di

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