Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18092 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. II, 04/08/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 04/08/2010), n.18092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LONGHEU GIUSEPPE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato DETTORI MASALA

GIOVANNA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SCHINTU ROBERTO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2007 del TRIBUNALE di ORISTANO, SEZIONE

DISTACCATA di MACOMER del 14/07/07, depositata il 16/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.A. otteneva dal giudice di pace di Bosa decreto ingiuntivo per circa 1300,00 Euro, somma relativa a un credito documentato da una dichiarazione debitoria rilasciatagli dall’odierno ricorrente, A.G.. Questi si opponeva allegando: a) che il rapporto era relativo a una maggior somma (L. 5 milioni) versata dal C. in vista del matrimonio – in seguito mai celebrato – della propria figlia con lo stesso opponente A., a titolo di liberalita’ d’uso; b) che l’ingiungente non aveva titolo per la restituzione, trattandosi di somma erogata per l’acquisto di mobili per la cucina della futura casa coniugale. Aggiungeva che egli, incorrendo in errore di diritto, aveva restituito parte della somma ricevuta e promesso la restituzione del residuo. Il giudice di pace e, in sede di appello, il tribunale di Oristano hanno respinto l’opposizione. Il tribunale, con sentenza 16 luglio 2007, ha escluso che fosse stata data prova dell’esistenza di un costume sociale secondo il quale i genitori della sposa dovevano acquistare i mobili della cucina; ha negato che il C. avesse versato la somma in adempimento di un’obbligazione naturale; ha escluso che tra le parti vi fosse un contratto di mandato. Ha ritenuto che il C. fosse donante di una donazione i cui effetti non si erano prodotti per mancato avveramento della condizione. Ha rifiutato la tesi che si trattasse di donazione indiretta e affermato che oggetto della donazione del C. era il danaro, poi utilizzato dall’ A. come acconto per l’acquisto della cucina.

A.G. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16 ottobre 2008, con unico motivo di ricorso. L’intimato ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria. L’avviso di fissazione di adunanza camerale, indirizzato per parte controricorrente all’avvocato S. e all’avv. D., presso il domicilio di quest’ultima, e’ stato restituito con l’annotazione dell’avvenuto decesso della domiciliataria. Tale evento determina l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che l’avviso d’udienza e’ stato rinotificato presso la cancelleria della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 2. (Cass. 12424/06).

L’unico complesso motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 770 c.c., comma 2 – falsa applicazione dell’art. 785 c.c. e vizi di motivazione. Quanto alla parte di questo motivo che espone omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, la relazione ha rilevato la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione, evidenziando che la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08) ha chiarito che la censura ex art 360, n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Ha osservato che questa omissione e’ sanzionata con l’inammissibilita’ dall’art. 366 bis c.p.c..

Inoltre la relazione ha osservato che “il quesito di diritto formulato in relazione alle violazioni di legge lamentate e’ incongruo. Esso infatti muove dal presupposto che la somma costituisse una spesa sostenuta dai genitori per l’arredamento, in adempimento di un costume sociale che prevede una partecipazione economica da parte dei genitori in proporzione alle loro sostanze e non una donazione. Il tribunale, come detto, ha pero’ espressamente affermato l’opposto. Tale accertamento di fatto non puo’ essere disatteso dalla Suprema Corte se non investito da specifico valido motivo di ricorso attinente la motivazione sul punto. Solo per questa via sarebbe possibile poi dare rilevanza al quesito, secondo cui una siffatta dazione sarebbe da ricondurre non alle donazioni obnuziali ex art. 785, ma alle liberalita’ d’uso ex art 770 c.c. Il quesito relativo alla violazione di legge e’ dunque inammissibile, perche’ non aderente al caso di specie, quale definitivamente accertato dal giudice di merito. Nella memoria datata 18 maggio 2010 il ricorrente sostiene che vi e’ “perfetta aderenza del quesito alla dedotta violazione dell’art 770″, ma detta affermazione e’ smentita dall’esame del quesito. Esso infatti chiede che sia affermato il seguente principio: Le spese sostenute dai genitori dei futuri sposi per l’arredamento della casa, essendo dirette a rispettare il costume sociale che prevede una partecipazione economica da parte dei genitori in proporzione alle loro sostanze, non rientrano nella categoria delle donazioni obnuziali ex art 785 c.c. ma in quelle delle liberalita’ d’uso previste dall’art. 770 c.c., comma 2, e pertanto in caso di mancata celebrazione delle nozze, non devono essere rimborsate”.

Detto quesito non coglie, come ha evidenziato la relazione, la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale (pag. 7) ha chiaramente stabilito che nessuna prova e’ stata offerta “al fine di dimostrare l’esistenza del costume sociale descritto dall’appellante (secondo il quale i genitori della futura sposa ed il futuro sposo concorrono rispettivamente all’acquisto dei mobili della cucina e della camera da letto) cui il C. si sarebbe conformato ne’ puo’ essere invocata la notorieta’ di tale costume sociale non trattandosi di un dato di comune esperienza”. Ora, l’esistenza del costume sociale affermato dal ricorrente, e di cui il tribunale nega l’esistenza, in mancanza di specifica prova, doveva essere oggetto di apposita censura e non poteva essere assunta come premessa indiscutibile del richiesto inquadramento della donazione de qua tra le liberalita’ d’uso non ripetibili. Ne consegue la inadeguatezza della censura e del quesito, avente formulazione inidonea a chiarire l’errore della sentenza impugnata rispetto alla fattispecie concreta (Cass. 7433/09;

7197/09). Va aggiunto ancora che la mancata specificazione del fatto controverso impedisce, come detto, di prendere in esame il dedotto vizio di motivazione, senza peraltro che siano di ausilio le brevi e insufficienti parti di quelle risultanze riportate in ricorso e che dovrebbero smentire la tesi del giudicante. Ancora una volta dette risultanze si riferiscono infatti alla destinazione del danaro e non alla esistenza dell’uso, questione decisiva della controversia.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 800,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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