Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18092 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 14/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Stella – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22849-2013 proposto da:

FONDAZIONE ENPAM ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA MEDICI

ODONTOIATRI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo

studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALBERICO TESTA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LACCO AMENO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO III 6, presso lo

studio dell’avvocato FERDINANDO SCOTTO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 171/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 02/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO DI GERONIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato TESTA che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Fondazione ENPAM impugnava il diniego di rimborso ICI, rappresentando di aver versato una somma considerevolmente superiore al dovuto nelle annualità 1993-2000, conseguente alla differenza tra l’imposta liquidata secondo il valore presunto risultato superiore rispetto a quello determinato con l’attribuzione della rendita catastale all’immobile di sua proprietà ((OMISSIS)). Il ricorrente rappresentava di aver versato erroneamente l’ICI al Comune di Ischia; tale Comune, avendo accertato che l’immobile ricadeva nel Comune di Lacco Ameno, avrebbe riversato a quest’ultimo gli importi indebitamente percepiti. Sulla base di tale presupposto, l’impugnazione del diniego era proposto nei confronti del Comune di Lacco Ameno, nonostante che l’istanza di rimborso fosse stata presentata al Comune di Ischia.

2. Con sentenza n. 171/28/13, la CTR per la Campania, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva l’appello del Comune di Lacco Ameno, rilevando il difetto di legittimazione passiva dell’ente, in quanto il pagamento dell’imposta non dovuta era avvenuta nei confronti di un diverso soggetto impositore, ritenendo irrilevante il fatto che il Comune di Ischia avesse provveduto a riversare a quello di Lacco Ameno le somme percepite; neppure si riteneva determinante la comunicazione con la quale il Comune di Lacco Ameno manifestava l’intenzione di restituire quanto dovuto all’ENPAM, in quanto la restituzione dell’imposta indebita presuppone pur sempre il pagamento della stessa che, nel caso di specie, non sarebbe intervenuta nei confronti dell’ente legittimato all’imposizione.

3. Avverso tale pronuncia propone ricorso in cassazione l’ENPAM, articolando 3 motivi, ritenendo la tardività dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, nonchè l’erronea esclusione della legittimazione passiva in relazione agli istituti civilistici dell’indebito soggettivo ed oggettivo; si è costituito il Comune di Lacco Ameno eccependo preliminarmente l’inammissibilità dei motivi per difetto del requisito dell’autosufficienza, nonchè l’infondatezza nel merito. Entrambe le parti depositavano memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, l’ENPAM deduce la violazione degli artt. 101,112,116 e 167 c.p.c., ritenendo che la CTR avrebbe dovuto rilevare la tardività dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Lacco Ameno.

1.1. Il motivo va rigettato atteso che il difetto di legittimazione passiva, essendo rilevabile anche d’ufficio, non è soggetto al sistema delle preclusioni valevole per le eccezioni in senso stretto (Cass., 27/03/2017, n. 7776).

2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle norme disciplinanti l’individuazione del soggetto tenuto al rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di ICI ed, in particolare, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13. I motivi vengono separatamente articolati con riguardo alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1993, art. 13 ed alla normativa codicistica in tema di indebito oggettivo e soggettivo; trattandosi di una questione sostanzialmente unitaria, si può procedere all’esame congiunta dei motivi.

2.1. La ricorrente lamenta che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la legittimazione passiva spettava al Comune di Ischia, in quanto a tale ente era stata versata l’ICI e ritenendo irrilevante che, successivamente, il Comune di Ischia avesse trasferito al Comune di Lacco Ameno gli importi indebitamente ricevuti.

2.2. A sostegno dei motivi di ricorso, l’ENPAM riferisce di aver presentato l’istanza di rimborso al Comune di Ischia e che, pur essendo tale istanza rimasta senza esito, il Comune di Lacco Ameno, con nota dell’8/8/2000 prot. n. 7209, dava atto che l’istanza di rimborso presentata al Comune di Ischia era stata trasmessa al Comune di Lacco Ameno; al contempo, le somme versate dall’ENPAM venivano riversate dal Comune di Ischia a quello di Lacco Ameno, come risultante dalla comunicazione datata 1/8/2002; con successiva missiva (del 6/4/2005) a firma del funzionario del servizio finanziario del Comune di Lacco Ameno, l’ente manifestava l’intenzione di restituire l’eccedenza versata a titolo di ICI.

2.3. La CTR ha fondato la propria decisione sul D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13, in base al quale il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l’imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulla base del dato letterale, pertanto, la CTR ha affermato che il rimborso poteva essere richiesto esclusivamente al Comune di Ischia, essendo questo l’ente cui l’imposta era stata versata.

2.4. La soluzione accolta dalla corte territoriale appare corretta ed è l’unica compatibile con la natura impugnatoria del giudizio tributario, a fronte della quale l’individuazione della legittimazione passiva è direttamente ed inscindibilmente collegata al soggetto che emette l’atto impositivo o, come nel caso di specie, che mantiene il silenzio sull’istanza di rimborso. Questa Corte ha, sia pur con riferimento alle impugnazione di atti impositivi, già affermato che il giudizio tributario essendo caratterizzato da. un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, ha un ambito necessariamente circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato (Cass. n.25756 del 2014, Rv.634056). Estendendo tale principio alla peculiare categoria dell’impugnazione del diniego di rimborso, ne consegue che l’individuazione del petitum e della legittimazione passiva sono necessariamente predeterminati in base alla richiesta avanzata dal contribuente.

Poichè l’istanza di rimborso era stata inoltrata al Comune di Ischia, ente al quale l’imposta era stata materialmente versata, l’intero rapporto tributario si è instaurato con tale soggetto e, quindi, il giudizio di impugnazione del silenzio-rifiuto non poteva che coinvolgere detto comune.

2.5. Il fatto che i due enti comunali – nell’ambito di rapporti di natura prettamente civilistica – abbiano inteso procedere al trasferimento di imposte erroneamente pagate dal contribuente, rileva esclusivamente nei rapporti tra tali soggetti ed avrebbe consentito, al più, la proposizione di un’ordinaria azione civilistica da parte del contribuente, ma non certo l’impugnazione del silenzio rifiuto in sede tributaria.

2.6. A diverse conclusioni non si può giungere neppure valorizzando il dato – peraltro riferito dal ricorrente ma non documentato in ossequio al principio dell’autosufficienza – secondo cui l’istanza di rimborso sarebbe stata trasmessa dal Comune di Ischia a quello di Lacco Ameno. La mera trasmissione informale della richiesta tra le due amministrazioni non consente di superare il fatto che la richiesta di rimborso era stata avanzata nei confronti di un soggetto diverso da quello nei cui confronti è stato successivamente proposto in ricorso, in tal modo realizzando una non consentita differenziazione soggettiva tra ente responsabile del silenzio-rifiuto ed ente destinatario dell’impugnazione. Invero, ove pure si fosse ritenuto che il trasferimento dell’ICI versata erroneamente al Comune di Ischia avesse determinato l’instaurazione del rapporto tributario con il Comune di Lacco Ameno, sarebbe stato quanto meno necessario riproporre la richiesta di rimborso nei confronti di quest’ultimo ente e, nel caso di silenzio-rifiuto, procedere all’impugnazione.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Lacco Ameno, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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