Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18092 del 14/09/2016

Cassazione civile sez. I, 14/09/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 14/09/2016), n.18092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1797/2012 proposto da:

V.D., (C.F.: (OMISSIS)), ammesso al patrocinio a spese

dello Stato con Delib. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

Bologna 3 ottobre 2011, pos. n. 5404/011; elettivamente domiciliato

in Roma, alla via Emilia n. 81, presso lo studio dell’avvocato Paola

Moreschini, rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Barbato

Mastrandrea, P.E.C.: brunobarbato.mastrandrea.posteit, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 653/2011 della Corte d’appello di Bologna del

6/05/2011, depositata il 23/05/2011;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 15/07/2015 dal

consigliere relatore, Dott.ssa Magda Cristiano;

udito il sostituto P.G., Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso

per il rigetto del ricorso;

dito il difensore del ricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 23.5.011 emessa in sede di giudizio di rinvio dalla Cassazione, ha determinato (conformemente a quanto già deciso nella sentenza cassata) in Euro 250 mensili, rivalutabili in base agli indici ISTAT a partire dal 1.7.03, l’assegno dovuto da V.D. a B.R. a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto. 2) La sentenza è stata impugnata da V.D. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nonchè vizio di motivazione, per avere la corte del merito ignorato la statuizione contenuta nella sentenza rescindente, che le imponeva di tener conto nella determinazione della misura dell’assegno divorzile, del reddito pensionistico percepito dalla B., e si chiede a questa Corte di decidere la controversia nel merito. B.R. non ha svolto attività difensiva. 3) Il motivo, nella sua prima parte, deve essere accolto. Questa Corte aveva infatti cassato la prima sentenza d’appello, che aveva fissato la misura dell’assegno divorzile in Euro 250 mensili, rilevando che il giudice del merito, nel pervenire a tale determinazione, aveva erroneamente ritenuto di non dare rilevanza alla titolarità in capo alla B. della pensione sociale, che, costituendo fonte idonea a sopperire in qualche misura alle esigenze di vita di chi la percepisce, rappresenta un elemento valutabile ai fini dell’accertamento della condizione economica del richiedente l’assegno di divorzio. La causa era stata in conseguenza rinviata al giudice d’appello perchè la decidesse dando rilievo, ai fini dell’accertamento della situazione economica della B., alla percezione, da parte sua, della pensione sociale. L’unico accertamento devoluto alla corte d’appello in sede rescissoria concerneva pertanto la valutazione dell’incidenza di tale elemento, in precedenza totalmente trascurato, sulla misura dell’assegno. La corte del merito si è invece inutilmente dilungata a riaffermare la ricorrenza dei presupposti di diritto che legittimavano la domanda della B. ed a riesaminare tutte le altre circostanze di fatto che, nella specie, dovevano essere considerate ai fini della sua determinazione – ancorchè gli uni e le altre non potessero più ritenersi in discussione – mentre ha sostanzialmente ignorato il dictum di questa Corte, limitandosi in conclusione a rilevare che la fissazione della misura dell’assegno in Euro 250 mensili trovava giustificazione nella valorizzazione degli elementi di cui il primo giudice d’appello aveva già tenuto conto e “non era inficiata” dalla titolarità in capo alla B. della pensione sociale: la sentenza ha dunque confermato la decisione cassata sulla scorta del medesimo percorso motivazionale, senza chiarire perchè la percezione da parte della richiedente di un reddito mensile fisso (sia pure modesto) non influiva in alcun modo sulla determinazione del quantum dovuto dal V.. Nella sua seconda parte il motivo deve invece essere respinto, atteso che non compete al giudice di legittimità la valutazione degli elementi di fatto sui quali deve fondarsi la decisione. All’accoglimento del ricorso, nei termini che si sono precisati, conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che regolerà le spese anche di questo secondo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rimette la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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