Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18092 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. I, 02/09/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 02/09/2011), n.18092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C., T.A., T.G.

M., elettivamente domiciliati in Roma, via Quintilio Varo 133,

presso l’avv. Angelo Giuliani, che li rappresenta e difende per

procura in atti;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte di appello di Roma del 12 marzo 2009

nei procedimenti riuniti sub n. 58153 del 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

aprile 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.C., T.A. e T.M. G. ricorrono per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 12 marzo 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in loro favore della somma di Euro 7.000,00 ciascuno, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del decreto impugnato, a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al giudice amministrativo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo i ricorrenti censurano la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè dalla data della domanda. Il motivo è fondato, in quanto, per costante giurisprudenza, sulla somma dovuta a titolo di equa riparazione vanno riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda proposta davanti alla corte di appello e non da quella del decreto impugnato (Cass. 2005/18105; 2005/24756; 2009/27193).

Il decreto impugnato deve essere dunque cassato in ordine alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendosi che gli interessi legali da applicare sull’indennizzo liquidato a ciascuno dei ricorrenti devono essere conteggiati gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda e non da quella del decreto di condanna. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensate per due terzi quelle del giudizio di cassazione in considerazione del modesto valore della controversia limitata alla decorrenza degli interessi legali, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352) e tenuto conto della pluralità di ricorrenti, che però nel giudizio presupposto avevano agito unitariamente (cfr. Cass. 2010/10634), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore del difensore dei ricorrenti, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone che gli interessi legali da conteggiarsi sull’indennizzo liquidato in favore di ciascuno dei ricorrenti M.C., A. T. e T.G.M. decorrano dalla domanda.

Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 2.650,00 di cui Euro 1.200,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, compensate per due terzi, che si liquidano per l’intero in Euro 1.365,00 di cui Euro 1.265,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi in favore del difensore, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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